All’assalto dei Comuni (senza concorso): quando (e come) si può assumere all’esterno

Travet moderni mar 18 giugno 2019
Spalla di Claudio de Luca
3min
Comune di Vasto ©Web
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ABRUZZO. All’assalto dei Comuni (senza concorso): quando (e come) si può assumere all’esterno.

Quando i Comuni assumano (sia pure temporaneamente) all’esterno, il loro utilizzo deve svolgersi sotto la responsabilità di chi eserciti funzioni dirigenziali nell’Ente, secondo la gerarchia ed i vincoli dello stato giuridico di ogni Pubblica amministrazione.

Diversamente, gli esperti (consulenti privi di rilievo esterno), non essendo sottoposti a vincoli di subordinazione (perché avulsi da un formale incardinamento nell’organico dell’Ente) a chi dovrebbero rispondere, atteso che non si tratta di funzionari ad operatività gestionale quanto piuttosto di soggetti da consultare ogni qualvolta occorra risolvere particolari problemi di gestione? I fondi posti nel bilancio comunale sono affidati solo al Responsabile di Servizio che ne determina gli impegni e le liquidazioni di spesa e provvede alle gare di appalto ed il personale ‘extra’-dotazione non può gestirli. La normativa (art. 24, l. n. 142/1990, poi confluita nel tuel) è l’unica che attribuisce la titolarità degli uffici a soggetti esterni all’ente, risultando a tal fine inidoneo lo strumento dell’art. 51, c. 7, secondo cui (per obiettivi determinati e con convenzioni a termine) è prevista la facoltà residuale – quando regolamentata – di avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Pure l’art. 7, c. 6, del dlgs n. 29/1993 (poi confluito in altra fonte) ipotizza, per esigenze cui non possa farsi fronte con personale in servizio, la possibilità che le Pp.aa. conferiscano incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando, preventivamente, durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Il c. 5-bis dell’art. 5 prevede che, negli enti privi (per tipologia) di personale dirigenziale, il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisca i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, residualmente ed al di fuori della dotazione organica (dunque solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente), contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Relativamente alle funzioni attribuibili a detto personale, fuori pianta organica, deve rappresentarsi che – c. 3, art. 6, l. Bassanini (oggi confluita nel tuel) - ferma restando la possibilità di attribuire funzioni gestionali, qualora nell’ente siano presenti le figure dei responsabili degli uffici e dei servizi (che sono gli unici titolari di funzioni a rilevanza esterna), le stesse potranno essere attribuite al personale fuori pianta organica solo mediante previsione regolamentare che scorpori le funzioni loro attribuite da quelle proprie del titolare del Servizio. Insomma, secondo giurisprudenza, è illegittimo l’affidamento di funzioni che spettino ai dirigenti (o ai responsabili di servizio) mediante incarichi di collaborazione esterna. Palazzo Spada ha sottolineato come sia possibile ricorrere a “collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità” solo per il conseguimento di specifici obiettivi particolarmente qualificati sotto il profilo progettuale ed organizzativo, “tra cui non può rientrare il conferimento di taluni delimitati ed episodici compiti riconducibili all’ordinaria sfera di competenza del dirigente”.

La stessa Corte dei Conti ha confermato che il ricorso agli strumenti degli incarichi e delle consulenze esterne può avvenire esclusivamente in presenza di determinati presupposti; e ciò al fine di evitare che, surrettiziamente, vengano instaurati veri e propri rapporti di lavoro di tipo subordinato. In definitiva, l’affidamento di finalità ad estranei, dotati di capacità professionale e di specifica conoscenza della materi, sarebbe legittimo solo laddove si verificassero la straordinarietà e l’eccezionalità delle esigenze da soddisfare e la mancanza di strutture e di apparati preordinati al loro soddisfacimento; ovvero, pur in presenza di detta organizzazione, la carenza del personale addetto sotto l’aspetto quantitativo e qualitativo. Peraltro, i suddetti presupposti risultano essere stati opportunamente previsti dal legislatore (art. 7, c. 6, dlgs n. 165 del 2001) che ha individuato la possibilità di fare ricorso ad incarichi esterni soltanto “per le esigenze cui [le Pp. aa.] non possono far fronte con personale in servizio”. Dunque, a dette carenze, deve farsi fronte, in prima battuta, con il reclutamento di nuovo personale e/o con la formazione e l’aggiornamento di quello in servizio, piuttosto che con un indiscriminato ricorso agli incarichi esterni, tramite l’istituto della ‘locatio operis’, di soggetti non incardinati nell’apparato amministrativo dell’Ente, e come tali non abilitati - né legittimati - a formare ed a manifestare la volontà della Pubblica amministrazione.

Claudio de Luca

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