Buoni fruttiferi postali: risparmiatore recupera interessi per 50 mila euro

poste italiane lun 25 novembre 2019

Vasto A beneficiarne un risparmiatore molisano difeso dall'avvocato Felice Raimondo

Attualità di La Redazione
2min
Poste Italiane ©Today
Poste Italiane ©Today

VASTO. "Grande soddisfazione per un risparmiatore molisano che si è visto recentemente riconoscere dall’arbitrato bancario e finanziario un rendimento pari a circa 50.000,00 euro, ossia il doppio di quanto avrebbe voluto liquidare Poste Italiane.

Con il supporto dello studio legale Raimondo, il ricorrente adiva preventivamente l’organismo stragiudiziale perché, trascorsi i trent’anni previsti dal suo buono fruttifero ordinario, serie P emesso nel 1989, recatosi all’ufficio postale riceveva l’amara sorpresa: il rendimento sarebbe stato dimezzato rispetto alle sue legittime aspettative.

La vexata quaestio riguarda quei titoli cartacei emessi tra il giugno del 1986 e la fine degli anni ’80 recanti sul retro una doppia stampigliatura: l’originale tabella con lo sviluppo completo del rendimento, ed un secondo timbro che aggiorna i saggi soltanto per i primi vent’anni, sulla base di un decreto ministeriale già pubblicato all’atto della emissione del titolo e successivamente mai modificato. E’ proprio grazie a questo “cortocircuito” che Poste Italiane è stata condannata dinanzi all’arbitrato bancario e finanziario a liquidare gli interessi negli ultimi dieci anni secondo quanto previsto dalla tabella originale posta a tergo del titolo.

Il Collegio di Napoli nella seduta del 5/11/2019 ha deciso in senso favorevole al risparmiatore, affermando che “la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all’emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell’emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto daiprovvedimenti governativi [...] Quanto al lasso temporale successivo alla scadenza ventennale (gli ultimi dieci anni, ndr), deve osservarsi come la regolamentazione sopravvenuta di cui al D.M. 13/06/1986 nulla disponga al riguardo, quindi deve considerarsi applicabile la dicitura originariamente apposta sul retro del buono.”

Alla luce di questa decisione, che segue ormai un orientamento consolidato sia presso l’ABF che la Corte di Cassazione - già pronunciatasi sul punto con due sentenze a Sezioni Unite - i risparmiatori in possesso di titoli cartacei emessi tra il giugno del 1986 e la fine degli anni ’80, recanti vecchie stampigliature, sia aggiornate col secondo timbro che non (il principio del legittimo affidamento resta lo stesso), possono chiedere la liquidazione di una cifra ben più alta rispetto a quanto Poste Italiane vorrebbe pagare. E’ possibile adire l’ABF anche se il titolo risulta già riscosso, l’importante è avere una copia del buono e la distinta con l’importo incassato.

Per maggiori informazioni, lo studio legale Raimondo è a disposizione di quei risparmiatori che volessero approfondire la propria posizione con un’analisi gratuita del titolo cartaceo e la fattibilità o meno di un ricorso presso l’ABF che, si ricorda, è passaggio obbligatorio prima di adire eventualmente il Tribunale in quei casi in cui Poste Italiane non dovesse adempiere a quanto sancito dall’ABF, le cui decisioni non sono vincolanti ma sono adempiute nella grande maggioranza dei casi."

Avvocato Felice Raimondo

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