Codice stradale e curiosità estive

VIABILITà lun 09 luglio 2018
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
4min
Multe ©Termolionline.it
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Multe” e monetine - La tentazione è grande; perciò chi si sia convinto di essere stato reso destinatario di un verbale “ingiusto” e ritenga che un ricorso sia impossibile, prova a rivalersi in altro modo, magari pagando l’importo della sanzione in monetine di centesimi, così da creare un fastidio reale alla P.a. Comunque la legge non consente di assolvere ad una obbligazione con gli spiccioli. Il divieto proviene dal Regolamento del Consiglio europeo n. 974 del 1998, disciplinante gli aspetti pratici dell’introduzione dell’euro. In questo caso, il dettato precettizio è chiaro: sono da considerare validi soltanto i pagamenti effettuati con un massimo di 50 monete metalliche. Per questo motivo, sarà possibile versare l’intero importo in monetine, soltanto nell’ipotesi di sanzioni amministrative fino a 65 euro. Infatti, la moneta che ha il valore massimo è quella da due euro che, moltiplicati per i 50 pezzi ammessi danno 100 euro. La sanzione da 65, tra tutte quelle previste dal Codice della strada, è quella più alta entro il limite dei 100 euro, dato che quella successiva supera i 120.

Ritardato pagamento – Sono veramente tanti gli automobilisti che versano quanto previsto dalle sanzioni dopo i canònici 60 gg. regolati dal Cds al fine di mettersi in regola con il pagamento in misura ridotta. Ciò nonostante, per distrazione o per furbizia (oppure perché le avvertenze poste nel corpo del verbale erano state considerate poco chiare), pagano solo l’importo previsto come sanzione ridotta. In questi casi, a distanza di tempo, riceveranno a casa una cartella di pagamento, contenente la richiesta di effettuare di nuovo il versamento intero (vale a dire il doppio della sanzione ridotta), più gli interessi di mora ed il rimborso delle spese di invio del nuovo titolo. Bene spesso, la cifra richiesta non tiene conto di quanto già versato, non essendo obbligatorio, seppure alcune Polizie municipali lo facciano, agevolando il cittadino; ragion per cui l’automobilista dovrà pagare l’intero importo riportato in cartella e poi richiedere il rimborso della sanzione ridotta pagata a suo tempo. La procedura è contorta, ma non è irregolare. In forza della legge, il versamento di quanto corrisponde al minimo edittale può non essere preso in considerazione dal momento che l’infrazione si estingue soltanto se venga pagato tutto quanto sia dovuto.

Vigili fuori del centro urbano – Molti automobilisti si sorprendono quando vedono i Vv.uu. operare al di fuori della cintura cittadina. Talvolta la sorpresa è “interessata” perché questi conducenti sono stati resi destinatari di una sanzione amministrativa e vogliono sapere se per davvero agli agenti comunali sia lecito operare pure su strade extraurbane. La risposta è affermativa. L’art. 12 Cds attribuisce ad essi le medesime competenze ascritte agli altri organi di polizia e, quindi, esclude che possano essere impiegati soltanto nei centri abitati. Ciò nonostante, sono ancora in tanti gli automobilisti che presentano una opposizione avverso i verbali redatti dai Vigili fuori città; ed in alcuni casi qualcuno ha finito con il volerne discutere persino in 2° grado, ma senza successo. In effetti, l’art. cit. stabilisce che i ‘Berretti bianchi’operano nell’ambito del territorio di competenza e che addirittura, nel caso di accordi tra Comuni vicini per servizi congiunti, possono agire tranquillamente persino in altri territori.

Quando il verbalizzante “vede male” – La parola del Vigile contro quella del trasgressore. Quegli sostiene che avete commesso un’infrazione e ne dà atto sul verbale; l’automobilista afferma che non è vero. Chi ha ragione? Secondo l’art. 2699 C.c. ha ragione il tutore dell’ordine municipale perché è un pubblico ufficiale e perché gli atti da lui redatti hanno “fede privilegiata”. Ma se davvero avreste ragione voi? Per rimediare, potrebbe non essere sufficiente un semplice ricorso dal momento che il verbale vale sino a querela di falso (art. 2700 C.c.), per cui dovreste denunciare il Vigile per falso in atto pubblico commesso da p.u. Il reato è grave e prevede la reclusione sino a 10 anni. Però, se la vostra denuncia dovesse rivelarsi infondata, potreste essere a vostra volta denunciati per calunnia (reclusione sino a sei anni). Quello appena descritto è un modo per evitare che la parola del p.u. possa essere posta in discussione troppo spesso e perché possano essere puniti, più pesantemente dei cittadini, se avessero attestato il falso. Tuttavia, quando si sia riusciti a dimostrare (con foto, con testimonianze tutte concordi, con perizie o con altri elementi oggettivi e precisi) che l’agente ha solo visto male, basta un semplice ricorso. Lo ha stabilito reiteratamente la Corte di Cassazione che, già da anni, ha escluso che la querela di falso deve essere sempre necessaria. Infatti, la Suprema ha da tempo affermato che il verbale non può fare fede delle valutazioni dell’agente, ma solo del fatto che il documento proviene da un pubblico ufficiale e che descrive fatti avvenuti in sua presenza, compiuti da lui o dichiarati da un estraneo.

Eredi – Se il trasgressore muore, senza di avere versato l’importo dovuto per un verbale, i suoi eredi possono stare tranquilli. L’art. 199 Cds dice espressamente che essi non hanno alcun obbligo di mettersi in regola in luogo del ‘de cuius’. Infatti, in un caso del genere, l’infrazione si estingue con la morte di l’ha commessa.

Claudio de Luca

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