Il decreto semplificazioni permette ai sindaci l'accesso ai dati finanziari

L'osservatorio mar 15 settembre 2020
Spalla di Claudio de Luca
3min
Decreto semplificazioni ©Letto quotidiano.it
Decreto semplificazioni ©Letto quotidiano.it

ROMA. Comuni e concessionari della riscossione potranno non solo accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria (come, peraltro, previsto dalla legge di bilancio 2020), ma anche ai dati conservati dagli istituti di credito, Uffici P.t. ed intermediari sulle operazioni finanziarie effettuate, ad eccezione di quelle di importo inferiore ai 1.500 euro.

Tale possibilità è stata prevista nel decreto ‘Semplificazioni’ (d.l. n. 76/2020). La novità punta a potenziare la riscossione locale già oggetto di intervento con la Manovra 2020 che ha segnato una piccola rivoluzione in materia, prevedendo l'immediata esecutività degli accertamenti tributari e degli avvisi di pagamento emessi dagli enti locali. Un emendamento ha introdotto nel decreto ‘Semplificazioni’, dopo l'art.17 dedicato alla stabilità finanziaria degli enti locali, un art.17-bis che, per «semplificare il processo di riscossione degli enti locali», «ai fini della riscossione anche coattiva», autorizza i Comuni, ma anche i concessionari a cui gli enti creditori hanno affidato il Servizio di riscossione delle proprie entrate, ad accedere gratuitamente all'Anagrafe tributaria, inclusi (ed è la novità introdotta dalla modifica) «i dati e le informazioni di cui all'art. 7, c. 6, del decreto del dPR n. 605/1973 (e successive modificazioni»).

Cadono, così, sul segreto bancario anche gli ultimi (sottilissimi) veli. Dopo l'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza ed i concessionari della riscossione, d'ora in avanti anche gli enti locali potranno accedere all'Archivio dei rapporti finanziari, al fine di rendere più efficiente ed efficace la riscossione - anche coattiva - delle imposte e tasse di loro competenza. L'effetto di tutto ciò è che sempre più soggetti avranno accesso alle informazioni relative ai conti correnti, ai depositi e ai rapporti finanziari degli italiani, ragion per cui il segreto bancario è ormai soltanto un ricordo del passato. Il via libera all'accesso alle informazioni contenute nel cosiddetto Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria ai Comuni ed agli enti locali è arrivato grazie al maxi-emendamento al decreto “Semplificazioni” n. 76/2020, approvato dalla Camera. Si rilevava che questa ulteriore apertura alle informazioni, estremamente delicate, contenute nella poderosa banca-dati istituita ai sensi dell'art. 7, c. 6, del dPR n.605/1973, ha lasciato piuttosto perplessi.

La delicatezza delle informazioni relative ai rapporti di natura bancaria e delle movimentazioni sulle stesse operate aveva consigliato, almeno finora, ad un uso prudente dei soggetti abilitati ad accedere a tali informazioni. La stessa Guardia di finanza, almeno fino alla legge di bilancio 2019, non aveva un vero e proprio accesso diretto a tali informazioni, dovendo necessariamente ottenere il via libera dall'Agenzia delle entrate per l'acquisizione dei dati e degli altri elementi raccolti nell'archivio dei rapporti finanziari. Estremamente più semplice, in termini di accesso alle informazioni di natura bancaria e finanziaria dei contribuenti, le procedure per il concessionario della riscossione soprattutto quando, al posto di Equitalia, è arrivata la stessa Agenzia delle entrate nella veste anche di ente della riscossione (Ader).

Oggi è la volta dei Comuni, delle Province, delle Regioni e - più in generale - dei cosiddetti enti locali che, per semplificare il processo di riscossione delle loro entrate, potranno accedere non solo ai dati dell'Anagrafe tributaria, come già concesso dall'art. 1, c. 791, della legge di bilancio n. 160/2019, ma anche a quelli estremamente sensibili, contenuti nel più volte citato Archivio dei rapporti finanziari. L'ingresso degli enti locali nella platea di possibili fruitori dell'Anagrafe dei conti correnti dilata a dismisura il numero dei soggetti in possesso di tali poteri. Ciò lascia presagire un insieme di problematiche di non poco conto, legate anche alle necessarie autorizzazioni all'accesso ed alla tracciabilità dei singoli funzionari abilitati ad acquisire ed estrapolare le informazioni di interesse.

La dilatazione dei soggetti che possono sbirciare ed acquisire informazioni sui rapporti bancari, finanziari e fiduciari dei contribuenti, comporta, di contro, l'adozione di misure di sicurezza ancora più rigide e stringenti a presidio di potenziali, ma sempre più possibili e probabili, intrusioni non autorizzate o illecite. Da buon ultimo, per quanto attiene al summenzionato Archivio è bene ricordare che lo stesso, nel tempo, è andato sempre più implementandosi. Oggi, grazie alle continue e costanti comunicazioni telematiche effettuate dalle banche, dalle Poste e - più in generale - dagli intermediari finanziari, in tale partizione dell'Anagrafe tributaria sono contenute informazioni relative all'esistenza dei rapporti ed alla loro intestazione, all'ammontare delle movimentazioni effettuate nonché ai saldi iniziali, finali ed intermedi di ogni singolo rapporto. Ciò dimostra, semmai ce ne fosse bisogno, la delicatezza delle informazioni presenti in tale banca-dati e la necessità di proteggere tali dati dagli accessi non autorizzati.

Claudio de Luca

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