Passi carrabili: quelli in regola e quelli abusivi

lun 10 giugno 2019
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Passo carrabile ©Termolionline.it
Passo carrabile ©Termolionline.it

Per l’apertura di un passo carrabile sono necessari due titoli: quello edilizio (se richiesto per la qualità delle opere o per il cambio di destinazione d’uso del fondo) e quello autorizzatorio, espressamente previsto dall’art. 22 Cds (nei limiti previsti dal Reg.). Se il primo dei titoli citati non può essere ritenuto assorbente dell’autorizzazione nella fase di apertura di uno nuovo passo, pare logico sostenere che un condono edilizio non possa costituire sanatoria in merito alle prescrizioni della disciplina della circolazione stradale per il passo abusivamente realizzato (e come tale soggetto all’eventuale rilascio di un distinto titolo autorizzatorio, nei limiti delle disposizioni regolamentari, tese alla tutela di un diverso bene giuridico costituito dalla sicurezza della circolazione stradale).

Tuttavia, né la normativa nazionale né la legge regionale hanno fornito una risposta al problema, salvo un generico riferimento al fatto, scontato, che il condono viene rilasciato “fatti salvi i diritti di terzi”. E qui si potrebbe ampiamente discutere sul fatto che tra questi ultimi si possa annoverare anche quello della incolumità pubblica, potenzialmente minacciata dalla presenza di un passo carrabile che non rispetta le distanze regolamentari. Quindi, da un lato si può ritenere che l’ufficio preposto, non essendosi verificata una delle eccezioni previste dalla normativa nazionale e da quella regionale, abbia legittimamente concesso la sanatoria “edilizia”, salva la suddetta eccezione; dall’altro, non essendo rispettati i parametri regolamentari previsti per il rilascio dell’autorizzazione per il passo carrabile, si deve ritenere che l’accesso sulla pubblica via non possa essere autorizzato, a garanzia della sicurezza della circolazione e dell’incolumità delle persone, compresi gli eventuali fruitori del passo.

La circostanza che l’area sia idonea allo stazionamento dei veicoli, in fatto e in diritto, non crea un diritto soggettivo ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione per il passo carrabile, a prescindere dal fatto che sia stato regolarizzata la situazione dal punto vista edilizio. Quindi, l’area rimarrà idonea allo stazionamento dei veicoli, ma non potrà essere regolarizzato l’accesso e, salvo che esista la possibilità di aprire un altro passo carrabile, ovviamente nel rispetto della disciplina edilizia e di quella del codice stradale, detta area non potrà essere utilizzata per tale scopo, come, peraltro, qualsiasi area (o fondo) che, pur potendo essere destinati al ricovero dei veicoli, non possiedono le caratteristiche per consentire l’apertura di un passo carrabile.

Lo sbocco da un luogo non soggetto a pubblico passaggio viene a creare sicuramente un’area di conflitto sulla strada, ancora più pericolosa in un’intersezione; per questo è necessario richiedere l’autorizzazione di cui all’art. 22 Cds, che verrà rilasciata solo nel caso che si attesti il rispetto delle norme regolamentari tese a garantire la sicurezza della circolazione. La stessa violazione viene commessa da chi continui ad utilizzare un passo carrabile non autorizzato, anche qualora vi siano le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione. In quest’ultimo caso, qualora vi sia il rilascio del titolo successivamente all’accertamento della violazione, non si applica la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, ma l’importo previsto deve essere comunque pagato.

La violazione attiene alla fattispecie prevista dall’art. 22, c. 11, per aver mantenuto in esercizio un accesso preesistente privo di autorizzazione. Per la regolarizzazione degli accessi, nel 1993, intervennero successive proroghe che ebbero termine a far data dal primo gennaio 2001. I due interessi tutelati, da un lato dall’art. 22 e dall’altro dal Regolamento comunale per le occupazioni di suolo pubblico, sono diversi. Infatti, in concreto si realizza un’occupazione di suolo pubblico, seppure non autorizzata, per cui è previsto un corrispettivo, anche se abusiva, con la concessione di una riduzione del tributo dovuto e non corrisposto pari al 50% in caso di regolarizzazione ai sensi dell’art. 22. Per questo, la posizione regolare nei confronti di una disposizione (pagamento della tassa comunale) non può presupporre il rispetto della seconda (il mantenimento in esercizio di un passo carrabile non autorizzato ai sensi del Cds, nonostante le successive proroghe per la regolarizzazione dei passi già esistenti).

Claudio de Luca

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