Cartelle, appelli e nota sui ‘motorini’

lun 30 agosto 2021
Veicoli al crocevia di La Redazione
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Cartelle, appelli e nota sui ‘motorini’ ©web
Cartelle, appelli e nota sui ‘motorini’ ©web

LE REGOLE PER LA CARTELLA ESATTORIALE - Con disposizione a carattere generale, l’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 impone che ogni provvedimento amministrativo debba essere motivato (“La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione”). Il ruolo di riscossione e la conseguente cartella (quali atti amministrativi per di più ‘autoritativi’) non si sottraggono a tale regola. Per ciò stesso, in analogia a quanto previsto dall’art. 7, c. 3, della legge n. 212 del 2000,la motivazione si risolve nel riportare sul titolo esecutivo (la cartella) “il riferimento dell’eventuale precedente atto di accertamento (vale a dire gli estremi del verbale e della sua notificazione all’interessato). Alla luce della mancata motivazione dell’intimazione di pagamento, il destinatario della cartella può denunciare il vizio con ricorso al Giudice di pace, richiedendone l’annullamento.

APPELLI – La Cassazione resta competente, pur dopo il decreto legislativo n. 40 del 2006, a ricevere il ricorso contro l’ordinanza di inammissibilità pronunciata da un Ufficio del Giudice di pace chiamato a giudicare su di una ‘multa’. E la mancata indicazione, nella censura, della data di notifica del provvedimento impugnato non costituisce prova di presentazione tardiva dell’istanza. La circostanza era emersa chiaramente già dalla sentenza n. 28147 del 2008, della Sezione seconda civile che aveva cassato l’ordinanza del Giudice di prossimità che aveva dichiarato inammissibile il reclamo. La Corte rimane competente ad esaminare i ricorsi avverso le ordinanze di inammissibilità del Giudice di paqce sulla scorta dell’art. 23. c. 1, della legge n. 689 del 1981. In tema di opposizione a sanzioni amministrative “grava sull’opponente l’ònere della prova di avere tempestivamente proposta l’opposizione; cosicché, al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestività, egli è tenuto (art. 22 della ‘689’) ad allegare copia dell’atto opposto a lui notificato. “La mancata allegazione della relata di notifica non costituisce, di per sé, prova della non tempestività dell’opposizione tale da giustificare una dichiarazione di inammissibilità del ricorso”. In buona sostanza, secondo la Corte, soltanto nell’ipotesi in cui nel corso del giudizio fosse impossibile controllare – anche d’ufficio – il rispetto del termini, il ricorso sarebbe correttamente inammissibile. Ne deriva che, se il Giudice di prossimità non ha convocato le parti, in sostanza è come se avesse negato al ricorrente la possibilità di esibire la copia della situazione di spedizione acquisita dall’Ufficio postale per dimostrare il rispetto dei termini. Con riferimento alla necessità di acquisire dati certi in ordine alla tempestività del ricorso, la Cassazione ha sempre richiamato il principio espresso dalle Sezioni unite (sentenza n. 1006 del 2002, con cui si precisava che “la legge limita la pronuncia di inammissibilità con ordinanza al solo caso in cui si accerti, ‘in limine litis’, che il ricorso sia stato proposto oltre il termine stabilito”).

DUE RUOTE IN ‘GARAGE’ – Il conducente di un ‘motorino’ che circoli, nonostante che il titolo abilitante alla guida sia stato sospeso o scaduto, rischia di incorrere nella medesima sanzione prevista per chi guidi senza patentino, subendo – in sostanza – il fermo amministrativo del veicolo per i giorni stabiliti oltre alla sanzione. Lo aveva chiarito, da tempo, il Ministero dell’interno (parere n. 1041 del 2009). La guida del ciclomotore, con la patente sospesa, è ammessa solo nel caso in cui un conducente sia incorso nell’eccesso di velocità perché, in tal caso, dispone l’art. 142 del Codice della strada. Diversamente, come già ebbe a specificare il Coordinamento dei servizi di polizia stradale. “i provvedimenti che interessano la patente di guida sospesa, o comunque non utilizzabile, statuiscono che il ciclomotore deve rimanere depositato in ‘garage’. Unica eccezione è quella prevista dall’art. 142, c. 9, della legge di circolazione per chi ha violato i limiti di velocità. Per tutti gli altri scatta la stessa sanzione prevista dall’art. 116 per chi circola senza patentino (sanzione pecuniaria e fermo del veicolo).

Claudio de Luca

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