Le regole per i pedoni, ecco cosa prevede la normativa

mer 30 maggio 2018
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
5min
Strisce pedonali ©Babboleo.it
Strisce pedonali ©Babboleo.it

VASTO. L’articolo 190 Codice della strada prevede che i pedoni debbano transitare lungo i marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi, quando queste strutture siano state predisposte dall’Ente proprietario della strada. Qualora ve ne sia carenza oppure esse siano ingombre, interrotte o insufficienti, debbono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, così da non causare intralcio alla circolazione, Fuori dei centri abitati debbono procedere:

a) lungo il senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia;

b) sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando la carreggiata sia a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, quelli che circolino sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di punti-luce pubblici, serbano l’obbligo di marciare su di un’unica fila. Per attraversare la carreggiata, occorre che si servano degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovra-passaggi.

Ove tali manufatti non esistessero, o distassero più di 100 m. dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, ponendo attenzione ad evitare situazioni di pericolo per sé e per gli altri. E’ pure vietato: attraversare diagonalmente le intersezioni; circolare sulle piazze e nei larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, seppure fossero stati posti ad una distanza superiore a quella indicata nel caso 2; sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; causare intralcio al transito normale degli altri pedoni, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali.

Ma i precetti non finiscono qui perché i pedoni che si accingano ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali debbono dare la precedenza ai conducenti e non possono effettuare l’attraversamento passando davanti ai bus di linea, ai filoveicoli ed ai tram in sosta alle fermate.Le macchine poste in uso ai bambini oppure adatte alle persone invalide, seppure fossero asservite da motore (con le limitazioni di cui all'art. 46), possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni. Analogamente, la circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura rimane vietata sulle carreggiate delle strade dove è pure vietato effettuare giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

Chiunque viola le disposizioni dell’art. 190 è sanzionabile, mentre i conducenti di veicoli debbono osservare - nei confronti dei pedoni - le regole prescritte dall’art.191. Perciò, quando il traffico non sia regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando (e all'occorrenza fermandosi), ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltino (per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trovi un attraversamento pedonale) debbono dare la precedenza, rallentando (e all’occorrenza fermandosi), ai pedoni che transitano sulle strisce, sempre che ad essi non sia vietato il passaggio. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

Perciò, se, in tema di circolazione stradale, pure i pedoni debbono attenersi alle regole di comportamento sopra elencate, appare chiaro che vada esente da responsabilità l’investitore di un pedone "pirata". E’ noto che i conducenti debbano fermarsi quando una persona (invalida per le sue ridotte capacità motorie o posta su carrozzella oppure munita di bastone bianco o accompagnata da cane guida, o comunque altrimenti riconoscibile) attraversi la carreggiata o si accinga ad attraversarla. Ciò al fine di prevenire situazioni di pericolo originate da comportamenti (scorretti o maldestri) di bambini o di anziani, almeno quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto. Alla luce della normativa vigente, quando si sia verificato l’investimento di un pedone da parte di un veicolo, oltre al’esame del comportamento del conducente, chi sia intervenuto deve valutare se il comportamento imprudente del pedone si da considerare concausa (oppure causa esclusiva) del sinistro.

In proposito, va distinto il caso del pedone che abbia attraversato la carreggiata fuori delle strisce pedonali da quello in cui abbia effettuato l’attraversamento sulle strisce pedonali. Nella prima ipotesi, il pedone deve dare la precedenza ai veicoli; e, accingendosi ad attraversare, deve assicurarsi che l’attraversamento sia tempestivo al punto da non creare pericoli a sé stessi ed alla circolazione. Insomma, secondo la giurisprudenza, il pedone deve assicurarsi che sia possibile attraversare non solo al momento iniziale dell’immissione sulla carreggiata quando pure durante tutto lo svolgimento dell’attraversamento e fino al suo completamento.

Pertanto, è l’inosservanza di tale condotta da parte del pedone a determinare la responsabilità del fatto, eventualmente in concorso col conducente investitore, tenuto comunque a vincere la presunzione di colpa posta a sua carico dall’art. 2054 C.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nella seconda ipotesi, il conducente di un veicolo deve accordare la precedenza ai pedoni. In particolare, secondo la giurisprudenza, non solo ha l’obbligo di concederla se questi ultimi, al momento, attraversino sulle strisce pedonali o in prossimità; ma, approssimandosi alla zona pedonale, ha l’obbligo di usare maggiore prudenza e di limitare adeguatamente la velocità del veicolo. Ciò, però, non significa che i pedoni possono usare indiscriminatamente il proprio diritto di precedenza nell’attraversamento della carreggiata sulle apposite strisce o nelle immediate vicinanze, in quanto essi sono tenuti ad assicurarsi che l’attraversamento non costituisca pericolo per sé o per la circolazione.

Tanto è vero l’assunto appena esposto che la Corte di Cassazione, con una pronuncia del 21 ottobre 2001, ha affermato che se il "pirata" è il pedone, l'automobilista non è responsabile dell’accaduto, seppure lo abbia investito sulle strisce pedonali. Le zebre “non impongono al conducente dell'auto l'obbligo di fermarsi in ogni caso, come invece il segnale di stop, ma solo quello di moderare la velocità nell'approssimarsi alle stesse". Quindi, se un pedone "pirata" attraversasse sulle strisce pedonali all'improvviso e venisse investito, la colpa dell’evento sarebbe soltanto sua e non del conducente.

Claudio de Luca

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