Quattro passi col figlio minorenne, come va letta la circolare del Viminale

L'emergenza Coronavirus gio 02 aprile 2020
Spalla di Claudio de Luca
3min
Madre e figlia ©MondoFox
Madre e figlia ©MondoFox

ABRUZZO. Infuriano le polemiche dopo la circolare che ha reso possibile accompagnare i figli minorenni per una passeggiata. Molti presidenti di Regione hanno sottolineato la pericolosità di questa decisione, assunta in un momento in cui l'epidemia è ancora in atto.

Polemiche a cui il Viminale è stato costretto a rispondere con una precisazione: le regole sugli spostamenti per contenere la diffusione del coronavirus non cambiano. Il Ministero dell'interno ricorda che si può uscire dalla propria abitazione esclusivamente nelle ipotesi già previste dai decreti del Presidente del Consiglio: per lavoro, per motivi di assoluta urgenza o di necessità e per motivi di salute. La circolare, spiega il Viminale, si è limitata a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base delle richieste pervenute. In particolare, è stato specificato che la possibilità di uscire con i figli minori è consentita ad un solo genitore per il comune diporto purché questo sia prodotto in prossimità della propria abitazione e gli spostamenti siano motivati da situazioni di necessità o di salute.

Per quanto riguarda l'attività motoria è stato chiarito che, ferme restando le limitazioni indicate, è consentito camminare solo nei pressi della propria abitazione. La circolare ha ribadito che non è possibile, in ogni caso, svolgere attività ludica e ricreativa all'aperto e che continua ad essere vietato l'accesso ai parchi, alle ville, alle aree di gioco ed ai giardini pubblici. Infine, la medesima circolare ha ricordato che tutti gli spostamenti sono soggetti ad un divieto generale di assembramento e quindi all'obbligo di rispettare la distanza minima di sicurezza. Insomma, le regole e i divieti sugli spostamenti delle persone fisiche rimarrebbero, in sostanza, le stesse.

Ma che valore ha una circolare ministeriale? E’ presto detto. Il nostro sistema giuridico è basato sul rispetto delle fonti del diritto. Al vertice c’è la Costituzione, le leggi costituzionali e quelle di revisione (costituzionale); seguono gli Statuti delle Regioni speciali, i Trattati costitutivi dell’U.e. con i Regolamenti e le Direttive. Una legge, fosse pure stata approvata dal Parlamento o dal Governo, non potrà mai derogare alla fonte primaria del diritto. Invece altre norme sono modificabili con le leggi costituzionali, ritenute di rango pari alla Costituzione. Sono, poi, fonti di secondo livello le
Leggi, i Decreti-legge, quelli legislativi ed i ‘referenda’ abrogativi (che devono, naturalmente, rispettare la Costituzione ed i trattati internazionali e costituiscono il parametro per i Decreti del Governo, per i Regolamenti ministeriali e per le Leggi regionali che, a loro volta, sono fonti secondarie di terzo livello). All’ultimo gradino ci sono le consuetudini. Come si nota, in tutta questa gerarchia non compaiono le circolari che, non costituendo fonte del diritto, non sono vincolanti né per i cittadini né per i giudici. Se ne venisse formata una che prevedesse qualcosa di diverso rispetto alla legge, il Giudice non sarebbe tenuto ad applicare il precetto.

in tale quadro quella diffusa dal Ministero dell'interno (secondo cui un solo genitore può ‘sfilare’ con i figli minori "purché in prossimità della propria abitazione") rischia di creare un effetto psicologico devastante, vanificando gli sforzi e i sacrifici compiuti finora. Il ‘Governatore’ della Campania De Luca ha considerato “gravissimo il messaggio del Ministero dell'interno” perché, irresponsabilmente, trasmette l'idea che l'epidemia sia ormai alle
nostre spalle. La circolare è stata formata dal Capo di Gabinetto Matteo Piantedosi che ha sottolineato:"Per quanto riguarda gli spostamenti di
persone, è consentito ad un solo genitore camminare con i propri figli minori. Tale attività può essere ricondotta a quelle motorie all'aperto,
purché effettuate in prossimità della propria abitazione, e può essere svolta anche nell'ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute. Gli spostamenti nei pressi della propria abitazione sono giustificati anche da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curino l'assistenza, purché riconducibili a motivazioni di necessità o di salute".

Claudio de Luca

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