Covid 19, gli importi delle sanzioni sono inferiori a quelli che sembrerebbero

Ammende gio 26 marzo 2020
Spalla di Claudio de Luca
2min
Covid 19, gli importi delle sanzioni sono inferiori a quelli che sembrerebbero ©Termolionline.it
Covid 19, gli importi delle sanzioni sono inferiori a quelli che sembrerebbero ©Termolionline.it

ABRUZZO. Con le misure urgenti approntate per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 è stato disposto che al trasgressore delle regole anti-contagio, di social ‘distancing’ e dei divieti di circolazione sia applicata – anziché la contravvenzione (di natura penale) fino a 206 euro - la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 4mila euro.

La conseguenza è quella per cui la violazione prevista per inosservanza di un ordine della Pubblica autorità (art. 650 C.p.) è diventato un reato bagatellare, seppure afflitto pesantemente in via pecuniaria, peraltro contro la volontà del legislatore del 1981 secondo cui – trattandosi di
violazioni di minima lesività (quindi di minore rilevanza sociale) - possono essere repressi con importi più lievi. Insomma chi trasgredisce in regime della recente norma viene chiamato a sborsare molto di più. Per comprendere cosa sono i reati bagatellari possiamo riferirci al significato letterale che il termine ‘bagatella’ assume nel linguaggio comune (una cosa di poco conto, un’inezia, al punto che si porta dietro sinonimi quali quisquiglia, sciocchezza). In sostanza il provvedimento ridisegna il quadro sanzionatorio, deviando verso la depenalizzazione pur senza avere una norma che consenta di applicare retroattivamente le sanzioni amministrative anche alle trasgressioni analoghe finora commesse.

Sono stati previsti due gruppi di illeciti: uno composto dagli illeciti concernenti esercizi commerciali, bar, ristoranti, imprese, studi professionali, cinema e teatri, scuole, palestre e piscine; l'altro riferito ai divieti e alla limitazione alla circolazione od all’obbligo di permanenza in un dato luogo. Per entrambi è esclusa l'applicazione del reato previsto dall'art. 650 C.p. L'autorità competente a irrogare le sanzioni è il Prefetto i cui Uffici possono godere della sospensione dei termini del procedimento amministrativo, fino al 15 aprile 2020 (art. 103, d.l. n. 18/2020). In sostanza adesso si eleva il verbale e tutti i termini per difendersi, scrivere, notificare l'ordinanza- ingiunzione e riscuotere coattivamente sono posticipati. Se le sanzioni sono commesse con autoveicoli la sanzione pecuniaria lievita fino a 1/3, senza la previsione del fermo amministrativo. Non è stato chiarito se si applichi nella sua totalità la succitata legge n. 689/1981 (che è quella generale prevista per le applicazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie) e si deduce che si applica la possibilità del pagamento in misura ridotta entro 60 gg. con possibilità di presentare memorie difensive entro 30 gg.

Poiché il decreto-Conte prevede importi che vanno da un massimo ad un minimo edittale, secondo l’art. 10 della normativa di depenalizzazione dell’81 la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore ad euro 10 e non superiore a euro 15.000. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo. E' ammesso il pagamento di un importo, in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa; o, se più favorevole (e qualora, come nel nostro caso, sia stabilito il minimo della sanzione edittale), pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese di notifica del procedimento, entro il termine di 60 gg. dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. L'Autorità che l’ha applicata può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da 3 a 30. Ciascuna non può essere inferiore ad € 15,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. Il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile.

Claudio de Luca

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