Cartelli stradali muti

lun 19 aprile 2021

Vasto La sanzione è sempre valida perché l’irregolarità è solo un fatto amministrativo

Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
2min
Cartelli stradali ©n.c.
Cartelli stradali ©n.c.

Son stati in tanti ad osservare che i Comuni (ivi compresi quelli molisani), e gli altri Enti proprietari di strade (Anas, Province, etc.), non osserverebbero un obbligo, formalmente sancito dall’art. 77 del Codice stradale: quello che concerne l’annotazione, da porre sul retro dei segnali, dei dati concernenti gli estremi dell’ordinanza di apposizione dei cartelli di divieto di sosta, etc. Ed è stato pure segnalato, reiteratamente, che molti Giudici di prossimità castigherebbero le summenzionate amministrazioni, rilevando la violazione di legge e facendo soccombere questi enti in sede di giudizio. Ma non sempre è così, dal momento che vi sono altri Magistrati onorari adusi a respingere i ricorsi degli automobilisti, pronunciandosi per l’irrilevanza della descritta irregolarità.

La stessa Prefettura di Campobasso, chiamata a pronunciarsi - in sede amministrativa - in ordine ai contenuti di una opposizione, ha sancito che “l’omessa annotazione degli estremi relativi al numero ed alla data dell’ordinanza di apposizione ed all’ente ovvero all’Amministrazione proprietaria della strada, al marchio della ditta che ha fabbricato il segnale, all’anno di fabbricazione nonché al numero dell’autorizzazione concessa dal Ministero delle infrastrutture alla ditta medesima, non impedisce al segnale di assolvere pienamente alla sua funzione informativa primaria né priva di validità e di efficacia la prescrizione che ne risulti“.

Insomma sussiste in diritto un principio di legittimità che impone agli automobilisti di uniformare sempre la propria condotta di guida alla segnaletica stradale, pure nei casi in cui questa dovesse apparire formalmente irregolare. In effetti, è regola comune di prudenza presumere che la circolazione si svolga secondo gli ordini notificati dai segnali fatti installare dagli enti proprietari della strada, tanto più che ogni utente ripone sempre un ragionevole affidamento nella osservanza dei cartelli. Ma non basta. In sede giurisdizionale, l’ultima sentenza pronunciata da un Giudice di pace è andata ancora più oltre, ritenendo di dovere osservare l’irrilevanza della irregolarità delle annotazioni da apporre sul retro della segnaletica.

Ciò vuol dire, lampantemente, che, per il Magistrato, i presupposti che rendono legittima la segnaletica sono, tra gli altri, l’esistenza del provvedimento impositivo della competente autorità e la visibile apposizione del segnale.

Ma, per quanto riguarda il primo presupposto, seppure sia pacifico che costituisca principio generale la presunzione di legittimità dell’atto amministrativo e della sua immediata forza esecutiva, la semplice apposizione di un segnale dovrebbe far ritenere che essa abbia – quale presupposto concreto – l’emanazione di un’ordinanza. Per ciò stesso, ove in sede di ricorso venisse posto il problema della legittimità del segnale, il Giudice di prossimità sarebbe semplicemente tenuto a svolgere un’indagine per verificare se l’apposizione del cartello sia stata sorretta dall’esistenza della stessa. Nel caso di accertamento positivo, il Magistrato onorario non potrebbe che rigettare l’opposizione, costituendo l’irregolarità eccepita un fatto meramente amministrativo non incidente sulla validità e sulla legittimità del cartello. Le nuove vedute giuridiche, segnalate anche dalla gran parte delle regioni, finiscono col deprimere le speranze di tanti automobilisti di poterla fare franca con la scusa dell’assenza dei dati dietro la segnaletica.

Claudio de Luca

Vastoweb.com Testata giornalistica

Reg. Tribunale di Larino N. 01/2009 del 9/01/2009 - Num. iscrizione ROC:30703

Direttore Responsabile: Federico Cosenza

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 - 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

© Vastoweb.com. 2024 - tutti i diritti riservati.

Realizzato da Studio Weblab

Navigazione