Spolverata di curiosità sul "bollo"

lun 08 febbraio 2021
Veicoli al crocevia di La Redazione
3min
bollo auto ©web
bollo auto ©web

Il primo bollo deve essere eseguito entro il mese di immatricolazione. Se però questa fosse avvenuta negli ultimi 10 gg. del mese, per pagare ci sarebbe tempo fino all’ultimo giorno del mese successivo.

Se questo cadesse di giorno festivo o di sabato, la scadenza sarebbe spostata al primo. Per le auto acquistate usate da un rivenditore, vale la data di autentica dell'atto di vendita. Sono esenti dalla tassa automobilistica i veicoli (autovetture, motoveicoli, etc.) costruiti da almeno 30 anni, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti. Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario presentare una domanda apposita. Per verificare se si abbia diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dal “libretto” di circolazione. Se però il contribuente è in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, farebbe fede - ai fini dell'agevolazione - la data di costruzione.

Se i veicoli in questione siano posti in circolazione su strade pubbliche, sono tenuti al pagamento di un importo forfetario dovuto in misura fissa a titolo di tassa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore). Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolo del veicolo su strade giorno feriale successivo. In ogni caso, il mese di immatricolazione dev’essere pagato per intero pure nel caso-limite dell’immatricolazione avvenuta l’ultimo giorno del mese. La data si rileva dalla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via rilasciato dagli Uffici della ex-Motorizzazione civilepubbliche. Questo regime agevolato non si applica ai veicoli “ad uso professionale”.

Sono da considerare tali quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola-guida. I benefici indicati per le auto "anziane" si applicano, con le stesse modalità, nei riguardi dei veicoli che abbiano compiuto venti anni e che abbiano i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico. Si considerano tali quelli costruiti specificamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica od estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre, ed infine i veicoli che rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio in questo caso non spetta automaticamente, ma solo se vi sia stata, da parte dell’ASI - Automotoclub storico italiano, la preventiva determinazione che individui quali siano i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. I motoveicoli possono essere individuati anche dalla Federazione motociclistica italiana. Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.

Per i veicoli elettrici e per quelli a gas viene applicata una riduzione del 75% sulla tariffa-base della tassa automobilistica per autoveicoli uso promiscuo ed autovetture che abbiano le seguenti caratteristiche: 1) siano azionati con motore elettrico (questa riduzione si applica per gli anni successivi al primo quinquennio di esenzione totale previsto dalla normativa originaria che continua ad applicarsi anche dopo il 1° gennaio 1998);

2) siano dotati di dispositivo per la circolazione solo con gpl, ovvero solo con gas metano: il dispositivo deve essere conforme alla direttiva 91/441/CEE e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE e successive modificazioni. Nessuno sconto di tariffa (come pure nessuna sovrattassa) si applica per i veicoli dotati congiuntamente di impianto a benzina ed a gpl o metano, per cui resta valida sempre la tariffa-benzina.

Claudio de Luca

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