Attenti a quando aprite le portiere dell'auto

lun 13 maggio 2019
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Portiera aperta ©das.it
Portiera aperta ©das.it

L’apertura delle portiere di un’automobile deve essere sempre effettuata in maniera da non originare pericoli per gli altri utenti della strada. La fattispecie è prevista e sanzionata dall’art. 157 Cds, i cui precetti vietano pure di lasciarle aperte, se non per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle necessità del conducente. Quasi sempre la colpa di chi non rispetta le modalità comportamentali è esclusiva; ma, seppure potesse sussistere un concorso di colpa nell’avere originato il sinistro (per esempio, la velocità, il sorpasso a destra, od altro), ciò non potrebbe interessare ai fini della determinazione della responsabilità nella violazione, non esistendo alcuna gradazione di colpa bensì soltanto eventuali cause di esclusione totale dalla responsabilità (le cosiddette esimenti), previste dagli artt. 3 e 4 della legge n. 689/1981. Per ciò stesso, riuscirebbe facile alle Forze dell’ordine dimostrare la responsabilità dell’incauto automobilista. Ovviamente, una comparsa di costituzione e di risposta prodotta dalla Prefettura o dai Comuni, nei confronti di chi avesse inteso di potere proporre opposizione con ricorso, potrebbe essere fondata sui dati di fatto di seguito elencati: il conducente, dopo di avere sostato sulla destra della strada, aveva aperto la portiera del veicolo sulla carreggiata, causando la rovinosa caduta di un motociclista che sopravveniva e che, a seguito dell’impatto, aveva riportato gravissime lesioni. Ma aveva serbato un comportamento prudente ed aveva aperto lo sportello solo dopo di avere guardato nello specchietto retrovisore esterno, senza avere notato alcun veicolo in arrivo. Probabilmente quest’ultimo era sopraggiunto a velocità elevata, per poi effettuare un’improvvisa manovra di cambiamento di direzione, nell’intento di superare l’auto condotta dal ricorrente, rimanendo così al di fuori del suo campo visivo.

Però, così come poste le cose, c’è da constatare: a) che il comportamento serbato nel compiere l’operazione di apertura della portiera, dopo di avere effettuato la sosta, aveva causato il sinistro, in quanto aveva creato ostacolo al veicolo transitante in quel momento; b) che le considerazioni opposte non trovavano riscontro alcuno nella disciplina della circolazione stradale, anzi provavano un atteggiamento del conducente assolutamente vietato dalle norme di comportamento; c) che, ammesso e non concesso che vi fosse stato uno spazio di transito, ciò non poteva assurgere ad esimente perché in palese contrasto con il principio generale dell’art. 140 Cds (“Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”); d) che aprire all’improvviso una portiera dell’auto, posta su una strada aperta al pubblico transito, comporta comunque pericolo e intralcio per la sicurezza della circolazione; e) che, durante la fermata o la sosta, il conducente può sempre compiere qualsiasi manovra, purché abbia adottato tutte le opportune cautele, cosa non riscontrata nel caso di specie; f) che il ricorrente, per sua stessa ammissione, ha aperto la portiera e lasciato la stessa in tale stato, ritenendo oltretutto che dovesse essere obbligo degli altri utenti della strada di adottare le debite cautele per ovviare al comportamento del conducente, postosi invece in palese violazione degli artt. 157 Cds e 351, c. 3, del Reg. es., laddove si dispone che le manovre devono essere effettuate in un tempo minimo necessario; g) che, in materia, la Corte di Cassazione ha più volte stigmatizzato tali comportamenti, ritenendo tra l’altro sussistente la responsabilità nella causazione del danno a carico del conducente di un veicolo in sosta che aveva aperto lo sportello solo di pochi centimetri (sez. IV, n. 697/1963).

Per tutto quanto sopra esposto, il Giudice non potrebbe che dichiarare soccombente il nostro ipotetico automobilista dalla portiera facile; ragion per cui il caso descritto sarebbe proprio uno di quelli per cui non v’è alcuna convenienza a ricorrere, potendosi rischiare addirittura di essere condannati a corrispondere le spese di giudizio.

Claudio de Luca

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