Autovelox in città: accertamenti validi solo se c’è corsia d'emergenza, fermo e strade a scorrimento

lun 29 marzo 2021
Veicoli al crocevia di La Redazione
3min
Autovelox ©Termolionline
Autovelox ©Termolionline

Autovelox in città: accertamenti validi solo se c’è corsia d'emergenza, fermo e strade a scorrimento. Buone notizie per gli automobilisti che abbiano patito un accertamento di violazione in città per un eccesso di velocità. La Corte di Cassazione rende impugnabili le sanzioni grazie ai contenuti del pronunciamento n. 16622/2019, dichiarando illegittimi i provvedimenti prefettizi di autorizzazione all'installazione di apparecchi - a funzionamento automatico con contestazione differita - su strade urbane di tipo non a scorrimento. Ne consegue che i contenuti dei verbali elevati in ambito urbano con misuratori fissi, ove non contestate nell’immediato dalle Forze dell'ordine, siano impugnabili ed annullabili nel caso che gli apparecchi di controllo siano stati posizionati su tratti d'asfalto privi di banchine. Nel diffondere il testo della sentenza [che, peraltro, prosegue nel solco tracciato da orientamenti precedenti (nn. 4451 e 4090/2019)], il quotidiano di informazione giuridica “dirittoegiustizia.it!” sottolinea:"Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo cui sia possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge e non altre". Per quello che riguarda le arterie cittadine, le norme attuali includono solo quelle definite di scorrimento che, per l'art. 2 Cds, sono quelle che, tra le altri condizioni, devono avere anche una banchina.

Questa, ricordano gli esperti della Giuffré, è identificabile come "uno spazio all'interno della sede stradale, ma esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni ovvero alla sosta di emergenza che deve restare libero da ingombri". Se, come nel caso oggetto del pronunciamento (relativo ad una sanzione elevata nel comune di Firenze), tale area fosse troppo piccola, comunque tale da non consentire manovre con un veicolo, in giudizio la classificazione della strada come a "scorrimento" può essere contestata e, nel caso di accoglimento, la sanzione può essere annullata per illegittimità del provvedimento prefettizio. C’è da segnalare un’altra importante decisione della Corte di cassazione in materia di accertamenti con misuratori di velocità che, come ripete - da anni - lo “Sportello dei diritti”, costituiscono uno degli strumenti più utilizzati da Comuni e da altri Enti proprietari di strade non tanto per la sicurezza quanto piuttosto per incrementare le casse.

Con l’ordinanza n. 32909/2018 i Giudici di legittimità hanno ritenuto annullabile un accertamento per eccesso di velocità quando il Comune non abbia dimostrato la periodicità delle verifiche e delle tarature effettuate sull’apparecchio; e ciò seppure, genericamente e senza pezze d’appoggio, il verbale delle Forze di polizia abbia attestato l’adeguatezza del rilevatore. Nella fattispecie, è stato accolto il ricorso di un automobilista di Bergamo, sanzionato dagli agenti con una postazione mobile per eccesso di velocità che - dopo una prima vittoria innanzi al Giudice di pace - si era visto ribaltare la sentenza in secondo grado. Secondo piazza Cavour, le motivazioni del Giudice non avevano tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015 che ebbe a dichiarare non conforme alle norme primarie della ‘Charta’ l’art. 45, c. 6, d.lgs. n. 285/1992 nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

La conseguenza è quella per cui, nel caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, il Giudice è tenuto ad accertare se esso sia stato, o meno, sottoposto alle verifiche (Cass., n. 533/2018). Ed ecco perché la sentenza impugnata, nella parte in cui ritiene il Comune esente dall’ònere probatorio in ordine alla perdurante funzionalità, non ha fatto buon governo ed è stata parzialmente cassata.

Claudio de Luca

Vastoweb.com Testata giornalistica

Reg. Tribunale di Larino N. 01/2009 del 9/01/2009 - Num. iscrizione ROC:30703

Direttore Responsabile: Federico Cosenza

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 - 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

© Vastoweb.com. 2024 - tutti i diritti riservati.

Realizzato da Studio Weblab

Navigazione