Riscaldamento centralizzato: le nuove norme

Che brividi gio 05 dicembre 2019
Spalla di Claudio de Luca
3min
Riscaldamento centralizzato ©https://www.immobiliarealfa.com/
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ABRUZZO. Secondo la sentenza n. 28.282 del 4.XI.2019 della Sez. II (civile) della Corte di Cassazione quando, in un condominio, sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, le spese devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato. Ciò vuol dire che sarebbe illegittima una deliberazione assembleare che suddividesse una parte dei consumi sulla base del valore millesimale delle singole unità immobiliari. In questi casi non possono essere applicati eventuali diversi criteri di riparto ove previsti da una deliberazione di Giunta regionale, seppure la stessa si richiamasse a norme tecniche Uni. Nel caso esaminato dai Giudici, un condòmino aveva portato il suo condominio dinanzi al Tribunale per ottenere la declaratoria di nullità della deliberazione assembleare con cui era stato deciso di ripartire le spese di riscaldamento per metà in base al consumo conteggiato e per metà in base alla tabella millesimale. A parere del ricorrente, la quota da suddividere per millesimi avrebbe dovuto riguardare unicamente la spesa generale di manutenzione dell'impianto e la quota di combustibile non direttamente imputabile alla propria unità immobiliare, perché legata alla dispersione termica. Il Tribunale aveva rigettato l'impugnazione e la relativa decisione era stata confermata anche in 2° grado.

Secondo la Cassazione, al caso in questione risulta applicabile la normativa condominiale ante-riforma. Tuttavia, in tema di riscaldamento centralizzato, già l'art. 26, c. 5, legge n. 10/1991, stabiliva la disciplina di approvazione delle innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore, prescrivendo il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato. La contabilizzazione dei consumi di calore di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi sono state poi previste come obbligatorie dall'art. 9, c. 5, del dlgs n. 102/2014, successivamente modificato da un altro decreto legislativo (il n. 141/2016) e dal dl n. 244/2016. Il dlgs n. 192/2005, emanato in attuazione della direttiva n. 2002/91/Ce, relativa al rendimento energetico nell'edilizia, conteneva peraltro una cosiddetta clausola di cedevolezza, stabilendo che, in relazione a quanto disposto dall'art. 117, c. 5, Cost., le norme del medesimo decreto trovassero applicazione per le sole Regioni e Province autonome che non avessero ancora provveduto al recepimento della predetta Direttiva Cee. Tuttavia la suprema Corte ha sottolineato che, nel dettare la normativa di attuazione, Regioni e Province autonome sono comunque tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal citato dlgs e dalla stessa Direttiva comunitaria.

È stato inoltre precisato che la Corte costituzionale ha più volte affermato che, nelle materie di competenza legislativa regionale (residuale o concorrente), la regolamentazione statale pone un limite diretto onde evitare che la norma regionale incida su di un principio di ordinamento civile. In particolare, tale normativa non può incidere direttamente sul rapporto civilistico tra condomini e condominio, regolamentando i criteri di riparto degli òneri di contribuzione alla conservazione delle parti comuni o alla prestazione dei servizi nell'interesse comune in maniera da modificare la portata dei diritti e la misura degli obblighi spettanti ai singoli comproprietari, come fissate dalla legge statale o da convenzione negoziale. Tanto meno potrebbe incidere sui criteri di ripartizione degli oneri di riscaldamento una eventuale deliberazione della Giunta regionale (che è un semplice atto amministrativo); e manco assume valore cogente la norma Uni 10.200, richiamata nella specie dalla deliberazione della Giunta regionale lombarda invocata dal condòmino impugnante, trattandosi di specifiche tecniche a base unicamente volontaria, ed essendo comunque necessaria - nel regime condominiale - l'approvazione unanime di tutti i condòmini di criteri di ripartizione delle spese che deroghino a quelli stabiliti dalla legge. Le norme tecniche Uni, quindi, rappresentano soltanto un riferimento tecnico-operativo ma non ha alcuna efficacia cogente, in quanto il rispetto delle medesime si basa sulla volontà degli utenti.

Claudio de Luca

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