Contrassegno invalidi e "privacy"

mar 05 ottobre 2021
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
2min

Il Codice della Strada e il suo Regolamento prevedono che alle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (e ai non vedenti) sia concesso, previa visita medica che attesti queste condizioni, il cosiddetto contrassegno invalidi. Questo documento, previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (art. 381, DPR 16 dicembre 1992, n. 495), permette ai veicoli al servizio delle persone disabili la circolazione, con alcune eccezioni di fatto, in zone a traffico limitato ed il parcheggio negli appositi spazi riservati. Il contrassegno, rilasciato dai Comuni, ha validità su tutto il territorio nazionale. Forma, colore e dimensioni erano definite dallo stesso regolamento: 10 centimetri per 12, deve riportare il pittogramma dell'uomo in carrozzina. Sempre nella parte visibile è previsto lo spazio per il numero di concessione, il nome dell'intestatario, il suo indirizzo e l'indicazione del Comune che ha rilasciato il contrassegno. Però il contrassegno rilasciato in Italia era diverso da quello che ciascun altro Paese della Comunità rilasciava; naturalmente questo non favoriva la circolazione delle persone con disabilità.

Di questo sì rese conto il Consiglio della Comunità Europea che, il 4 giugno 1998, emanò una specifica Raccomandazione (numerata 98/376/CE) proprio relativa a questi aspetti. Si raccomandava agli Stati membri di adottare, e poi di riconoscere, un contrassegno unico per il parcheggio e la circolazione per disabili. Fu così che il colore del contrassegno diventò azzurro chiaro, tranne il simbolo della sedia a rotelle (bianco su fondo azzurro scuro). Il nome del titolare fu posto sul retro, mentre i dati dell'Autorità rilasciante furono posti sulla parte visibile (quando esposta). Poiché si trattava di una Raccomandazione, cioè di una disposizione scarsamente impositiva per gli Stati membri, pochissimi Paesi la ripresero. Le autonomie locali italiane raccolsero l’indicazione con un certo ritardo. Ma, oggi, tali regole sono utilizzate in tutta la Penisola. La cosiddetta Piattaforma unica nazionale è stata sviluppata presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture. I Comuni, quali soggetti abilitati al rilascio del Cude, inseriscono (e potranno modificare in un secondo momento) i dati relativi al numero del contrassegno; alla data di rilascio ed a quella di scadenza; le targhe associate (in un numero massimo di due). Il contrassegno disabili CUDE è un documento personale che consente al soggetto titolare (anche se privo di patente di guida) di ottenere una serie di agevolazioni, legate al transito o al parcheggio dei veicoli su cui lo stesso circola.

Di colore azzurro, dev’essere obbligatoriamente esposto sul veicolo che trasporta il soggetto titolare. Possono inoltrare richiesta di contrassegno i soggetti in possesso di: certificazione medica rilasciata dall’Asl con cui si attesta una capacità di deambulazione impedita o ridotta, cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10. In alternativa, verbale della Commissione medica Inps di riconoscimento della condizione di cui all’art. 381 del Dpr. n. 495/1992.

Il Cude consente al soggetto titolare di circolare: nelle zone a traffico limitato (Ztl) e pedonali; nelle corsie riservate ad autobus e taxi; nelle giornate soggette a limitazioni al traffico nonché in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o pubblico interesse. È inoltre consentita la sosta gratuita in: aree di sosta in superficie a pagamento (cosiddette “strisce blu”); in aree riservate ai residenti; in quelle soggette a disco orario. Da buon ultimo, allo scopo di facilitare la circolazione stradale internazionale delle persone con disabilità, il Cude attribuisce ai titolari le stesse agevolazioni di sosta dei cittadini residenti in ventinove stati europei.

Claudio de Luca

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