​Corte dei conti, il Segretario comunale non si dissoci dall’illegittimità di una deliberazione

L'osservatorio gio 28 maggio 2020
Spalla di Claudio de Luca
2min
​Corte dei conti, il Segretario comunale non si dissoci dall’illegittimità di una deliberazione ©Report Difesa
​Corte dei conti, il Segretario comunale non si dissoci dall’illegittimità di una deliberazione ©Report Difesa

ROMA. La Corte dei conti aderisce all'orientamento (consolidato!) secondo cui l'abolizione del parere di legittimità disposto dalla riforma Bassanini non suppone la sottrazione del Segretario comunale alla responsabilità amministrativa nel caso di un parere eventualmente espresso su atti della Giunta o del Consiglio. Al contrario, l’organo contabile ne ha sottolineato le maggiori responsabilità in ragione della rilevata estensione di funzioni concernenti la programmazione, il coordinamento dei responsabili e l'esercizio del controllo di regolarità amministrativo/contabile. Il fatto è che questi dirigenti di vertice, bene spesso, ritengono che la decisione adottata dall'organo di governo costituisca un inesistente “ombrello politico” alle loro corresponsabilità. Invece varie decisioni confermano che questa figura è chiamata a “svolgere la sua funzione di garante del diritto ponendo in
evidenza le gravi violazioni di legge che, con l'approvazione delle delibere di riconoscimento, si possano effettuare; e, nell'ipotesi in cui gli assessori volessero comunque decidere di deliberare, dovrebbe esigere la verbalizzazione della sua opposizione”.

Nella sostanza il Segretario risponde della mancata rilevazione dell'illegittimità delle deliberazioni nonché della mancata espressa dissociazione (motivata) dalla decisione della Giunta. Ebbe a chiarirlo la sentenza della Corte dei conti (Sezione giurisdizionale per la Calabria) n. 185/2019, secondo cui tale figura è da inquadrare come un manager che fa da snodo tra politica e gestione sulla base di un rapporto fiduciario con gli organi di governo, con cui - almeno indirettamente - collabora nella stessa determinazione dell'indirizzo politico. Questo stretto rapporto fiduciario potrebbe ipotizzarsi laddove la legge realmente gli attribuisse funzioni propositive dell'indirizzo politico e, soprattutto, se non fosse richiesta un'obbligatoria terzietà connessa alle proprie irrinunciabili funzioni di controllo.

Nel caso esaminato un Comune aveva assegnato ad alcuni cittadini veri e propri incarichi di lavoro, simulati da prestazioni di servizi in via d'urgenza, senza impegno di spesa e senza alcuna procedura pubblica selettiva, in risposta a vecchi (illegittimi!) schemi clientelari. I Giudici contabili, oltre a sottolineare la responsabilità erariale dell’organo esecutivo dell’Ente, hanno ritenuto di estendere tale responsabilità anche al Responsabile di servizio ed al Segretario comunale. Con riferimento al danno imputabile al primo, esso discendeva dall'espressione del parere di regolarità tecnica, che nel caso di specie era stato favorevole. Per la Corte contabile il parere in questione “non si limita a verificare l'attendibilità tecnica della soluzione proposta, ma involge l'insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole sia tecniche, di un determinato settore, che quelle generali in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa”. Né l'adozione del provvedimento da parte dell'organo di governo “copre politicamente”, come in troppi erroneamente ritengono, scelte gestionali erronee.

Ma, se la funzione segretariale è quella della garanzia della correttezza dell'operato amministrativo, da presidiare esprimendo l'obbligo di formalizzare nel verbale la propria opposizione, allora il Segretario non può e non deve essere visto come un soggetto che collabora fiduciariamente all'espressione dell'indirizzo politico; e, in carenza, scatta la responsabilità erariale. Se il segretario comunale ha il dovere di formalizzare addirittura una sua opposizione ad una decisione dell'organo politico, pena responsabilità erariale, non può contemporaneamente anche vestire il
cappello di soggetto «di fiducia», chiamato a definire un indirizzo politico, da quale obbligatoriamente dissociarsi.

Claudio de Luca

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