La «scala» dei rallentatori stradali

lun 14 maggio 2018
Spalla di Claudio de Luca
3min
Rallentatore stradale ©http://www.area-c.it
Rallentatore stradale ©http://www.area-c.it

VASTO. I “dossi” sono diventati strutture alla moda da situare sulle strade. Negli ultimi tempi, due incidenti hanno originato una sentenza innovativa, rivelando quanto possano essere pericolosi “certi rallentatori” ed è accaduto che i Giudici abbiano condannato funzionari dei Servizi tecnici comunali che avevano fatto installare dossi con modalità non corrette, concretando sulla strada una sorta di barriera non a norma che aveva provocato la morte di alcuni motociclisti. I periti accertarono che quei sistemi, come spesso accade anche per le rotonde, erano stati posizionati senza rispettare né le indicazioni fornite dal Codice della strada né le direttive regolamentari somministrate dal Ministero. I contenuti di queste ultime informano a chiare lettere: 1) quando le altezze e le lunghezze possano essere considerate regolari; 2) a quali condizioni i materiali possano essere ritenuti adeguati; 3) come presegnalare il dosso in maniera ortodossa; 4) se il posizionamento sia stato realizzato in una zona da ritenere non pericolosa. Purtroppo, bene spesso, le suelencate anomalie si sommano ad un altro lungo elenco di opzioni effettuate dai Comuni all'insegna della superficialità; perciò, se da una parte si comprende la necessità di dovere ridurre la velocità dei veicoli in transito in determinate aree al fine di favorire la sicurezza dei pedoni che devono attraversare, dall'altra non bisogna perdere di vista l'incolumità di chi circola sulla strada, in particolar modo sulle “due ruote”.

Il Codice stabilisce che i rallentatori (in particolare per forma e per dimensione) debbano avere determinate caratteristiche variabili in funzione dei limiti di velocità imposti dal legale rappresentante dell’ente proprietario della strada. Perciò, se questi fossero pari (o inferiori) a 50 km/h, la larghezza non dovrebbe mai essere meno di 60 cm e l'altezza non superare i 3 cm; gli ingombri passerebbero a 90 ed a 5 cm, per velocità fino a 40 km/h; ed a 120 e 7 cm, quando l'andatura non dovesse superare i 30 km/h. Inoltre, i dossi artificiali possono essere posizionati solo su arterie qualificate “residenziali”, nei parchi pubblici e privati, comunque in zone di limitata viabilità; ed il loro impiego è vietato su quelle che costituiscano itinerari preferenziali di veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento. Nonostante tutte queste prescrizioni, in molti casi (troppi, visti i risultati), i Comuni non rispettano le regole che, tra l’altro, impongono l’installazione di una segnaletica monitoria mirata. A parere di chi scrive, si tratta di un malcostume da associare alla ricerca selvaggia della visibilità praticata da tanti Assessori. Purtroppo, in questo caso, le conseguenze si rivelano pesanti per gli utenti della strada che, spesso, divengono selvaggina caduta in una vera e propria trappola.

In passato, una voce chiara contro la diffusione selvaggia, ed incontrollata, dei dossi di rallentamento si è alzata nel Veneto, dove il Presidente della Commissione ll.pp. della Provincia di Padova, ha presentato una mozione tendente a ricondurre al rispetto della legge. ‘In loco c’era preoccupazione per il fatto che vi fosse stato chi si era mobilitato per impedire l'accesso ai Suv in città, prestando poi scarsa attenzione al fatto che alcuni dossi aveserp altezze di oltre 18 cm, andando ben oltre le tolleranze consentite. Di contro, è da ritenere che sia ben più importante cercare di educare a guidare meglio per salvare qualche vita umana, visto che certe strutture costituiscono un vero pericolo per chi abbia ad affrontarle in sella ad uno ‘scooter o ad una moto sportiva. Dal Veneto questa campagna si è allargata su scala nazionale dopo che è stato inviato un rapporto al Ministero mirante ad ottenere il medesimo risultato, partendo da considerazioni differenti. In sostanza è stata denunciata la pericolosità di questi sistemi, definiti senza mezzi termini “barriere” che ostacolano la percorrenza ai veicoli di soccorso, in particolare alle unità spinali, che trasportano persone che hanno subito lesioni alla colonna vertebrale.

Già si è detto dei limiti imposti ai rallentatori che, pertanto, debbono assumere determinate forme ed avere le dimensioni prescritte a seconda dei limiti di velocità previsti dal tratto di strada su cui vengono installati. Ebbene, il lettore si attardi a guardarli con attenzione. Potrà rilevare che, bene spesso, l’altezza della maggior parte dei rallentatori realizzati è eccessiva. Ne verifichi la colorazione, il numero e la irregolarità della realizzazione, talvolta prodotta in economia con l’asfalto da qualche audace geometra comunale (che sicuramente ignora ciò che sta facendo). Noterà che, talvolta, si creano ristagni d’acqua che magari, a causa delle temperature rigide, si solidificheranno in ghiaccio. Cosa dire, infine, delle conseguenze patite dalla colonna vertebrale dei conducenti e dei passeggeri e cosa dire della fine che faranno gli ammortizzatori degli automezzi o degli pneumatici sottoposti ad un uso abnorme? Se le cose stanno così, in quali disavventure finanziarie potrebbe incorrere un Comune in cui una moltitudine di cittadini abbia citato in giudizio l’ente per rispondere dei danni fisici e materiali eventualmente patiti?

Claudio de Luca


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