Una sintesi delle nuovissime regole del Codice della strada

lun 08 luglio 2019
Attualità di Claudio de Luca
3min
Distrazioni al volante ©lautomobile.aci.it
Distrazioni al volante ©lautomobile.aci.it

VASTO. La regola, prevista dal novissimo Codice della strada ‘in itinere’ (secondo cui le bici potranno circolare contromano nelle strade cittadine in cui vige il limite dei 30 kmh), lascia capire quanto possa diventare sfrenata la fantasia del legislatore che non parrebbe essersi reso conto come - già nel 2017 - siano stati quasi 18mila gli incidenti patiti dai ciclisti.

Negli incroci semaforizzati, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, potrà essere realizzata (estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semi-carreggiata) una linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di stop per tutti gli altri veicoli. Potrà essere approntata lungo le strade con velocità massima uguale (o inferiore) a 50 km/h, fossero pure fornite di più corsie per senso di marcia, e posta ad una distanza pari almeno a 3 m rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. Inoltre, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, la circolazione delle biciclette potrà essere consentita anche sulle strade o corsie riservate alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto. Per quanto riguarda il limite laterale della distanza di sicurezza dalle biciclette, esso dovrà essere maggiore in ragione degli ondeggiamenti e delle oscillazioni proprie di questo veicolo. Fuori dei centri urbani, purché le condizioni di sicurezza e quelle della circolazione lo consentano, il sorpasso dei velocipedi dovrà essere svolto lasciando una distanza laterale di almeno 1,5 metri.

Durante la marcia, il conducente non potrà usare radiotelefoni, ‘smartphone’, p.c. portatili, ‘notebook’, ‘tablet’… che comportino l'allontanamento delle mani dal volante. In caso di violazione, prevista una sanzione di 422 € e la sospensione della patente da 7 gg. a 2 mesi. In caso di recidiva nel biennio, la sanzione lievita a 644 € e la patente è sospesa da 1 a 3 mesi. Potranno essere riservati stalli per la sosta dei veicoli delle donne in istato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a 2 anni, munite del «permesso rosa». Nelle strade limitrofe alle scuole i Comuni dovranno provvedere a stabilire limitazioni alla circolazione stradale almeno negli orari di attività e di ingresso e di uscita degli alunni, adottando almeno una delle seguenti misure: fissazione di un limite massimo di velocità pari a 30 km/h (o inferiore) insieme all'installazione di dispositivi destinati a rallentare la velocità; delimitazione delle zone a traffico limitato, con limitazioni più restrittive rispetto a quelle già esistenti e delimitazione di aree pedonali. Per quanto riguarda casco e cinture, il conducente sarà responsabile e trasgressore quando i passeggeri non ne facessero uso o fossero stati disattivati i sistemi di ritenuta per bambini o, sui motoveicoli, non fosse stato calzato il casco. La comunicazione dei dati del conducente sarà obbligatoria solo nel caso in cui questi sia diverso dal proprietario.

In assenza di comunicazione, la decurtazione sarà effettuata a carico del proprietario del veicolo. La circolazione con pattini a rotelle, tavole o monopattini a spinta sarà consentita nelle aree pedonali, sui marciapiedi larghi non meno di 2,5 m e negli itinerari ciclopedonali, con l'obbligo di osservare il comportamento prescritto per i pedoni. Nelle more dell'istituzione dell'Indice nazionale, la persona fisica che intenda ricevere notifiche sulla casella di posta elettronica certificata potrà fornire il relativo indirizzo in occasione dell'immatricolazione e successivamente in occasione della revisione tecnica periodica oppure in caso di qualsiasi aggiornamento dei documenti. Potranno essere installati anche segnali con messaggi sociali e di sensibilizzazione, finalizzati alla tutela ed alla sicurezza o relativi alla sosta delle persone disabili. L'accensione della luce gialla delle lanterne semaforiche dovrà avere una durata non inferiore a 3”. Ai fini dell'uso dei veicoli, si considererà uso proprio anche la condivisione temporanea per un periodo non superiore a trenta giorni di un veicolo privato in favore di un soggetto terzo che lo utilizza per fini privati. La condivisione temporanea non comporterà la responsabilità solidale di cui all'art. 196. Il responsabile sarà il conducente del veicolo al momento della violazione a cui, nei termini di cui all'art. 201, dovrà essere notificato il verbale della avvenuta violazione in quanto effettivo trasgressore.

Claudio de Luca

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