​Come difendersi dinanzi al Giudice di pace

lun 22 ottobre 2018
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Giudice di pace a Termoli ©Termolionline.it
Giudice di pace a Termoli ©Termolionline.it

VASTO. I Giudici della I Sezione della Corte di Cassazione hanno ritenuto priva di efficacia la sanzione amministrativa ordinata, ed ingiunta, senza che il trasgressore fosse stato ammesso alla richiesta audizione. Un privato, a seguito dell’avvenuta notifica di un verbale per un illecito amministrativo, aveva chiesto di essere sentito in ordine ai fatti in contestazione. Ma, incongruamente, era stato reso destinatario di un’ordinanza-ingiunzione su cui era stata annotata la dizione “non si è presentato all’audizione”. Il trasgressore presentò opposizione, con ricorso, al Giudice di pace, chiedendo che il titolo esecutivo fosse annullato, ma questi rigettò l’istanza. Di qui l’ulteriore procedura attivata dall’attore dinanzi al collegio della Corte di Cassazione. Poiché uno dei punti del contendere era stato quello concernente la mancata audizione del ricorrente, che pure aveva inoltrato richiesta ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, la Suprema ha ritenuto di dovere ribaltare i contenuti della decisione del Giudice di pace.

Com’è noto, ai sensi della succitata norma, entro il termine di 30 gg. dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti, oppure possono chiedere di essere sentiti. Quest’ultima deve emettere i provvedimenti di competenza (archiviazione o ordinanza-ingiunzione), sentiti gli interessati, qualora ne abbiano avanzato richiesta. Nel caso in cui sia stata fatta istanza di audizione, ma l’Autorità competente a conoscere il rapporto non abbia provveduto alla convocazione del presunto trasgressore, si pone il problema delle conseguenze che si producono con riguardo al titolo esecutivo formato, ove questa fosse stata adottata senza l’audizione.

In materia, la Cassazione ha affermato che la procedura richiesta dall’interessato costituisce un obbligo procedimentale la cui violazione comporta un vizio di illegittimità - per violazione di legge – del provvedimento sanzionatorio, ma non la sua radicale inesistenza. Per ciò stesso, l’atto in questione, ove adottato in violazione dei precetti stabiliti nei cc. 1 e 2 dell’art. 18 darebbe luogo a nullità del titolo esecutivo. Ma tale nullità è sanabile se non venisse proposta opposizione nei termini di legge. Per conseguenza, l’accertamento della violazione concernente la carenza di audizione del trasgressore (che ne abbia fatto richiesta) comporta l’annullamento dell’ordinanza, ma non la declaratoria della sua nullità.

Nel caso di specie, il trasgressore aveva voluto formalmente essere sentito, ma non era mai stato convocato per giustificarsi in ordine ai fatti addebitatigli. Né prova l’avvenuta convocazione l’indicazione riportata a penna sul titolo ingiuntivo, privo di qualsivoglia sigla, o firma, attestante l’autenticità dell’affermazione secondo cui il ricorrente non si era presentato all’audizione. In effetti, tale aggiunta non concreta una parte dell’atto pubblico, ma una semplice notazione, la cui dubbia autenticità non necessita neppure di essere impugnata con lo strumento della querela di falso.

Nella sostanza, per i Giudici della Suprema, il cittadino ritenuto autore di un illecito amministrativo ha il sacrosanto diritto di essere ascoltato; e la sua mancata audizione concreta una violazione i cui contenuti sono stati posti dal legislatore a garanzia del diritto di difesa nella procedura amministrativa. Tale violazione rende illegittima l’ordinanza emanata a conclusione della procedura. In materia, va ricordato che – con riferimento alle sanzioni previste dalla disciplina della circolazione stradale – la richiesta di audizione implica un allungamento dei termini massimi per la decisione da parte del Prefetto. Il contraddittorio ha bisogno di tempo; e chi richiede di essere sentito accetta che i termini entro cui l’Autorità amministrativa deve emanare l’ordinanza rimangano sospesi nelle more dell’audizione. Vanno altresì sottolineati i luoghi della sentenza relativi alla indicazione contenuta nell’atto, riferibile alla mancata presentazione del trasgressore all’audizione. In proposito, la Cassazione ha ritenuto che questa statuizione è contraddetta dalla carenza degli estremi recanti data e numero di protocollo dell’invito a presentarsi.

Claudio de Luca

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