Controversie stradali e comuni

lun 10 dicembre 2018
Veicoli al crocevia di La Redazione
3min
Una recinzione ©Termolionline.it
Una recinzione ©Termolionline.it

Le controversie possono essere grandi e piccole. Il tema fisso concerne le strade. E’ lecito sovrapporre ad una recinzione, posta a confine, un filo spinato, che potrebbe rivelarsi pregiudizievole al transito pedonale? Si ipotizzi un giardino affacciato sulla strada, recintato da un muretto e da un’inferriata – con barre – posta a pochi cm di distanza. Queste ultime hanno rifinitura a punta triangolare e sono di consistente altezza. Il proprietario dello stabile protetto vorrebbe completare il tutto con la posa di un filo spinato, posto all’altezza massima della recinzione; ma quanti transitano lungo la strada si rivolgono subito agli organi comunali preposti alla vigilanza chiedendo che si ovvii nelle forme di legge ad una collocazione che potrebbe rivelarsi pericolosa. La situazione descritta pone il problema della utilizzazione dei cosiddetti ‘offendicula’, mezzi atti ad offendere, predisposti per la tutela preventiva di un diritto (nella fattispecie, quello di proprietà), la cui difesa concreta un’attività giuridicamente lecita: così è per la possibilità di recintare il proprio fondo (art. 841 C.c.) sia con mezzi privi di pericolosità (muri, siepi, recinzioni con reti) sia con sistemi aventi una intrinseca capacità offensiva.

Dottrina e giurisprudenza concordano su di un ragionevole contemperamento tra i contrapposti interessi (difesa preventiva dei beni e salvaguardia della incolumità altrui). Pertanto, l’utilizzazione degli ‘offendicula’ trova dei limiti soltanto nella natura e nel valore del bene da difendere, evincendosene che la predisposizione di una offesa sproporzionata ed insidiosa costituirebbe abuso di un diritto. Al riguardo si debbono fare due considerazioni: a) gli offendicola rappresentano una potenziale offesa per chiunque. Quindi, sono strumenti pericolosi per l’incolumità altrui; b) costituiscono una difesa – offesa contro pericoli non immediati, ma prevedibili in futuro. Sicuramente la tutela della incolumità altrui rimane rispettata dalla osservanza di quelle cautele prescritte dalla legge e dagli usi, che – pur consentendo la difesa preventiva di un diritto – evitino l’accadimento di eventi dannosi a terzi. Ed in effetti, secondo la I Sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza 24 gennaio 1990), “la liceità del ricorso agli offendicola va ricollegata alla causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto: quello della difesa preventiva del diritto stesso, di natura patrimoniale o personale.

Ciò per l’assenza, al momento della predisposizione di essi, dei requisiti dell’attualità del pericolo e della necessità della difesa di questo, tipici della legittima difesa. Affinché, però, la difesa del diritto possa ritenersi consentita, occorre che gli stessi non siano – di per sé e per la loro natura – idonei a cagionare eventi di rilevante gravità, come le lesioni personali o la morte di colui che il diritto protetto aggredisce. Se, invece, si tratta di strumenti che abbiano un’intensa carica lesiva (e siano, dunque, idonei a cagionare conseguenze dannose all’incolumità personale), per l’applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 51 C.p. (esercizio di un diritto) occorre effettuare anzitutto un giudizio di raffronto e di proporzione fra il bene difeso e aggredito e quello offeso ed accertare se la presenza degli offendicola era stata debitamente segnalata ed evidenziata, in modo che l’aggressore potesse, e dovesse, conoscere il pericolo cui volontariamente si esponeva “.

Da quanto sopra esposto, si ricava che la semplice predisposizione degli offendicola – a meno che l’operazione non integri di per sé un fatto illecito – è questione indifferente al diritto. Nel momento della lesione al terzo aggressore, occorrerà verificare, nella singola fattispecie, se l’offendicola rientri nell’esercizio della legittima facoltà di difendere i propri diritti o debordi in un eccesso e, quindi, possa concretare un fatto penalmente rilevante. Per ciò stesso, la posa in opera di un semplice filo spinato, usuale nelle recinzioni delle proprietà private, avendo una ridotta capacità offensiva intrinseca, può ritenersi senz’altro consentito. A titolo di ulteriore precauzione, sarà opportuno collocare il filo in modo visibile e non celarlo dietro una rete plastificata.

Claudio de Luca

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