La corretta intestazione degli autoveicoli

lun 14 giugno 2021
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
LA CORRETTA INTESTAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ©gds.it
LA CORRETTA INTESTAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ©gds.it

Tante Società di noleggio-veicoli fanno circolare i propri automezzi con “false” intestazioni. I proprietari veri non figurano sui documenti e, visionando le banche-dati in uso alle Forze dell’ordine, è stato possibile risalire a Ditte intestatarie di centinaia di veicoli aventi Sedi fittizie sparse qua e là per la Penisola, allocate in stabili abbandonati o intestati a nullatenenti sconosciuti al Fisco.

Si fa questo per circolare privi di copertura assicurativa e per non assolvere la tassa di proprietà. In tal modo le violazioni accertate finiscono nel nulla, il conducente non paga ed il verbale finisce col non poter essere manco notificato per irrintracciabilità del proprietario. Cosicché, in caso di sinistri, per il danneggiato diviene aleatorio essere risarcito. I comportamenti in questione rimandano all’art. 94 Cds secondo cui, in ogni caso in cui si disponga di un veicolo per un periodo superiore ai 30 gg., i relativi documenti vanno aggiornati con la menzione dei dati dell’effettivo utilizzatore. Oltre alla pesante sanzione pecuniaria è prevista la cancellazione del veicolo dal Pra e, se si continui a circolare, scatta il sequestro del mezzo. Ciò posto, se sia un figlio, convivente e residente, ad utilizzare abitualmente un veicolo intestato al padre, non c’è da preoccuparsi. Ma, seppure ne fosse il comodatario, non potrebbe concedere a sua volta ad altri l’uso dell’automezzo. Il legislatore ha inteso di dovere rivedere la materia allargando i contenuti dell’art. 94. Sicuramente a spingere sono state le “lobby” di settore, per contrastare le intestazioni fittizie dei veicoli viste dalle Aziende assicurative come il toro vede i drappi rossi. Il fatto è che le tariffe per la responsabilità civile, riferite alla circolazione degli autoveicoli, crescono ogni anno di più; e, per conseguenza, gli automobilisti si industriano al fine di cercare quelle regioni dove le classi di merito siano un tantino più accomodanti.

Dopo di che contattano i parenti e gli amici residenti sul posto, confidando che abbiano a dichiararsi disponibili all’accollo della intestazione del veicolo in loro vece. Purtroppo si è verificato che una vicenda ordinaria di “lifting” procedurale, più o meno semplice, abbia provocato un glomero interpretativo su cui hanno voluto soffiare soprattutto certi presunti “soloni” che operano sul “web”. Invece, a chi scrive, piace solo dire che l’importo previsto per la sanzione è incongruo sotto ogni punto di vista; e ribadire ancora che, se ad utilizzare la vettura intestata ad un genitore sia un fratello od un figlio, anagraficamente conviventi con papà, non si incorrerà in alcuna violazione. La norma si applica a tutte le variazioni intervenute a far tempo dal 3 novembre 2014, con l’avvertenza che quelle antecedenti questa data canonica potranno essere comunicate volontariamente (dai non residenti) senza impaniarsi nel pedaggio di alcuna sanzione. L’art. 94 non è una novità.

Era già contenuto nel Cds sin del 2010; ma, a quel contesto, occorreva un Regolamento di dettaglio (2012) e (a fine 2014) la regola è stata resa operativa dopo l’informatizzazione “ad hoc” degli Archivi della Motorizzazione. Nel caso del cosiddetto comodato “familiare”, si è già detto della ipotesi di convivenza anagrafica. Ove, di contro, si trattasse di un periodo eccedente i 30 gg. ed il presunto comodatario utilizzasse l’autoveicolo di papà in altra regione, essendone il proprietario di fatto, dovrà essere inviata una istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente la certificazione del comodante di avere reso il proprio autoveicolo disponibile per il comodatario; poi la fotocopia di un documento di identità del richiedente in uno con l’attestazione di avere versato l’imposta di bollo ed i diritti dovuti alla Motorizzazione. Esaurita l’istruttoria, il Ministero renderà il richiedente destinatario di un tagliando con l’aggiornamento della carta di circolazione e le complete generalità del comodatario. Quando poi il veicolo sia rientrato nella piena disponibilità dell’intestatario al Pra, questi potrà ottenere la cancellazione dell’annotazione.

Claudio de Luca

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