Tributi, l'importanza delle notifiche dirette e indirette

Cartelle verdi gio 06 dicembre 2018
Attualità di Claudio de Luca
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Notifiche ©Termolionline.it
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ABRUZZO. Una sentenza, pronunciata il 13 settembre 2018, è stata depositata l’11 ottobre. Incredibile, eppure è intervenuta su un ricorso, proposto e depositato il 23 maggio di quest'anno. Si tratta di un encomiabile esempio di efficienza che merita un plauso soprattutto perché si tratta di una somma rilevante vantata nei confronti di una piccola società. La vicenda affrontata dal Collegio lombardo è piuttosto ricorrente, in quanto tratta di un avviso di accertamento impo-esattivo in materia di imposte dirette notificato ad un contribuente con la cosiddetta procedura semplificata: spedizione postale dell'atto effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate senza l'intermediazione di alcuno dei soggetti indicati dall'art. 60, dpr 600/1973.

La questione era stata posta alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia che, con la sentenza n. 4314/2018, ha accolto l'appello proposto dal contribuente, riformando ‘in toto’ la precedente decisione della Ctp di Mantova n. 17/2018 ed annullando una cartella di pagamento recante un importo importante. Nella sostanza, è stata dichiarata nulla la notifica ‘diretta’ degli avvisi di accertamento, ritenendo insanabilmente nulli gli avvisi di accertamento notificati direttamente dall'ente impositore a mezzo raccomandata senza l'intermediazione di un agente notificatore, messo comunale o speciale che fosse. Il ricorrente aveva impugnava l'atto lamentandone l'invalidità con riferimento alla notifica e sottolineando la differenza dirimente tra gli avvisi di accertamento impo-esattivi (detti atti primari) e tutti quelli contenenti una intimazione di pagamento notificata successivamente rispetto all'avviso di accertamento (atti secondari).

Secondo la difesa, mentre per questi ultimi l'art. 29 del d.l. n. 78/2010 legittima esplicitamente l'invio al contribuente mediante semplice spedizione di lettera raccomandata, per i primi deve trovare applicazione l'art. 60 del dPR n. 600/1973 che preclude la notifica diretta, imponendo altrettanto esplicitamente l'intervento di un messo appositamente delegato. In prime cure, la Commissione tributaria di Mantova aveva rigettato il ricorso ritenendo valida la procedura realizzata. Invece, di diverso avviso, è stata la Commissione di II grado che - con un ragionamento logico - ha sposato l'interpretazione privata, sottolineando le peculiarità caratterizzanti gli avvisi di accertamento immediatamente esecutivi che ostano vuoi a deviazioni dal modello notificatorio legislativo vuoi ad eventuali sanatorie di vizi quali quelli divenuti oggetto della controversia.

A tale proposito, la Commissione regionale ha posto in evidenza che la forma esecutiva dei «nuovi» avvisi di accertamento li rende immediatamente idonei ad incidere nella sfera patrimoniale del loro destinatario ma che il loro effetto esecutivo consegue esclusivamente dalla loro corretta notifica. Ciò posto non può intendersi che la funzione della notifica degli atti primari sia solo quella di rendere conoscibile al contribuente l'esistenza di una pretesa erariale (sulla scia della desueta teoria della ‘provocatio ad opponendum’), dovendosi, di contro,sottolineare il ruolo essenziale che ha nell'attribuzione ad esso di effetti esecutivi, proprio perché è solo con il completo perfezionarsi della procedura che inizia a decorrere il termine di 60 gg. entro cui può dirsi che l'atto abbia assunto effetti esecutivi. Per conseguenza, il legislatore ha posto - a tutela del diritto di difesa del contribuente e del diritto erariale alla formazione di un titolo esecutivo, - l'importante formalismo preteso dalla normativa che inibisce la pratica di modalità alternative di notifica degli atti con rilevanza primaria, peraltro ammesse con riferimento agli atti cosiddetti secondari. Ne consegue che il mancato intervento di uno degli agenti notificatori, individuati dall'art. 60 del dPR n. 600/1973, impedisce il realizzarsi della essenziale funzione di titolo esecutivo demandata agli avvisi di accertamento impo-esattivi dalla recente normativa e rende per tale ragione l'atto nullo.

Claudio de Luca

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