Il caso dei misuratori di velocità mobili posti in uso senza avvisare il controllo elettronico

lun 01 novembre 2021
Veicoli al crocevia di La Redazione
2min

Dall'ordinanza n. 29595 del 2021, pubblicata il 22 ottobre dalla Sezione seconda (civile) della Corte di Cassazione, sembra venire fuori una domanda: non è che persino le Polizie siano ‘fuorilegge? Quella locale e la Stradale, così come le Fiamme gialle ed i Carabinieri non possono utilizzare i misuratori di velocità mobili (‘scout-speed’), posti a corredo delle rispettive pattuglie, sanzionando gli automobilisti per eccesso di velocità, senza avvisare – previamente - che è in corso il controllo elettronico. Tale previsione è contenuta nell’art. 142, c. 6-bis, del Codice della strada laddove si stabilisce che il rilevamento a distanza - mediante tali apparecchi - deve essere segnalato in via preventiva ed in maniera ben visibile agli utenti della strada. Nella sostanza al decreto del Ministro dei trasporti spetta soltanto di disciplinare «le modalità d'impiego degli strumenti».

E dunque il decreto Bianchi, ripreso sul punto dall'attuale decreto Delrio, non può derogare alle prescrizioni di legge esonerando dall'obbligo di segnalazione gli strumenti che rilevano, con «modalità dinamica», l'andatura dei mezzi sulle carreggiate. Sarebbe d'altronde irragionevole una disparità di trattamento fra postazioni fisse e mobili. Sin qui la teoria. Su tali basi, il ricorso di un Comune è stato bocciato dopo una doppia sconfitta in sede di merito. Per la lite le spese sono state compensate dal Giudice di merito, tenuto conto della novità della questione.

La vertenza ha imposto l’annullamento dei contenuti del verbale di accertamento ed il conseguente taglio di tre punti dal monte-patente inflitti al proprietario-conducente di un’auto che viaggiava ad 85 chilometri l'ora in un tratto dove il massimo consentito era di 70. Nella sostanza aveva visto giusto il Giudice di pace, in 1° grado, ed il Tribunale, in appello, come peraltro sottolineato finora dalla giurisprudenza di merito. Il c. 6-bis dell'art. 142, posto a disciplina della circolazione stradale, prevede un obbligo di segnalazione preventiva che ha carattere generale e che, come tale, non può essere eluso dai decreti ministeriali che rappresentano una fonte normativa subordinata.

Quest’ultima deve essere disapplicata dal Giudice ordinario quando risulti in contrasto con la normativa. Il decreto ministeriale, d'altronde, può derogare alla fonte di rango superiore soltanto se la possibilità sia prevista in modo chiaro dalla legge. Intendiamoci, gli ‘scout speed’ sono autorizzati da anni dal Ministero delle infrastrutture che ne ha approvato le evoluzioni tecnologiche dalle riprese video ai radar sino alle modalità ‘moving closing’. Lo strumento posto a bordo dell’autoveicolo della pattuglia consente di captare nei fatti la velocità dei veicoli in entrambe le direzioni di marcia; e ciò anche a decine di chilometri di distanza (e persino di notte, grazie agli infrarossi).

Ma le innovazioni tecnologiche debbono comunque essere utilizzabili entro i limiti delle norme in vigore. Nella specie il Codice della strada rimette al decreto ministeriale la mera individuazione delle modalità di impiego di cartelli e segnali luminosi per avvisare che è attivo il rilevamento elettronico. È proprio il decreto Bianchi che contempla la possibilità di installare sulle auto della Polizia messaggi luminosi con l'iscrizione «controllo velocità», visibili sia frontalmente sia da tergo, di tale da assicurare il pieno rispetto della legge. Non convince l'obiezione secondo cui sarebbe difficile segnalare agli automobilisti la presenza dell'apparecchio in auto perché le nuove pattuglie hanno il ‘display’ sul tettuccio.

Claudio de Luca

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