Tra prefetto e giudice di pace: l'ordinanza va sempre motivata

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La Cassazione ©Web
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La decisione del Prefetto di non accogliere il ricorso avverso i contenuti contestatori di un verbale di violazione di norme contenute nel Codice stradale può essere censurata dal Giudice di pace quando possa ravvisarsi nel titolo formato una totale carenza di motivazione.

In tal caso l’ordinanza-ingiunzione diventa annullabile; ed a maggior ragione ciò potrebbe accadere quando lo stampato, del tutto privo di riferimenti alle doglianze rappresentate dal trasgressore, fosse stato redatto su di un modello prestampato, sicuramente privo di ogni collegamento con la fattispecie in esame. Lo ha chiarito la I Sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 519, datata 23 gennaio 2005.

Nel caso sottoposto all’esame del Collegio, l’interessato aveva proposto opposizione al Giudice di pace, dopo la decisione sfavorevole della Prefettura sulla legittimità della sanzione. Il Magistrato di prossimità ha accolto le doglianze, sostenendo che il provvedimento prefettizio era stato adottato senza un’adeguata motivazione, e che addirittura era stato utilizzato - per sanzionare - un modello prestampato uniforme, buono per ogni tipo di violazione. A questo punto, l’Ufficio territoriale del Governo aveva proposto ricorso, ma – a parere del Collegio – l’istanza era infondata e, come tale, doveva essere respinta.

Infatti, secondo la Corte, l’Autorità amministrativa chiamata a decidere sul ricorso aveva il dovere di motivare l’atto, “sia pure succintamente, vuoi in relazione alla sussistenza della violazione vuoi in relazione alla infondatezza dei motivi allegati con il ricorso”. L’esame demandato alla Pubblica Autorità, prosegue la sentenza, “non impone, in tale ambito, una risposta analitica e diffusa delle doglianze del ricorrente, e neppure una loro confutazione puntuale, ma sicuramente l’effettiva considerazione da compiere soprattutto nell’interesse della Pubblica amministrazione, eventualmente esplicitata nella motivazione del provvedimento che respinge il ricorso”.

Proprio perché il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto, e di diritto, dell’infrazione, la motivazione dell’ordinanza-ingiunzione costituisce la prova dell’avvenuta considerazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della singola violazione amministrativa, altrimenti mancante pure di quelli.

Insomma, il principio secondo cui, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento irrogativi di essa, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’infrazione, non esclude affatto che – in tale procedimento – possano farsi valere pure i vizi del procedimento irrogativi della sanzione.

Tra questi, ove sia stato proposto il ricorso previsto dall’art. 203 del Codice stradale, deve annoverarsi anche quello relativo alla carenza assoluta di motivazione, in quanto dimostrativa del mancato esame del caso controverso sottoposto alla pubblica autorità, poiché, entro questi limiti, l’obbligo di motivazione è previsto dalla legge come condizione di legittimità dell’atto irrogativi della sanzione.

Per conseguenza, in carenza di tale dimostrazione scritta, il giudice dell’opposizione che non trovi il riscontro dell’esame dei presupposti del rapporto sanzionatorio, da parte dell’Autorità amministrativa preposta a tale controllo, deve annullare detto provvedimento per violazione di legge.

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