La circolazione dei veicoli può essere estesa alle aree private aperte al pubblico?

lun 22 marzo 2021
Veicoli al crocevia di La Redazione
4min
La circolazione dei veicoli può essere estesa alle aree private aperte al pubblico? ©Quotidiano del Condominio
La circolazione dei veicoli può essere estesa alle aree private aperte al pubblico? ©Quotidiano del Condominio

La circolazione dei veicoli può essere estesa alle aree private aperte al pubblico?

La Cassazione ha affrontato la questione in sede di regolamento di competenza, affermando il principio secondo cui l’espressione “circolazione di veicoli” (art. 7 C.p.c., c. 2) non fa riferimento soltanto a quella che avviene su strade pubbliche, o di uso pubblico, o comunque su strade od aree private con situazione di traffico equiparabile a quella di una strada pubblica. Pertanto il Giudice di pace è competente pure nel caso di circolazione su strada o su area privata, come nella fattispecie del sinistro occorso in un’area condominiale antistante un cancello di accesso ai box condominiali, concretizzatosi nell’urto dell’autovettura di un condomino contro il cancello.

Questo perché l’espressione è talmente generica da non consentire di affermare la limitazione per le aree pubbliche o ad esse equiparate. A tale proposito, un Condominio aveva proposto istanza di regolamento di competenza avverso una sentenza con cui il Tribunale aveva declinato la propria competenza a favore di quella del Gdp per materia, con limite di valore su due controversie riunite, per ottenere il risarcimento del danno cagionato al cancello di accesso dell’autorimessa condominiale da un veicolo che, nell’accedervi, era venuto a collisione con il cancello dall’area condominiale antistante. I convenuti avevano eccepito l’incompetenza del Tribunale a favore di quella del Gdp.

Il Tribunale aveva declinato la competenza a favore dell’Autorità giurisdizionale, ritenendo che la norma dell’art. 7 C.p.c., c. 2, quando allude al danno da circolazione di veicoli si riferisca, non avendo previsto in proposito un’eccezione, anche alla circolazione su aree private, ancorché non aperte al pubblico. La declaratoria di competenza era stata fatta per essere il valore delle due domande principali e della riconvenzionale della proprietaria dell’auto per i danni sofferti dalla sua autovettura conchiuso nel limite di cui a detta norma.

All’istanza avevano resistito - con separate memorie - i contendenti, mentre non aveva svolto attività difensiva l’assicuratore. Il ricorso per regolamento era stato proposto contro un provvedimento pubblicato nella vigenza delle modifiche al processo di Cassazione, disposte dal dlgs n. 40/2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del dlgs (art. 27, c. 2).

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis C.p.c., era stata redatta relazione ai sensi di tale norma, ritualmente notificata alle parti e comunicata al P.m. Nell’occasione, depositava memoria pure il Condominio ricorrente. La relazione era stata del seguente tenore:“L’istanza di regolamento di competenza, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve essere corredata dai quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366-bis C.p.c., in relazione ai motivi su cui si fonda. Nella specie questo requisito risulta rispettato, in quanto il ricorso, dopo lo svolgimento dei motivi, propone il quesito sul se l’espressione ‘circolazione stradale’, di cui all’art. 7 C.p.c., c. 2, debba essere intesa nel senso di alludere alla circolazione dei veicoli soltanto su strade pubbliche o di uso pubblico o comunque su strade o aree private con situazione di traffico equiparabile a quella di una strada pubblica”. Al quesito veniva data risposta negativa, cosicché l’istanza di regolamento di competenza sembrava doversi rigettare. La questione non risultava essere stata ancora affrontata nella giurisprudenza della Corte.

Vi sono pronunce che, anteriormente all’intervento dell’art. 7, o comunque non in riferimento ad esso, hanno affrontato la diversa questione dell’ambito di applicabilità delle presunzioni di cui alla norma dell’art. 2054 C.c., e l’hanno risolta nel senso che la norma non trovi applicazione alle aree private su cui non vi sia libera accessibilità da parte del pubblico.

Successivamente, la Corte si è trovata ad affrontare la diversa questione dell’applicabilità dell’assicurazione sulla responsabilità civile per gli autoveicoli, che, peraltro, trovava soluzione normativa nella legge n. 990/1969, art. 1, ed ora nel dlgs n. 209/2005, art. 122. Entrambe le fonti, nel disporre l’ambito di obbligatorietà della polizza, fanno riferimento alla circolazione su strade di uso pubblico o ad esse equiparate, così disponendo espressamente ed assumendo un concetto limitativo di circolazione.

Viceversa, a proposito dell’art. 7, c. 2, la Corte ha interpretato per due volte l’espressione “circolazione dei veicoli” in senso difforme dalla nozione di cui all’art. 2054, sia pure con riferimento alla circolazione dei veicoli su rotaie. Sembra di ritenere che la nozione di “circolazione di veicoli”, per come supposta nell’art. 2054 C.c., non fosse in realtà da intendere nel senso limitativo di cui alla giurisprudenza richiamata già in riferimento alla situazione anteriore all’introduzione dell’assicurazione per la responsabilità civile, atteso che nella norma non v’è alcun indizio in tal senso.

Claudio de Luca

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