​Il verbale del Vigile urbano in borghese deve essere annullato

IL REGOLAMENTO lun 17 settembre 2018
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
2min
Vigili urbani in borghese ©http://www.giornalecittadinopress.it
Vigili urbani in borghese ©http://www.giornalecittadinopress.it

ABRUZZO. Una signora, sanzionata mentre si trovava alla guida della propria autovettura, aveva proposto opposizione al verbale di contestazione notificatole dalla Polizia municipale. Il Giudice di pace adito aveva ritenuto di dovere annullare l’accertamento, rilevando nel vigile urbano operante la qualità di un normale cittadino, come tale privo della qualifica di agente di polizia giudiziaria, che legittima gli accertamenti e le contestazioni di violazione. E ciò decideva per un duplice ordine di motivi: 1) perché l’agente si trovava a bordo della sua auto privata; 2) perché vestiva abiti borghesi, non essendo stato comandato di servizio. Cerchiamo di capire, allora, perché l’Autorità giurisdizionale ha ritenuto di doversi pronunciare secondo le modalità sopra descritte.

Il Giudice di prossimità ha constatato che, nel caso di specie, erano state violate una serie di norme. Segnatamente: a) l’art. 183 del Regolamento di esecuzione e di attuazione della disciplina della circolazione stradale (recante prescrizioni sulla visibilità degli agenti del traffico); b) l’art. 1 della legge n. 65 del 1986 sulle Polizie municipali. Secondo i contenuti delle fonti normative elencate, gli agenti preposti alla regolazione del traffico, operativi su strada, debbono essere sempre percepibili dall’automobilista, anche a distanza, indossando il vestiario uniforme posto nella dotazione del Corpo (che è quella struttura composta da almeno sette unità) o del Servizio (che può contare dalle sei in giù) dall’ente in cui sono incardinati. In esecuzione a detta prescrizione primaria, i Comuni debbono deliberare un Regolamento di dettaglio recante l’obbligo di indossare la “divisa” durante il servizio comandato, oppure di elencare, minutamente, in quali altre occasioni le mansioni istituzionali possano essere espletate senza vestire l’uniforme.

Non condividendo la decisione di prime cure, il Comune era ricorso in Cassazione (oggi, invece, per l’accesso nell’ordinamento di una condizione di miglior favore, è possibile rivolgersi al Tribunale competente per territorio, con minore dispendio di risorse); ma anche i Giudici della Suprema hanno respinto gli assunti dell’ente locale, puntualizzando ancora di più nel merito. Vediamo perché. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 13 della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale – atti di accertamento) e dell’art. 1 della legge-quadro per le Polizie municipali n. 65 del 1986, gli agenti e gli ufficiali della Locale, in quanto organi di polizia giudiziaria (con competenza estesa all’intero territorio comunale), hanno il potere di accertare le violazioni in materia di disciplina della circolazione stradale. Ma non basta perché - ai sensi dell’art. 57 del Codice di procedura penale - fra gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria rientrano anche le guardie dei Comuni, con competenza nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza.

Ebbene, proprio in virtù delle prescrizioni contenute in questa ultima norma, la Corte di Cassazione ha potuto affermare che i Vigili urbani “hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, e limitatamente al tempo in cui sono in servizio”. Quanto sopra a differenza di altri Corpi ed Armi (quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, le Guardie di Finanza) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono da considerare sempre in servizio. Se ne evince che il riconoscimento della qualità di agente di polizia giudiziaria: 1) rimane subordinato a limitazione spaziale (nel senso che il Vigile deve trovarsi nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza); 2) rimane condizionato dalla circostanza di doversi trovare effettivamente in servizio comandato.

Claudio de Luca

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