Novità sui veicoli immatricolati all’Estero e sul documento unico di circolazione

Codice della strada lun 28 gennaio 2019
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
5min
Documento unico di circolazione ©moduli.it
Documento unico di circolazione ©moduli.it

Introdotto il divieto, per chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 gg,, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero (d.l. Sicurezza n. 113/2018). Una Circolare del Viminale ha fornito chiarimenti. Intanto è prevista la deroga se l’automezzo è concesso in leasing (oppure in locazione senza conducente) da parte di impresa intestataria straniera (Ue o See) non avente sede in Italia, oppure se è stato dato in comodato ad un lavoratore o collaboratore da parte di impresa intestataria straniera (Ue o See) non avente sede in Italia. Sono altresì esclusi dal divieto i veicoli appartenenti a persone, organizzazioni o enti stranieri muniti di targa Cc, Cd, Ee ed Afi, in quanto assimilati a quelli italiani. La sanzione si applica a chiunque sia residente in Italia da più di 60 gg. e sia proprietario o intestatario del veicolo o lo detenga, a qualsiasi titolo, e lo conduca, anche occasionalmente o a titolo di cortesia.

Per i cittadini europei, oltre alla residenza anagrafica si può fare riferimento alla residenza normale. A nulla rileva da quanto tempo il veicolo sia in Italia o come sia stato portato, anche in regime di circolazione internazionale. Al di fuori delle suddette deroghe, la circolazione è vietata anche se, a bordo del veicolo, ci fosse un documento che autorizzi la persona residente in Italia alla conduzione. In caso di inottemperanza, si applica la sanzione di 712 euro e vengono disposti l'immediata cessazione della circolazione ed il trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio.

Trascorsi 180 gg. senza che il veicolo sia stato immatricolato in Italia (o senza che il proprietario abbia richiesto il rilascio di un foglio di via per la conduzione oltre i transiti di confine), scatta la confisca amministrativa. Per quanto concerne i veicoli immatricolati in uno stato estero, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'art. 53, c. 2, del d.l. n. 331/1993 (e che attualmente, ai sensi dell'art. 132, possono circolare in Italia per la durata massima di un anno), la modifica del citato articolo prevede che, scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario deve consegnare alla Motorizzazione civile le targhe estere ed il documento di circolazione e richiedere il rilascio di un foglio di via e della targa per condurre il veicolo all'estero. In caso contrario la sanzione è di 712 euro, il ritiro del libretto e la cessazione immediata della circolazione. La successiva mancata immatricolazione o richiesta del foglio di via comporta la confisca amministrativa del veicolo. Per i veicoli che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia l'intestatario deve consegnare alla Motorizzazione civile le targhe estere ed il documento di circolazione e richiedere il rilascio di un foglio di via e della relativa targa per condurre il veicolo all'estero. La Circolare sottolinea che sono in corso di approfondimento talune situazioni di incerta applicazione riguardanti i veicoli dello Stato Città del Vaticano, quelli immatricolati a San Marino ed all'estero, quelli condotti da cittadini residenti nel Comune di Campione d'Italia.

Il decreto in commento modifica l'art. 196 ed estende la responsabilità solidale per le sanzioni stradali anche all'utilizzatore temporaneo registrato ed al conducente di veicolo estero. Come chiarito dalla Circolare, nei casi di intestazione per uso temporaneo, al posto del proprietario risponde solidalmente l'intestatario del veicolo. In caso di temporanea disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30 gg., a titolo di comodato, risponde in solido il comodatario fino alla scadenza del contratto. Qualora il veicolo sia intestato a persona deceduta, nelle more della definizione della successione che definisca la proprietà del mezzo, risponde solidalmente l'erede che utilizza effettivamente il veicolo da più di 30 gg. Questi, infatti, è tenuto a trascrivere la sua utilizzazione temporanea nell'Archivio nazionale dei veicoli della Motorizzazione civile.

La legge di bilancio n. 145/2018 ha disposto il rinvio al 1° gennaio 2020 del termine a decorrere da cui la nuova carta di circolazione, come regolamentata dal dlgs n. 98/2017, costituirà il documento unico di circolazione dei veicoli, contenente i dati di circolazione e di proprietà. Attualmente i veicoli assoggettati al regime dei beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t) sono dotati di 2 documenti: la carta di circolazione, rilasciata dalla Motorizzazione civile, obbligatoria per poter circolare sulla strada; il certificato di proprietà rilasciato dall'Aci-Pra, necessario al momento della cessione o dell'alienazione del mezzo. Per la remunerazione delle attività connesse alla gestione dei due documenti sono previsti oneri a carico dei cittadini per ogni pratica che preveda la necessità di aggiornare o consultare i dati. Nei casi in cui sia necessario aggiornare una stessa informazione, il cittadino deve versare entrambe le tariffe ed entrambi i bolli. Proprio per evitare questi appesantimenti burocratici onerosi, il documento unico, in vigore dal 1° gennaio 2020, conterrà i dati di proprietà e di circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, con una modalità organizzativa di cooperazione fra i due soggetti istituzionali coinvolti. Le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico, rilasciati fino al 31 dicembre 2019 manterranno comunque la loro validità fino a che non sia intervenuta una modifica concernente i dati relativi ai veicoli, che richieda l'emissione di una nuova carta di circolazione.

Con la conversione del d.l. fiscale cambia l'entità della riduzione della sanzione (art. 193, c. 2, Cds) che deve essere pagata quando, in caso di mancanza di copertura assicurativa del veicolo, questa venga resa operante nei 15 gg. successivi alla scadenza oppure l'interessato provveda alla demolizione e alla radiazione del veicolo. La modifica prevede che - in tale ipotesi - l'importo della sanzione non è ridotto di 3/4, ma soltanto di 1/2. Viene inoltre introdotta la previsione della decurtazione di 5 punti sulla patente di chi viola l'obbligo della copertura assicurativa. Infine, se in un periodo di 2 anni uno stesso soggetto viola per almeno 2 volte l'obbligo di copertura (art. 193, c. 2), la legge di conversione introduce la previsione dell'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da 1.698,00 a 6.792,00 euro e della sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 2 mesi. Infine, qualora venga effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta (art. 202) e venga corrisposto il premio di assicurazione per almeno 6 mesi, il veicolo con cui è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito all'avente diritto, ma è sottoposto a fermo amministrativo per 45 gg. decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione. La restituzione del veicolo è comunque subordinata al pagamento delle spese di prelievo, di trasporto e di custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincida con il proprietario del veicolo.

A cura di Claudio de Luca

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