Contestazioni generiche: come difendersi

lun 19 novembre 2018
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
4min
Parcheggio ©Termolionline.it
Parcheggio ©Termolionline.it

Un automobilista presenta formale opposizione ai contenuti impositivi di un verbale di contestazione. La sua autovettura era stata sanzionata dalla Polstrada per la violazione prevista e punita dall’art. 158 Cds (divieto di fermata e di sosta dei veicoli). Al ricorrente veniva notificato, solo in via differita l’accertamento nella specifica qualità di responsabile ‘in solido’. Ciò posto, sembrandogli incongruo il contenuto della descrizione dell’infrazione addebitata, il parcheggiatore aveva reagito, ritenendo di avere avuto semplicemente a parcheggiare il proprio veicolo: a) con le ruote sinistre oltre la carreggiata stradale, come delineata da una striscia bianca continua; b) con quelle di destra sul marciapiedi, lasciando uno spazio più che sufficiente al transito pedonale. Premesso quanto sopra, va puntualizzato in punto di diritto: 1) che il marciapiede, giusta definizione dell’art. 3 Cds, è quella parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni; 2) che, l’art. 157, al c. 2, prescrive che i veicoli siano lasciati in sosta il più vicino possibile al margine della carreggiata e che, “qualora non esista un marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente al transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro”; 3) che, nei pressi del luogo di sosta insisteva un manufatto in cemento, dal fondo sconnesso e poco frequentato, largo da due ad un metro, delimitato da un piccolo cordolo in pietra alto pochi centimetri; 4) che la norma prevede che “comunque sia lasciato uno spazio non inferiore al metro”, proprio nella presunzione che uno spazio minore, a prescindere dal rialzamento o meno del marciapiede, sia insufficiente al transito dei pedoni che, giustamente, non possono essere costretti ad avanzare con difficoltà, tanto più se anziani, portatori di ‘handicap’ o comunque in relazione al trasporto di oggetti o alla conduzione di passeggini, ovvero nella più che legittima necessità di accedere alla propria abitazione senza particolari difficoltà; 5) che, diversamente, si dovrebbe ammettere che - qualora esistesse un esiguo marciapiede rialzato, insufficiente al transito dei pedoni - sarebbe ammesso lasciare uno spazio inferiore ad un metro e parcheggiare a filo del manufatto. Per fare un esempio pratico, se il marciapiede rialzato fosse stato largo 35 cm, si dovrebbe ritenere consentito lasciare tale spazio, insignificante per il transito dei pedoni; come dire che lo stesso diritto, in un caso viene tutelato (assenza di marciapiede rialzato) e nell’altro no (presenza di marciapiede rialzato di ridotta larghezza, comunque inferiore ad un metro).

Con riferimento ai contenuti sopra riportati, il ricorrente aveva altresì ribadito che la contestazione immediata era obbligatoria. In effetti, la legificazione dell’art. 384, lettera f), Reg., nell’arti. 201, c. 1-bis, lettera d) Cds, ha rafforzato il fatto che - in alcuni casi - la contestazione non è necessaria; ed è vero che, nella situazione prospettata dal verbalizzante, in realtà nessuno era presente al momento dell’accertamento. Ma è pure vero che il capo-pattuglia verbalizzante, subito dopo l’accertamento dei fatti, si era presentato, in uniforme e con il veicolo di servizio al seguito, alla porta d’ingresso del luogo dove il presunto trasgressore si era fermato, chiedendo se fosse lui il proprietario-conducente dell’auto parcheggiata all’esterno; e, avutane conferma, comunicava che sarebbe pervenuto al suo domicilio un verbale di contestazione. Allora, appare evidente che, pure in presenza di prove concrete della qualità del soggetto a cui il pubblico ufficiale si era rivolto; e che, pure avendo avuto egli piena dimostrazione della eventuale sua responsabilità, egli non aveva inteso di dovere assolvere all’obbligo impostogli dal legislatore della contestazione immediata.

Infine, a testimoniare l’incoerenza tra l’azione posta in essere dall’accertatore e le circostanze in cui la stessa è maturata, rimane il fatto che, nel contestare la violazione dell’art. 158, il succitato agente non aveva inteso di dovere applicare - contestualmente – il successivo art. 159, secondo il cui precetto gli organi di polizia debbono sempre disporre la rimozione del veicolo. Il legislatore della norma in questione, “utilizzando il verbo “dispongono”, non lascia alcun potere discrezionale all’agente operante, allorquando lo stesso rilevi la violazione di una delle fattispecie indicate dall’art. 158” (Giudice di pace di Roma, Sezione VIII, sentenza del 17.V.2003 nella causa iscritta al n. 83666 del ruolo generale degli Affari civili). D’altronde, appare logico che, se un veicolo si trovi su di un marciapiedi, e crei disagio (o addirittura quelle situazioni di pericolo così largamente descritte dal verbalizzante), esso debba essere di necessità assoggettato a sanzione, con in più l’obbligo preciso - da parte delle Forze dell’ordine – di essere assoggettato alla procedura accessoria della rimozione, senza concedere spazio alcuno alla discrezionalità dell’operatore di polizia stradale. Per ciò stesso, “non essendo stata data applicazione anche alla successiva norma – secondo il Gdl della Sezione VIII di Roma - (per il caso di specie) appare ulteriormente confermata la genericità della contestazione”, e – per conseguenza – la decisione di accogliere l’opposizione, annullando l’atto impugnato.

Claudio de Luca

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