Gli esiti dell'adozione dell'omicidio stradale

lun 18 giugno 2018
Spalla di Claudio de Luca
3min
Omicidio stradale ©Termolionline.it
Omicidio stradale ©Termolionline.it

VASTO. Il tribunale di Torino ha ritenuto non manifestamente infondate due questioni di legittimità costituzionale relative alla nuova legge sul cosiddetto omicidio stradale. Le questioni riguardano entrambe il trattamento sanzionatorio. La Consulta è stata chiamata in causa nell'ambito di un processo sul caso di una anziana signora che - nel 2016 - venne investita, riportando lesioni guaribili in 60 gg., mentre attraversava. La prima questione riguarda il cosiddetto "computo delle circostanze" (attenuanti ed aggravanti) nella quantificazione della pena. La norma, così come è formulata, limiterebbe la discrezionalità del giudice e, secondo l'avvocato difensore, provocherebbe un aumento "sproporzionato ed irragionevole della condanna anche in caso di colpa minima". La seconda questione si riferisce al provvedimento di revoca della patente (con l'impossibilità di ridare l'esame di guida per almeno 5 anni) che scatta in caso di qualsiasi condanna, anche dopo un patteggiamento. Un automatismo che non dovrebbe essere consentito. Un'altra questione di legittimità costituzionale era stata sollevata nel maggio del 2017 a Roma da un Gip. L'incidente stradale di cui si è occupato il Tribunale di Torino risale al 22 aprile 2016. Sia l'automobilista che il pedone stavano transitando in un momento in cui il semaforo era rosso, tanto che la stessa Procura, nel capo d'accusa, ha fatto presente che esiste un concorso di colpa. Ma tracciamo un minimo di storia sull’omicidio stradale.

Nel 2016 (legge n. 41) entrò in vigore questo reato che apportò modifiche a vari Codici (penale, di procedura e stradale). Nel primo caso, l’art. 589-bis punisce con la reclusione – a titolo di colpa – quei conducenti che, con la propria condotta imprudente, causino un evento mortale. Risulta confermata la fattispecie generica di omicidio colposo (reclusione da 2 a 7 anni) mentre è punito (reclusione da 8 a 12 anni) quella colposa commessa da chi sia stato trovato in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/lt) o di alterazione psico-fisica (per avere assunte sostanze stupefacenti o psicotrope). Per il conducente professionale la stessa pena viene applicata per un tasso alcolemico tra 0,8 ed 1,5 g/lt.

Le pene diventano di gran lunga più gravi (reclusione da 5 a 10 anni) quando l’omicidio stradale sia stato commesso da conducenti in stato di ebbrezza alcolica media i cui comportamenti siano stati connotati da imprudenza (superamento dei limiti di velocità, attraversamento di incroci con la lanterna rossa, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità od in corrispondenza di intersezioni, di curve o di dossi, sorpassi azzardati). Prevista la diminuzione della pena, sino alla metà, quando, seppure causata dall’imprudenza delle condotte sopra descritte, la dinamica non sia esclusiva conseguenza dell’azione (o dell’omissione) del colpevole o quando si sia verificata l’ipotesi di un concorso di colpa (art. 2054 C.c., c. 2). Al contrario la pena è aumentata se l’Autore del reato non avesse conseguito la patente di guida (oppure la detenesse in stato di “sospensione” o di “revoca”) o non avesse assicurato il proprio autoveicolo oppure – nel sinistro – avesse provocato la morte di più persone o la lesione di una o più. Il limite massimo di pena viene stabilito in 18 anni mentre quello precedentemente vigente arrivava a 15. Nel caso della circostanza (aggravante!) rappresentata dalla omissione di soccorso, la pena è aumentata da 1 a 2/3 e non può essere inferiore a 5 anni. Leggendo le cronache, sembrerebbe che – dall’entrata in vigore della normativa – gli incidenti siano diminuiti mentre ne sarebbe riuscita incrementata l’omissione di soccorso.

Ma il nuovo reato ha funzionato veramente? Secondo tanti legali "la nuova normativa in tema di omicidio e lesioni stradali sembra avere prodotto scarsi risultati". La differenza si nota nel raffronto con l'introduzione della patente a punti, che nel primo anno produsse un decremento superiore al 20% degli incidenti stradali. Con la nuova legge invece, "a fine 2016, gli incidenti mortali erano scesi solamente del 4,8%, mentre le lesioni si erano ridotte appena del 3,7%; a distanza di un anno, gli incidenti sembrano essere invece diminuiti del 6,7%". Gli effetti sperati per il momento parrebbero non esserci stati.

Claudio de Luca

Vastoweb.com Testata giornalistica

Reg. Tribunale di Larino N. 01/2009 del 9/01/2009 - Num. iscrizione ROC:30703

Direttore Responsabile: Federico Cosenza

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 - 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

© Vastoweb.com. 2024 - tutti i diritti riservati.

Realizzato da Studio Weblab

Navigazione