​Oggi parliamo di divieti di sosta temporanei

mer 29 maggio 2019
Veicoli al crocevia di La Redazione
3min
Divieto di sosta temporaneo ©cronacaossona.com
Divieto di sosta temporaneo ©cronacaossona.com

La validità dell’apposizione di una segnaletica temporanea rimane legittimata, oltre che dall’emissione dell’ordinanza, dall’apposizione del cartello almeno 48 ore prima dell’inizio della prescrizione imposta. In effetti chi avesse abbandonato il veicolo in sosta per oltre 48 ore può essere oggetto delle prescrizioni temporanee al pari di quelle permanenti adottate in sua assenza. Da ciò si deduce un obbligo di vigilanza costante sul veicolo; oppure, dove ciò non sia possibile, di ricoverare l’automezzo in aree sottratte all’ambito di applicazione del Codice stradale. Ciò posto appare doveroso, da parte del Comune, organizzare l’apposizione della segnaletica tramite l’utilizzo di un apposito modulo e di un registro cronologico dove annotare la data e l’ora di istituzione del divieto.

Ovviamente, pure quando si tratti di commercianti che abbiano prodotto istanza per l’occupazione di una porzione di suolo pubblico con installazione di segnaletica provvisoria di divieto, converrà predisporre analoga modulistica da compilare – da parte dell’interessato - nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da trasmettere via fax all’organo di polizia stradale comunale addetto al controllo, appena dopo l’apposizione della segnaletica, così da consentire la verifica della tempestiva apposizione della stessa. Ove tutto ciò non avvenisse, il Comune potrebbe vedersi gravato da un atto di opposizione così concepito:

“La violazione, accertata in via Garibaldi, davanti al civico 18, è relativa alla sosta in divieto, con rimozione forzata, per consentire l’esecuzione di lavori di riduzione ‘in pristino’ della sede stradale, come previsto dall’Ordinanza comunale emessa per l’occasione. Ciò posto, il ricorrente, con unico motivo di censura, lamenta l’assenza del cartello di divieto con rimozione al momento in cui dichiara di aver lasciato il veicolo in sosta (e cioè il giorno ‘x’, quindi giorni ‘tot’ prima rispetto all’accertamento. Sicuramente il Vigile ha operato in virtù della segnaletica temporanea presente sul posto, adottata ai sensi del c. 3, art. 38, del dlgs n. 285/92, come attestato nell’atto pubblico costituito dal verbale. Or bene il pubblico ufficiale ha agito in base alla segnaletica presente al momento dell’accertamento.

Di questo fa fede il verbale, e ciò viene posto in discussione. Si riconosce che la segnaletica temporanea, adottata ai sensi dell’art. 38, c. 3, Cds è stata apposta in base all’ordinanza n. ‘tot’ del Comune, con previsione della rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta, atteso che il provvedimento interessava l’esecuzione dei lavori in diverse strade, tra cui pure Via Garibaldi, ove era in sosta il veicolo del ricorrente. La presenza dello stesso, come quella di altri mezzi, impediva il regolare svolgimento dei lavori programmati nella suddetta strada.

“Come previsto per i casi di apposizione di segnaletica temporanea, ai sensi dell’ art. 7, c. 1, lett. a), Cds (che richiama l’art. 6, cc. 1, 2 e 4 del medesimo Codice), i relativi cartelli dovevano essere apposti 48 ore prima dell’inizio del divieto, ma non si è proceduto in tal senso da parte degli operai della ditta esecutrice dei lavori. Ciò posto, lo scrivente è costretto a puntualizzare di avere lasciato in sosta il veicolo bene prima delle 48 ore previste dal Codice della strada a legittimazione dell’apposizione della segnaletica temporanea.

Or bene, se l’impianto codicistico prescrive tale termine per l’apposizione della segnaletica temporanea, ciò rende legittime le prescrizioni rese note almeno 48 ore prima rispetto al momento in cui queste dovranno essere operanti, restando così alla diligenza ordinaria dell’utente della strada (ancor più se abilitato alla guida) vigilare sull’eventuale, ma sempre possibile, nonché legittimo mutamento dello stato dei luoghi, dovuto alle diverse situazioni contingenti. In tal senso, lasciare in sosta un veicolo per più di 48 ore su un’area pubblica può esporre all’alea di essere poi sottoposti ai rigori della legge, dovendosi preferire allora la sosta in area privata, ovvero esercitare una vigilanza, diretta o delegata, sulla sosta del veicolo. Riconosciuto quanto sopra, va però fatto notare che nessuna procedura in tal senso è stata perseguita dalla Ditta preposta ai lavori di riduzione ‘in pristino’ della sede stradale.

Cosicché, nel caso di specie, non varrebbe manco il richiamo all’art. 3 della legge n. 689/1981, in quanto l’errore sul fatto è escluso se questo è causato dalla colpa di chi avrebbe dovuto provvedere a collocare nei termini e nei modi previsti la segnaletica provvisoria. Per conseguenza: 1)la sanzione accessoria della rimozione del veicolo (prevista dall’ordinanza citata) segue la sanzione principale e da questa non può essere scissa; 2) ai sensi dell’art. 204-bis Cds è statuito che il Giudice - nel rigettare il ricorso - non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie. Per tutto quanto riferito, si rassegnano le seguenti conclusioni: richiesta di rigetto.

Claudio de Luca

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