Contrassegno invalidi deve essere sempre esposto

lun 06 settembre 2021
Veicoli al crocevia di La Redazione
3min
Contrassegno invalidi deve essere sempre esposto ©Polizia locale
Contrassegno invalidi deve essere sempre esposto ©Polizia locale

Il contrassegno per gli invalidi deve essere sempre esposto nella parte anteriore del veicolo.

Il conducente di un veicolo aveva indirizzato un formale ricorso all’Ufficio del Giudice di prossimità in ordine al seguente fatto: la Polizia locale aveva accertato che la sua autovettura era stata lasciata in sosta negli spazi riservati al posteggio dei veicoli posti al servizio degli ambulanti assegnatari nella giornata di mercato, peraltro debitamente segnalati con appositi avvisi. Reso destinatario del verbale conseguitone (nella qualità di responsabile ‘in solido’ quale proprietario dell’autoveicolo), dichiarava di avere sostato nell’area per essere munito del contrassegno-invalidi, rilasciato dal Comune di residenza al padre, soggetto disabile, e di averlo pure ritualmente esposto.

Per ciò stesso, impugnava l’atto di accertamento, chiedendone l’archiviazione al Giudice di pace. In realtà il conducente dell’auto sanzionata aveva parcheggiato in un’area assegnata ad un commerciante che esercitava in forma ambulante (con posto mercatale fisso), peraltro contraddistinta da apposita segnaletica verticale, senza avere esposto il rituale contrassegno-invalidi. Or bene, a parte l’accertata “invasione” del box dell’operatore commerciale concessionario, seppure fosse stato lecito per i Vigili urbani (e possibile!) avere un occhio di riguardo per un veicolo trasportante un portatore di ‘handicap’, in tema di violazioni alle norme contenute nella disciplina della circolazione stradale, l’ostensione di detto documento è da ritenersi obbligatoria, a nulla rilevando la mera titolarità del diritto. Per giurisprudenza, è proprio il contrassegno che qualifica la destinazione del mezzo posto al servizio del disabile (Corte di Cassazione, sentenza n. 8425, depositata il 4 maggio 2004). Nel ricorso sopra richiamato dalla Suprema, così come per quello del nostro trasgressore, era stato proprio un altro utente della strada molisano ad eccepire che il diritto a sostare insorgeva in capo ad un soggetto invalido solo per la semplice detenzione del contrassegno, con la conseguenza che la sua non-esposizione sarebbe stato da considerare non un requisito sostanziale, quanto piuttosto meramente formale. La Corte di Cassazione, invece, non è stato di analogo avviso, rilevando che lo speciale contrassegno, rilasciato dai Comuni alle persone con capacità di deambulazione ridotta, deve essere esposto nella parte anteriore del veicolo (c. 1, art. 12, DPR n. 503/1996).

Anche in deroga alle disposizioni concernenti la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide, il Codice della strada prevede che l’Ufficio comunale rilasci apposita autorizzazione da rendere nota mediante l’apposito contrassegno-invalidi, che è strettamente personale e non è vincolato ad uno specifico automezzo. In senso conforme si era precedentemente espressa pure la Corte costituzionale nella motivazione dell’Ordinanza n. 328 del 21.VII.2000, in cui – ribadendo il carattere strettamente personale del contrassegno, come slegato da uno specifico veicolo - ha ritenuto che la disposizione letterale dell’art. 188 Cds deve essere interpretata nel senso che il beneficio è limitato a quei veicoli che effettivamente trasportano la persona disabile e che, di conseguenza, sono al servizio della stessa. Pertanto - secondo la Cassazione - accertata la non esposizione del contrassegno qualificante la destinazione del veicolo al servizio del disabile, era da ritenere fondamentalmente corretta la sussistenza dell’infrazione accertata dalla Polizia locale a carico del ricorrente. Per tutto quanto sopra premesso, il Comune convenuto aveva chiesto al Giudice di pace che i contenuti della opposizione depositata non dovevano essere accolti ed il Magistrato onorario di prossimità adìto ha inflitto all’opponente il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale, oltre al rimborso delle spese patite dal Comune.

Claudio de Luca

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