Stabilimenti balneari, arriva l'ultima sentenza del Consiglio di Stato

il commento mer 04 settembre 2019
Attualità di La Redazione
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Vasto Marina ©Comune
Vasto Marina ©Comune

VASTO. Novità giurisprudenziali sulla categoria dei balneari. A commentare la nuova sentenza del Consiglio di Stato, nr. 6043\2019 depositata lunedì scorso, che ha modificato, ancora una volta, il recente orientamento sulla questione della devoluzione delle opere ritenute inamovibili e in modo particolare sulla individuazione del momento produttivo dell’effetto giuridico della devoluzione delle opere, è stato il presidente nazionale del Sib/Fipe Confcommercio Capacchione.

«Si ricorderà che il Consiglio di Stato si era più volte espresso individuando il momento produttivo della devoluzione delle opere nell’effettivo spirare della concessione e non alla sua semplice formale scadenza (v. C.d.S. 26 maggio 2010, n. 3348; 1.febbraio 2013 n. 626; 14 maggio 2013 n.3196). Invece, ultimamente, la stessa autorevole Autorità giudiziaria aveva sorprendentemente cambiato orientamento facendo decorrere la devoluzione alla scadenza delle concessioni (v. C.d.S. 3 dicembre 2018 nr. 6853; analoga C.d.S. 27 febbraio 2019 nr. 1368). Con la sentenza, oggi depositata, il Consiglio di Stato ritorna, al contrario, sulla sua precedente interpretazione ritenendo che la devoluzione non sorge con la scadenza del titolo concessorio (intervenuto magari decenni orsono) bensì con il suo effettivo spirare e cioè nel momento in cui vi sarà concretamente la restituzione dell’area al Demanio. Infatti il Consiglio di Stato ha chiarito che “il principio dell'accessione gratuita di cui al ricordato art. 49 r.d. 30 marzo 1942 n. 327 (recante il "Codice della navigazione") non trova applicazione quando il titolo concessorio è stato oggetto di rinnovo automatico prima della data di naturale scadenza della concessione, tanto da configurare il rinnovo stesso, al di là del "nomen iuris", come una piena proroga dell'originario rapporto e senza soluzione di continuità (Consiglio di Stato sez. VI – 17/02/2017, n.729)”.

La motivazione del Consiglio di Stato è solida e convincente laddove osserva che “l’esigenza di assicurare che le opere “non amovibili”, siano nella piena disponibilità dell’ente proprietario dell’area, non risulta ancora attuale quando il titolo concessorio, anziché andare in scadenza o essere anzitempo revocato per l’utilizzo improprio dell’area, sia al contrario rinnovato in modo automatico e senza soluzione di continuità rispetto alla data naturale di scadenza della concessione”. Degno di nota è, infine, la considerazione del Consiglio di Stato per il quale “il principio dell’accessione gratuita, (è) fortemente penalizzante per il diritto dei superficiari e per gli investimenti”. E’, pertanto, una sentenza importante e positiva per i concessionari perché elimina il rischio della devoluzione della gran parte degli impianti balneari che era diventato concreto e attuale alla luce dell’orientamento giurisprudenziale oggi superato.

Ciononostante queste oscillazioni giurisprudenziali confermano, ancora una volta, l’esigenza che da tempo evidenziamo di una riforma organica e profonda della disciplina giuridica del settore da parte del Legislatore nazionale anche al fine di evitare una supplenza giudiziaria che talvolta sconcerta e talaltra è foriera di incertezze».

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