Avere il doppio cognome padre-madre: si parte da Genova

LA NOVITà lun 04 dicembre 2017
Spalla di La Redazione
3min
Registro atti di nascita ©Termolionline
Registro atti di nascita ©Termolionline

VASTO. Il 27 ottobre scorso gli Uffici demografici del Comune di Genova hanno rilasciato una carta di identità ad un bambino di cinque anni i cui genitori – di comune accordo – hanno deciso di conferire al figlioletto un doppio cognome: quello del papà (nel caso di specie, un avvocato) e quello della mamma (una mediatrice culturale brasiliana). L’ente locale territoriale ha potuto procedere all’assegnazione in grazia di una sentenza (la n. 286/2016) della Corte costituzionale che ha riconosciuto tale diritto, permettendo di applicare – sia pure parzialmente – il principio di uguaglianza morale e giuridica di una coppia. E così, pur in carenza di una legge formale in materia, il ricorso consensuale di due genitori ha dato la possibilità ad un figliolo (che per il momento non è ancora in grado di capire) di ottenere una duplice cognominazione. E’ chiaro che ora occorrerebbe in proposito una legge formale (che esiste in ‘nuce’) il cui disegno si è, però, arenato a Palazzo Madama da due anni. Difficilmente giungerà a decisione, visto l’approssimarsi della fine della legislatura. Ad ogni buon conto il provvedimento dei Giudici ha dato almeno l’avvio alla novità. Il primo tentativo di normare sull’argomento data a 38 anni fa (d.d.l. n. 268, “Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli”).

All’epoca presentò il disegno l’on. Laura Garavini del Pd. La novità fu fortemente avversata dal Centrodestra in nome della salvaguardia di una visione patriarcale italiana più tradizionale. Oggi questa facoltà è stata sdoganata dalla sentenza succitata, ma vale unicamente per i bimbi nati e per quelli adottati dopo la pronuncia dei Giudici. Con la circolare n. 1/2017 il Ministero dell’Interno è intervenuto per risolvere i problemi incontrati dagli Ufficiali dello stato civile. Non è possibile dare al figlio il cognome della sola madre; la pronuncia consente di attribuire solo il doppio cognome (e sempre che vi sia il consenso di ambo i genitori). E’ possibile sia che questi provenga da coppia sposata legittimamente che da coppia di fatto. La sentenza si applica anche in caso di adozione e la possibilità è applicabile anche alle nascite avvenute all’estero di figli di cittadini entrambi esclusivamente italiani. Il doppio cognome potrà essere attribuito, al momento della nascita, pesino con l’accordo verbale tra i genitori; e non è necessario presentare documenti particolari. Sarà sufficiente la sola dichiarazione del padre di voler affiancare al suo il cognome della madre dichiarata all’Ufficiale dello stato civile. In altre parole: il figlio porterà i cognomi di entrambi i genitori, per esteso. Quello della madre verrà riportato necessariamente dopo quello del padre. La scelta deve essere fatta al momento della registrazione della nascita del figlio in Comune; è preclusa questa possibilità in un secondo momento. Il pronunciamento della Consulta non è retroattivo. È però possibile chiedere di dare il doppio cognome a figli più grandi, partoriti prima della sentenza, facendo domanda alla Prefettura del luogo di residenza; e l’iter è semplice e veloce.

Naturalmente una circolare non può sanare tutti i dubbi. In effetti non precisa come occorra regolarsi nel caso di più fratelli, che porterebbero in tal modo cognomi diversi. Il 15 giugno 2017 la Cassazione ha sancito la possibilità di attribuire il doppio cognome, di due donne, quando il bimbo sia nato da fecondazione eterologa. Di contro la circolare non parla della possibilità di conferire il solo cognome della mamma, anche in presenza di un ‘partner’. E non chiarisce quali e quanti “pezzi” del cognome multiplo siano trasmissibili ai figli dei figli e nelle successive catene ereditarie. L’intesa sarebbe quella di non rischiare le lunghissime cognominazioni come in terra di Spagna. L’attribuzione del doppio cognome si estende ai casi di adozione, e non solo ad essi. È ammessa anche per gli atti di nascita formati all'estero “recanti il cognome materno a seguito di quello paterno”, se i genitori sono “entrambi esclusivamente italiani”. Stupisce perché i Comuni non abbiano in alcun modo diffuso la possibilità di potere conferire il cognome di entrambi i genitori al proprio figlio.

Claudio de Luca

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