Luci al led sulle auto: il “fai da te” è vietato per decreto

ATTENZIONE lun 04 dicembre 2017
Spalla di La Redazione
4min
Luci a led auto ©Termolionline
Luci a led auto ©Termolionline

VASTO. La questione era divenuta oggetto di mugugno e di rivendicazione formale da parte di quegli automobilisti che intendevano di vedere “riconosciute” disposizioni già vigenti in Ue ma non ancora accettate dal nostro Codice della strada. Le proteste hanno avuto successo, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dovuto “precisare” in materia, emanando un decreto ‘ad hoc’ per illustrare come debbano essere installate (e poi validate) le luci a led per l’illuminazione diurna su tutti i veicoli a motore. Prima del decreto, l’installazione di queste luci era “illegale” per l’ordinamento nazionale, seppure esse fossero già state ritenute di profìcuo profilo - ai fini della sicurezza stradale - nella gran parte dei Paesi dell’Unione. Oggi, la deroga prevista per le autovetture (ed in generale per tutti i veicoli a motore, rimorchi esclusi) prevede una puntuale procedura apprestata dal legislatore per addivenire al loro corretto montaggio e per conseguire l’aggiornamento della carta di circolazione, una volta effettuata la rituale visita e prova negli Uffici della “Motorizzazione” civile provinciale.

Però l’installazione non deve essere praticata servendosi dei soliti cànoni del “fai da te”. Deve essere eseguita in un’officina di autoriparazione che, situandole, dovrà destinare queste luci allo scopo di rendere ogni autoveicolo più visibile durante la circolazione diurna. Naturalmente, una volta ultimata, l’operazione, dovrà essere contrassegnata da un marchio di omologazione (quello previsto dal Regolamento UNECE 87). Per di più, non sarà possibile installare più di due dispositivi “drl” davanti all’auto; e questi dovranno essere collocati a seconda che le luci diurne siano raggruppate, combinate o incorporate ad altri dispositivi di illuminazione. L’esecuzione può essere eseguita solo ed esclusivamente in una officina di autoriparazione (nel rispetto delle distanze e delle sagome previste dal legislatore) il cui titolare abbia a certificarne il montaggio, praticato a regola d’arte, con la compilazione di un apposito modulo. Dopodiché l’auto dovrà essere sottoposta a visita e prova per l’aggiornamento del libretto presso gli Uffici della Motorizzazione territorialmente competente rispetto alla sede dell’officina in cui il montaggio è stato effettuato. Ne consegue che, se un automobilista di Termoli abbia ricoverato la propria automobile in una officina di Isernia, le verifiche e l’aggiornamento della carta di circolazione potranno essere effettuate solo nella Sede della Motorizzazione civile pentra. Evidente che l’esito dell’aggiornamento potrà essere positivo solo quando siano state rispettate le linee-guida imposte dal decreto mentre, prima della pubblicazione di quest’ultimo, sarebbe stato sufficiente il “Nulla osta” della Casa costruttrice recante l’approvazione della modifica all’impianto-luci dell’auto. Sulla scorta della tipologia di quest’ultimo e della funzione che svolgerà, l’officina deve attenersi alle quote d’installazione previste dalla norma ECE R48.

Nel caso più diffuso di luci “drl”, non incorporate ad altri dispositivi (e che non svolgono altre funzioni d’illuminamento), la distanza tra di esse non potrà essere inferiore a 60 cm (ridotta a 40 quando l’auto non sia più larga di 130); l’altezza del dispositivo dal suolo deve essere compresa tra 25 e 150 cm. Durante la visita e prova saranno controllate pure le inclinazione: a) verticale (+/- 10°); b) orizzontale (+/- 20°). Le quote da rispettare differiscono leggermente se le luci integrano anche la funzione di luci di posizione anteriori o fendinebbia. Durante le operazioni di visita e prova, oltre alla corretta installazione, sarà controllato anche il buon funzionamento delle luci “drl” che devono accendersi in automatico (quando si avvii il motore) e spegnersi (quando lo si sia arrestato). E’ vietato il funzionamento simultaneo delle luci di marcia diurna e di quelle fendinebbia (anabbaglianti o abbaglianti). Ne discende che l’officina dovrà fare in modo che le prime si spengano quando siano state accese le seconde. Lo stesso vale per gli indicatori di direzione che devono essere i soli a lampeggiare qualora siano incorporati alla luce di marcia diurna. A tal proposito sono stati posti in commercio dei kit di “drl”, muniti di una centralina che commuta in automatico le luci, come peraltro stabilito dal decreto in esame.

Quando l’autovettura avrà superato positivamente le verifiche, la carta di circolazione ne riuscirà visivamente aggiornata prèvia apposizione di un’etichetta recante la dicitura “installate luci di marcia diurna conformi al regolamento 87 UNECE”. La visita e prova non è prevista per quei veicoli su cui siano state installate luci di marcia diurna previa sostituzione di un dispositivo, o di un gruppo ottico originale (faro), con uno (omologato) di analoga forma e dimensioni, contenente anche la suddetta funzione. Il decreto, così come è stato concepito, ha finito con il concretare un efficace intervento atto ad ovviare all’incapacità del legislatore italiano che non ancora aveva inteso di “dovere” assimilare normative comunitarie già vecchie. Ora non rimane che fare chiarezza anche sull’utilizzo delle luci allo xeno-aftermarket, persistendo nell’ordinamento la norma che non le riconosce e che ha permesso la proliferazione di autovetture che abbagliano i conducenti che precedono (tràmite gli specchietti retrovisori) con luci di manifattura cinese od asiatica in genere, magari installate personalmente dal proprietario del veicolo all’interno del proprio garage.

Claudio de Luca

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