Circolazione stradale e danni da insidie

lun 09 aprile 2018
Veicoli al crocevia di Claudio De Luca
3min
Classica insidia stradale ©studioeffeffe.com
Classica insidia stradale ©studioeffeffe.com

Negli ultimi anni, chi abbia riportato danni per buche, tombini od ostacoli improvvisi delle strade, viene ancor più tutelato. La Corte di Cassazione ha confermato reiteratamente la responsabilità della Pubblica amministrazione, totale o parziale che sia, in situazioni in cui (in passato) la colpa veniva attribuita al solo conducente. Spesso, però, accade ancora l’incontrario, come in un caso registrato in aprile a Bologna dove un automobilista si è visto ristorare i danni patiti dopo oltre vent’anni dal contenzioso instaurato.

La notizia offre il destro per porre il lettore di questa rubrica a conoscenza delle procedure da attuare nel caso che un’insidia stradale possa essere stata la causa di un sinistro, con danni patiti da persone o da beni. Dopo tante decisioni sfavorevoli, sono stati molti i Comuni molisani che hanno voluto correre ai ripari, affiancando alla polizza assicurativa atta a risarcire gli utenti danneggiati, contratti con aziende private cui sia stato conferito l’incarico di curare la manutenzione e la sorveglianza delle condizioni della strada . I princìpi affermati sono stati due:

1) l'ente proprietario della strada non può più cavarsela "in automatico" come prima, quando sarebbe stato sufficiente dire che l'estensione della strada rendeva impossibile un controllo continuo delle sue condizioni e – quindi - l'eliminazione immediata di eventuali situazioni di pericolo;

2) ogni pericolo va segnalato, salvo che sia sorto immediatamente prima dell'incidente. In forza del 1° principio (sentenze n. 1691/2009 e n. 21328/2010 della III Sez. civ. Cass.), il Giudice deve valutare se l'ente abbia posto in essere tutto ciò che sarebbe stato possibile, in base alle caratteristiche della strada, alla sua importanza ed alle tecnologie disponibili. Per esempio, non avrebbe senso chiedere ad un Comune di installare telecamere di sorveglianza in una via secondaria, ma di certo si può pretendere che l’ente abbia a farlo sui vialoni di attraversamento di una grande città. Il principio dell'obbligo di segnalazione vale invece anche per eventi che, prima, sarebbero passati inosservati nella prassi, come per esempio un tombino troppo sporgente rispetto all'asfalto (sentenza n. 11709/2009, III Sez. civ.). Ma resterebbe sempre da valutare se il conducente possa essere considerato corresponsabile del danno ed in quale percentuale. Infatti, chi guida ha sempre l'obbligo di essere prudente e di evitare tutti i pericoli visibili o prevedibili. Quindi, se si accerta che la velocità mantenuta fosse stata eccessiva oppure che l'ostacolo era visibile, per lo meno una parte della colpa sarà attribuita al conducente e il risarcimento verrà ridotto di una quota percentuale corrispondente.

I ristori in questione vanno richiesti, per iscritto, all'ente proprietario della strada, avendo cura di segnalare al più presto l’incidente. Diversamente si rischia di ricevere riscontri di tenori sicuramente forieri di ulteriori lungaggini burocratiche. Naturalmente può ricorrere anche il caso in cui sia stato l’automobilista a danneggiare la sede stradale o la sua segnaletica. In questo caso, il Comune attiverà la sua Polizia municipale che riferirà sull’incidente:”Intorno alle ore (*) del (*), in viale (*), veniva abbattuto un segnale stradale posto nella intersezione con la via (*).

La ricostruzione dei fatti, curata da questo Comando, portava ad accertare quanto segue, pure sulla scorta di dichiarazioni testimoniali: 1) nell’ora e nel giorno indicati, una motrice targata (*), transitava lungo detta strada, recando al traino il semirimorchio targato (*). Alla guida del veicolo, risultato di proprietà della Società in indirizzo, si trovava (*), nato il (*) a Termoli ed ivi residente in via (*); 2) per presumibile imperizia del conducente, l’autovettura targata (*) è stata agganciata dal semirimorchio ed è stata trascinata per alcuni metri, prima di finire contro il segnale stradale in discorso, abbattendolo irrimediabilmente; 3) oltre al segnale, rimaneva danneggiato pure il cordolo del marciapiedi. Premesso che il Vostro autista non ha manco lontanamente esaminato l’opportunità di fornire notizia dell’evento all’Ente, con la presente sono a chiedere – in nome e per conto del Comune - il ristoro dei danni patiti a causa della circolazione dei Vostri autoveicoli, pregandovi di documentare a questo Comando l’avvenuta notifica del sinistro alla Vostra Compagnia di assicurazione. Preciso che, decorso vanamente il termine di 15 gg., questo Ente sarà costretto a rivolgersi ad uno Studio legale per l’istruttoria della pratica”.

Claudio de Luca


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