La strada agli occhi del cittadino

lun 06 maggio 2019
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Strada privata a uso pubblico ©lostradone.it
Strada privata a uso pubblico ©lostradone.it

La cosa più difficile da proporre, e da fare accettare, concerne l’affermazione secondo cui, ai fini di una corretta applicazione dei precetti, non interessa tanto chi possa essere l’ente proprietario dell’area quanto piuttosto conoscere la destinazione che essa assume agli occhi del cittadino comune, alludendo a chi faccia abitualmente uso della diligenza del buon padre di famiglia ed a chi serbi un comportamento analogo a quello dell’uomo medio. Tutto nell’intesa che non possa pretendersi da alcuno di circolare con le mappe del Catasto e con gli estratti della Conservatoria dei registri, quando la pubblicità di un’area sia data dal giudizio immediato di colui che utilizzi la comune conoscenza. Perciò, una Ctu non potrà risolvere la questione, ove dovesse limitarsi a fornire un giudizio tecnico sulla proprietà dell’arteria (che è cosa non difficile da stabilire neppure per l’organo di polizia stradale) anziché avere riguardo alla sua evidente destinazione. In tale caso, il tecnico non potrà fornire che un parere personale, magari viziato dalla particolare qualifica rivestita, sicuramente esulante dal concetto di “conoscenza dell’uomo medio”. Ma vediamo di spiegare meglio con una ipòtesi.

Viene accertata una violazione all’interno di un’area in cui gli agenti in servizio di polizia stradale avevano potuto accedere liberamente, dopo di essere intervenuti a seguito di un esposto. Nessuno degli intervenuti, compreso l’autore dell’esposto, avevano pensato che l’area (oggetto dell’intervento) potesse essere privata, come tale sottratta all’uso pubblico. Neppure il cittadino (che può essere senz’altro qualificato – in quanto a conoscenza – un uomo medio), tanto meno gli accertatori (che sicuramente sono dotati di una maggiore conoscenza del diritto della circolazione e del territorio) si erano mai posti il dubbio che l’area non potesse essere sottoposta all’uso pubblico. Il fatto è che non è sufficiente dire che l’area sia privata per porsi al riparo dall’imperio delle norme del Codice stradale perché la disciplina in questione trova applicazione anche su queste ultime quando siano aperte al pubblico passaggio.

Si pensi al parcheggio di un supermercato, che non rechi l’indicazione “riservato ai soli clienti”, e che non abbia alcuna sbarra di ingresso, o altro impedimento al libero accesso. Pertanto, nell’ipotesi rappresentata, il punto non è tanto se l’area sia privata o pubblica, quanto piuttosto se essa sia – o meno - interdetta al passaggio di chiunque oppure resti aperta solo per il vantaggio di chi vi risieda. Non pare di potersi addivenire a tale ultima configurazione quando sia assente una segnalazione e/o pubblicità che indichi di trattarsi di un’area interdetta al passaggio. Per questo la connotazione del luogo non potrebbe che essere ad uso pubblico. Allora, appare evidente il motivo per cui, sia i proprietari sia i tecnici (chiamati a testimoniare), non siano in grado di riferire - con sicurezza - se il luogo sia di proprietà esclusivamente privata oppure pubblica. In tale ottica, apparirebbe contraddittoria la posizione di una controparte che tentasse di sostenere trattarsi di area privata, posta nell’uso esclusivo dei condomini, rispetto a quanto potesse emergere dalle testimonianze dei tecnici di parte (e del Comune), che però - pur supportati da planimetrie, mappe, cartografie e Piano regolatore – non potrebbero escludere alcuna ipotesi.

Del pari contraddittoria sarebbe la presunta vantata natura privata esclusiva dell’area in presenza della effettuazione di servizi pubblici quali - in particolare - quello della pulizia dell’area, previa apposizione della relativa segnaletica. Insomma, ciò che sicuramente emergerebbe dalle pieghe di un contenzioso, eventualmente instaurato, sarebbe che la volontà dei proprietari dell’area non sia stata giammai portata a conoscenza dei terzi, magari con l’inequivocabile posizionamento di una sbarra di ingresso. In effetti, ove non vi fosse stata collocazione neppure della più semplice delle indicazioni (quale un cartello con la scritta “proprietà privata” oppure “area riservata ai soli condomini” o di quant’altro possa impedire a terzi di usufruire dell’area), riuscirebbe ben difficile, all’uomo comune affermare di trovarsi di fronte ad un’area privata.

Claudio de Luca

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