Telefonia mobile, sul recesso senza costi operatori tenuti a rispettare le regole
ABRUZZO. Recentemente questa testata ha riferito in ordine alle intraprese di quegli operatori della telefonia che fanno lievitare le tariffe per gli utenti seppure abbiano contratti già attivi. Riferimmo che, seppure le Compagnie possano rimodulare le offerte, devono comunque rispettare una serie di regole, innanzitutto comunicando chiaramente, con un preavviso di almeno 30 gg., questa loro volontà. Ciò per dare al cliente il diritto di recedere dal contratto senza pagare penali.
Per quanto riguarda Wind, l'offerta ‘Smart’ aumenta di 1,91 euro, 1,99 euro, 2 euro, 2,08 euro, sempre con l'omaggio dei 50 Giga mensili, mentre i piani ‘Noi Tutti’ e ‘Noi Tutti Unlimited’ sono cresciuti di 0,99 euro, 1,50 euro e 1,99 euro, con la possibilità di scegliere fra due promozioni, ovvero i 50 Giga aggiuntivi al mese oppure un anno di chiamate nazionali illimitate. Anche ‘Vodafone’ ha annunciato tariffe più salate: per esempio, a partire dal 9 settembre, il costo di alcune offerte di rete fissa è cresciuto di 2,99 euro al mese, mentre Tim ha rimodulato la sua proposta a luglio, con un aumento dell'abbonamento mensile delle offerte per la linea fissa ‘Tutto Voce’ e ‘Voce Senza Limiti’ di 1,90 euro.
Come comportarsi se l'operatore cambia il prezzo? Le compagnie telefoniche possono modificare i costi e la composizione delle tariffe, sempre che agiscano entro i limiti stabiliti dall'art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dai regolamenti dell'Agcom, acronimo sotto cui si cela l'Autorità Garante delle comunicazioni. Ma gli operatori che intendono cambiare le condizioni economiche o contrattuali sono tenuti a comunicare agli utenti interessati, con adeguato preavviso non inferiore a 30 giorni, il contenuto delle modifiche ed i motivi che le giustificano, la data di entrata in vigore delle stesse e l'informativa completa sul diritto di recedere dal contratto senza penali.
Le informazioni sulle variazioni di prezzo devono essere veicolate agli utenti con qualsiasi mezzo e fornite in maniera chiara, trasparente ed esaustiva e secondo modalità precise: per esempio la comunicazione in fattura deve essere effettuata tramite un avviso separato dalle altre informazioni, con caratteri tali da richiamare l'attenzione degli utenti; in ogni caso occorre che l'Azienda pubblichi l'apposita informativa presso i punti-vendita e sul proprio sito-web, con un avviso in ‘home page’; e, per le utenze mobili, tramite l'invio agli interessati di un sms. In particolare, l'operatore che comunica la variazione deve informare che, se il cliente non l'accetta, ha diritto a disdire il contratto senza penali né costi di disattivazione. Il recesso in questi casi deve avvenire senza alcun costo: le spese di disattivazione e il recupero degli sconti possono essere richiesti dalla Compagnia se è il cliente che decide di chiudere l'utenza ma non a seguito di una modifica unilaterale del contratto da parte del gestore.
La volontà di recedere deve essere comunicata entro la data di entrata in vigore delle modifiche, mentre in caso contrario il contratto proseguirà alle nuove condizioni. Inoltre, il recesso deve poter essere esercitato secondo le stesse forme utilizzabili per attivare l'offerta o per sottoscrivere il contratto: questo significa che, se si può attivare l'offerta tramite una chiamata, la disdetta deve poter avvenire in maniera altrettanto semplice e non, per esempio, attraverso la sola raccomandata con avviso di ricevimento.
Claudio de Luca