Codice stradale, in arrivo costose sanzioni

lun 21 giugno 2021
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Codice della strada ©Termolionline.it
Codice della strada ©Termolionline.it

Per gli automobilisti indisciplinati si prospettano tempi duri. Chi è abituato a parcheggiare sulle strisce pedonali, all’interno delle piste ciclabili o nei posti dedicati agli invalidi dovrà stare attento: le ‘multe’ saranno più salate. Lo prevede un decreto legge secondo cui il parcheggio sulle strisce pedonali o sulle piste ciclabili potrà essere sanzionato fino ad un massimo di 660 euro. La norma prevederà una distinzione tra ciclomotori e motoveicoli, soggetti al pagamento di una somma da 80 a 328 euro, mentre per gli autoveicoli la multa va da 165 a 600 euro. Raddoppia l’importo per chi parcheggia nei posti riservati agli invalidi (fino a 672 euro), mentre oggi la sanzione va dagli 87 ai 344 euro. Per chi usa le strutture, avendone diritto, ma ''non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione'', il rischio è una ‘multa’ tra 87 e 344 euro.

Oggi, invece, va da un minimo di 42 euro ad un massimo di 173. Arriva, inoltre, il ‘permesso rosa’, riservato ai veicoli delle donne incinte e delle mamme con bambini di età fino a 2 anni. Gli enti proprietari della strada ''possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel Regolamento''. Chiunque ne usufruisca senza esserne autorizzato, o ne faccia un uso improprio, ''è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 87 ad € 344'', mentre chiunque ne faccia uso pur avendone diritto, ''ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta'', è soggetto alla ''sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 42 a 173 euro''. Spesso si fa confusione tra le sanzioni applicate per i vari illeciti e reati. Multa, ammenda, sanzione amministrativa e contravvenzione sono termini diversi: le prime tre sono la stessa cosa.

La differenza sostanziale è tra multa e ammenda. Entrambe sono sanzioni pecuniarie che si applicano per illeciti e reati. La prima, ossia la ‘multa’, è prevista per i reati più gravi; l’ammenda, per i reati meno gravi. La prima è la sanzione amministrativa prevista per i reati più gravi (delitti) e va dai 50 ai 50.000 euro. Per determinati delitti, la legge può prevedere anche la reclusione in carcere. Se il reato prevede il tempo di quest’ultima fino a 6 mesi, il Giudice può decidere di sostituire la reclusione con una multa, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge. L’ammenda (art. 26 C.p.) è invece la sanzione amministrativa prevista per i reati minori e va da 20 a 10.000 euro. Per molti reati è prevista la sola pena dell’ammenda, per altri più gravi anche l’arresto. Se il reato prevede l’arresto fino a 3 mesi, il giudice può decidere di sostituirlo con l’ammenda, ad eccezione di alcuni casi. Tutto ciò posto, quelle che di solito vengono chiamate “multe” o “verbali”, effettuate dai vigili urbani, non sono multe ma ammende (o contravvenzioni). La multa è la sanzione amministrativa prevista per i reati più gravi (delitti) e va dai 50 ai 50.000 euro.

Per determinati delitti, la legge può prevedere anche la reclusione in carcere. Se il reato prevede quest’ultima fino a 6 mesi, il Giudice può decidere di sostituire la reclusione con una multa, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge. Le sanzioni amministrative pecuniarie consistono nel pagamento di una somma di denaro, variabile tra un minimo e un massimo edittale e graduate, in genere, in rapporto alla gravità della violazione commessa, con la previsione - in favore del trasgressore - del beneficio del cosiddetto pagamento in misura ridotta, coincidente con un ammontare ragguagliato alla misura indicata nel minimo edittale. Si è ammessi al beneficio in parola purché ricorrano determinate condizioni: anzitutto, che esso non venga espressamente escluso dalle norme del Codice stesso; si richiede, inoltre, l’ulteriore requisito del pagamento della sanzione entro un dato termine (60 gg.) dalla contestazione della violazione (al trasgressore presente) o dalla sua notificazione (nelle fattispecie concrete in cui la contestazione immediata non sia risultata possibile). E’ prevista, infine, una ulteriore decurtazione del 30%, rispetto al minimo edittale, qualora il pagamento venga effettuato entro il termine breve di 5 gg., decorrente da quello della contestazione o notificazione.

Claudio de Luca

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