​“Se telefonando”

lun 08 marzo 2021
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
2min
​“Se telefonando” ©Termolionline
​“Se telefonando” ©Termolionline

Telefonare quando si è al volante: cosa ne pensa il Giudice di pace.

A nulla rileva il fatto che il conducente dichiari di non aver utilizzato il telefono perché, avendolo sentito suonare, lo aveva preso con la mano per risponde e poi accostarsi. La distrazione derivante da un simile comportamento integra senza dubbio alcuno la violazione prevista e punita dall’articolo 173 del Codice della strada, essendo irrilevante la durata della telefonataIl verbale è relativo all’accertamento della violazione dell’articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nella fattispecie il conducente del veicolo faceva uso del cellulare durante la guida; ma, nel ricorso presentato all’Ufficio del Giudice di pace, sosteneva di avere solo risposto ad una chiamata, per poi accostarsi subito al lato della strada. In merito a tale doglianza, il Giudice ne va rilevato l’infondatezza, ritenendo ininfluente il tratto percorso utilizzando il cellulare, integrando nel comportamento descritto la violazione ascrittagli dai verbalizzanti.

La ‘ratio’ della norma violata è quella di tutelare la sicurezza della circolazione. L’uso del cellulare, senza l’ausilio di auricolari, distoglie l’attenzione dalla guida, impedendo (o quanto meno scemando) la capacità di percepire segnali acustici, creando pericoli per sé stessi e per gli altri utenti della strada. Nel caso che ci occupa, se il trasgressore transitava facendo uso del telefono cellulare, utilizzando le mani, poneva in essere una condotta di guida tutt’altro che attenta alla sicurezza. Tale comportamento è stato ampiamente riportato nel verbale di contestazione; e tali contenuti erano stati ribaditi dagli agenti accertatori in sede di deduzioni tecniche.

Il Giudice di pace di Gemona del Friuli, con sentenza n. 42 del 24 maggio 2005, ha correttamente respinto una opposizione con argomenti contrari sulla base del fatto che “la portata della norma va al di là della semplice telefonata e comprende un uso del telefono quale che sia, come, ad esempio, la consultazione delle telefonate effettuate e ricevute, la lettura di messaggi scritti, l’ascolto della segreteria telefonica, l’uso della calcolatrice, i video-giochi, la riproduzione di video-clips”, ecc. Pertanto il Giudicante ha ritenuto non probanti i tabulati delle telefonate in entrata, comunque non acquisibili in un procedimento civile. In diritto, il Giudicante ha osservato che la verbalizzazione dei pubblici ufficiali fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto essi hanno attestato essere avvenuto in loro presenza (articoli 2699 e 2700 del Codice civile). Nella fattispecie, peraltro, l’opponente non aveva dimostrato che non faceva alcun uso del telefono cellulare, anzi non ha inteso dichiarare alcunché a verbale. Per tutto quanto sopra esposto, le conclusioni non possono che confermare la correttezza del verbale e il rigetto del ricorso.

Claudio de Luca

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