Omicidio stradale e patente

lun 26 aprile 2021

Vasto In arrivo anche nuove norme sui monopattini elettrici

Veicoli al crocevia di La Redazione
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Patente di guida ©Web
Patente di guida ©Web

Anche il Giudice dell'esecuzione può concedere la mera sospensione della patente, in luogo della revoca, a chi sia stato condannato - in via definitiva - per un omicidio stradale; e non conta che il verdetto sia ormai irrevocabile.

La Consulta (sentenza n. 88/2019) apre ad una misura più lieve quando non siano state registrate aggravanti. La pronuncia produce effetti retroattivi anche sulla revoca della patente (che è sanzione amministrativa accessoria e che ha natura sostanzialmente penale secondo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Dunque è illegittimo l'art. 30, c. 4, della legge n. 87/1953 laddove esclude la retroattività (sentenza n. 68/2021 della Corte costituzionale). Evidente il vantaggio per il condannato: può ottenere 3 anni di sospensione della patente al posto di almeno 5 di purgatorio prima di poter rifare l'esame per condurre veicoli. Insomma dal Giudice delle leggi è arrivata una nuova deroga al principio d'intangibilità del giudicato penale di condanna. Nel 2019 la Corte costituzionale ha stabilito che per omicidio e lesioni stradali la revoca della patente automatica scatta solo con la guida sotto effetto di droga o alcol.

Ora ha trovato ingresso la questione di legittimità sollevata dal Giudice delle indagini preliminari di Milano, in veste di giudice dell'esecuzione, che si è pronunciato sulla richiesta di rideterminazione della pena. L'uomo, che era alla guida dell'auto, aveva patteggiato un anno e 6 mesi con la condizionale, ma nella pena applicata era compresa anche la revoca della patente ed il termine di 5 anni era ancora in corso. Se non fosse intervenuta la Consulta, sarebbe stato necessario dichiarare inammissibile o infondata l'istanza.

Oggi la declaratoria di incostituzionalità investe non solo la sanzione penale ma anche quella amministrativa. E non solo perché ad irrogarla è il Giudice penale. Per la Corte di Strasburgo lo stop alla patente di almeno 18 mesi ha comunque natura punitiva anche se nell'ordinamento dei singoli Stati è configurato come misura amministrativa per garantire la sicurezza sulle strade. La retroattività della sentenza costituzionale, dunque, ben può scattare sulla revoca ex-art. 222 Cds che nella migliore delle ipotesi dura 5 anni. Regole più rigide sono, invece, in arrivo per i monopattini elettrici.

Se ne sta occupando il Parlamento, nell’ambito dell’iter che prima o poi porterà alla riforma del Codice della strada. Cosa prevedono questi disegni di legge? Innanzitutto, riservano la guida dei monopattini a chi ha compiuto i 18 anni. Ovviamente ciò vuol dire che sarà vietato ai minorenni di guidare questi mezzi. Poi, ci sarà l’obbligo di indossare il casco ed il giubbotto catarifrangente. Previsto anche il divieto di circolare con monopattini elettrici (e con gli altri mezzi assimilati) dopo il tramonto. Ciò vuol dire che d’estate si potrà andare in giro di più, visto che il sole cala più tardi. E ancora: verrà confermato il limite di velocità a 20 km/h e ci sarà la possibilità di circolare solo sulle strade urbane e sulle piste ciclabili con un limite di 30 km/h.

Ci sarà il divieto di sosta sui marciapiedi, con possibilità di rimozione forzata. Non è da escludere – e anche questa sarebbe un’importante novità – l’obbligo di copertura assicurativa, una sorta di Rc auto per i monopattini. Se all’inizio tale soluzione era stata scartata (forse per motivi di opportunità, cioè perché ritenuto un vicolo poco popolare), le statistiche sugli incidenti avvenuti da quando è iniziata la fase sperimentale consigliano oggi di imporre una polizza non solo a chi utilizza i mezzi in ‘sharing’, come previsto oggi, ma a chiunque esca di casa con il monopattino elettrico.

Claudio de Luca

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