​L’archiviazione e l’errore materiale di un verbale

lun 18 gennaio 2021
Veicoli al crocevia di La Redazione
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Verbale ©Termolionline.it
Verbale ©Termolionline.it

Il titolare di uno Studio legale chiede l’archiviazione di un verbale di contestazione di cui una Srl era stata resa destinataria, nel presupposto che – al momento della commessa violazione - l’autoveicolo sanzionato si trovava nella disponibilità di un nuovo intestatario della carta di circolazione e non più in quella del suo patrocinato.

Preliminarmente va premesso che l’esercizio dell’autotutela, invocato dalla parte, poteva essere esercitato soltanto dopo l’utilizzo dell’avviso di accertamento (per snellire le procedure e per valutare se giungere, o meno, alla redazione del processo verbale), ma non pure dopo l’attivazione della notificazione del verbale di accertamento, trattandosi: 1) nel primo caso, di atto prodromico alla successiva formale contestazione; 2) nel secondo, di atto finale, che, una volta composto e sottoscritto, è fuoriuscito dalla sfera di disponibilità dell’organo redigente per entrare in quella dell’Autorità prefettizia, competente a conoscere l’illecito. Va rilevato, però, che comunque non sarebbe corretto, sotto il profilo deontologico ed amministrativo, mandare a compimento un accertamento risultato viziato esclusivamente a causa del disservizio del PRA che, ad onta dell’avvenuta trascrizione dell’atto di vendita del veicolo del trasgressore sin dal 4.IV.2005, non ancora avevano provveduto ad aggiornare il proprio Registro al momento della richiesta avanzata dal Comando di P. m.

Ritenuto, per ciò stesso: a) che il verbale sia viziato per carenza di legittimazione passiva in capo alla S.r.l.; b) che la relativa contestazione formale potrebbe essere impugnata dal destinatario, con certezza di vittoria, e conseguenza di spese, dinanzi all’Autorità amministrativa o giurisdizionale; rilevata, altresì, la legittimazione in capo al dirigente a provvedere in merito ad un avviso di infrazione, ma non in merito ad un verbale di accertamento di violazione, attesa la competenza dell’Autorità prefettizia in materia ‘subjecta’, è possibile determinare formalmente di proporre al Prefetto l’archiviazione del verbale per le ragioni suesposte.

Ed ora un esempio di errore materiale, rappresentato dalla data di accertamento indicata nel verbale. Effettivamente, in tal caso - e in relazione al tipo di violazione contestata - vi può essere un’effettiva lesione del diritto di difesa se l’errore preclude la possibilità per il ricorrente di far valere le proprie ragioni o se, addirittura, nella data indicata non sia possibile il verificarsi della violazione accertata (si pensi al divieto di sosta per pulizia strade). ‘In primis’ giova ribadire ancora una volta l’infondatezza dell’eccezione sollevata dal ricorrente circa la supposta “invalidità del verbale per errata indicazione della data” giacché essa è facilmente superabile se, nella stessa esaustiva descrizione del fatto contenuta nel verbale, si trovino tutti gli elementi di tempo e di luogo di cui parte ricorrente aveva bisogno per individuare la fattispecie esatta oggetto di contestazione. Inoltre, sulla base di quanto affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza costantemente (Cass. penale, sez. IV, 11 marzo 1966; Cass. civile, sez. I, 27 marzo 1996, n. 2767) non può considerarsi causa di nullità del verbale (e anzi è irrilevante) la mancanza o erronea indicazione del luogo o dell’omessa /erronea precisazione della data dell’infrazione quando a questi dati sia possibile risalire con la normale diligenza, soprattutto quando non vengano meno i diritti di difesa.

Nel caso che ci occupa non si può certamente affermare che siano state compromesse le garanzie difensive soprattutto se si evinca, dal corpo del verbale, che la violazione non è riferita ad un qualsiasi evento, ma al sinistro che vedeva coinvolto il mezzo del ricorrente, che quindi è certamente consapevole dell’accaduto (o altro elemento). Giova ricordare che la Cassazione si è espressa nel senso sostenuto, affermando che “l’errore materiale su elementi del processo verbale di contestazione di una contravvenzione stradale non comporta la nullità della contestazione stessa se non rimangono compromessi i diritti del contravventore per essere l’errore facilmente rilevabile con la diligenza e la capacità dell’uomo medio”.

Claudio de Luca

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