​I verbali di violazioni (non del Codice stradale) non sono impugnabili dinanzi a Got o Gdp

lun 17 dicembre 2018
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
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Giudice di Pace ©Termolionline.it
Giudice di Pace ©Termolionline.it

Soltanto per le violazioni al Cds viene ammessa l’impugnazione contro il verbale, cosicché non è possibile generalizzare in via analogica questa procedura. In tal senso si è pronunciata anche la Corte costituzionale (Ordinanza n. 160/2002) con cui è stato illustrato come vanno applicate le norme della legge n. 689/1981. La pronuncia interessa evidentemente tutte le Pp.aa. chiamate ad accertare ed a sanzionare gli illeciti di natura amministrativa, e chiarisce che il Giudice può intervenire soltanto dopo che l’Amministrazione abbia emanato un provvedimento definitivo.

Ad un soggetto era stato contestato di avere violato le disposizioni in materia di allacciamenti degli impianti telefonici interni. Nel giudizio di opposizione alla relativa sanzione, il Giudice di pace aveva sollevato la questione di costituzionalità sulla legge n. 689/1981. La legge di modifi ca del sistema penale non ammette il ricorso immediato al Giudice, peraltro attivabile soltanto a seguito della emanazione dell’ordinanza-ingiunzione. E, secondo l’Ufficio di prossimità, ciò avrebbe violato il diritto alla difesa previsto dalla Costituzione, perché il procedimento sanzionatorio rimarrebbe articolato come segue: contestazione immediata, o notifica, dell’infrazione; possibilità di presentare memorie e scritti difensivi entro 30 gg.; successiva decisione dell’Autorità competente (archiviazione o ingiunzione di pagamento); possibilità di ricorso al Giudice contro l’ingiunzione.

La Consulta non ha accolto l’interpretazione del Giudice di merito ed ha chiarito la qualificazione giuridica dei vari passaggi del procedimento. Innanzitutto, l’esercizio della facoltà di presentare scritti difensivi, e documenti – o di chiedere di essere sentiti dall’Autorità competente a ricevere il rapporto sulla contestazione di infrazione (per cui sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria) – non è un ricorso amministrativo quanto piuttosto una forma di partecipazione del cittadino al procedimento. Per di più, la fase delle deduzioni difensive non costituisce presupposto necessario per la successiva opposizione dacché pure chi non abbia svolto deduzioni difensive potrà comunque impugnare – senza restrizioni – l’ingiunzione definitoria.

Ciò vuol dire che, se un trasgressore impugnasse il verbale, il Giudice non potrebbe fare altro che dichiarare l’inammissibilità della opposizione per carenza di interesse. Il verbale, infatti, sostiene la Consulta, non è “immediatamente lesivo di posizioni del soggetto cui viene attribuita la violazione né può costituire in alcun modo titolo esecutivo o comunque atto di irrogazione di sanzione, neppure cautelare”. Insomma, non si può fare opposizione ad un atto che comunque non può fondare una esecuzione coattiva. Il verbale costituisce, perciò, soltanto il momento iniziale di un procedimento; per ciò stesso, non potrà mai assumere il valore di titolo per il pagamento, dovendo comunque intervenire un’ordinanza-ingiunzione. Detto titolo esecutivo può spaziare dal minimo al massimo edittale, senza alcun vincolo di sorta (in sostanza si potrebbe anche ingiungere il pagamento di una somma inferiore alla misura richiesta per avvalersi del pagamento in misura ridotta). L’avere precisato che il momento delle deduzioni non rappresenta il concretarsi di un ricorso amministrativo, bensì di una fase del procedimento, chiarisce pure che non esiste un problema di terzietà per l’Autorità competente ad emanare l’ordinanza-ingiunzione. Non viene infatti richiesto che l’Autorità competente sia persona terza e, quindi, diversa dalla persona che ricopre la posizione di superiore gerarchico dell’agente accertatore.

Diverso, di contro, è il caso del verbale di contestazione di violazione delle norme contenute nel Codice stradale che, per espressa disposizione, diventa titolo esecutivo e, quindi, atto lesivo autonomamente impugnabile. Al medesimo risultato di esclusione dell’opposizione diretta deve, come si è visto, pervenirsi per il preavviso di accertamento di violazione dei precetti in materia di circolazione stradale. Per concludere, il verbale contestato per l’accertata violazione di norme diverse da quelle poste a disciplina della circolazione stradale rappresenta un atto omologo dell’avviso di contestazione di norme contenute nel codice stradale. Entrambi non sono impugnabili, cosicché l’opposizione potrà essere presentata dal trasgressore al Giudice di merito soltanto avverso i contenuti dell’ordinanza-ingiunzione, nel primo caso, ed avverso i contenuti del verbale, nel secondo caso.

Claudio de Luca

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