I veicoli a uso degli invalidi

lun 19 agosto 2019
Veicoli al crocevia di La Redazione
3min
Veicoli a uso degli invalidi ©www.invalidi-disabili.it
Veicoli a uso degli invalidi ©www.invalidi-disabili.it

La violazione che qui si esamina è quella relativa all’art. 97 Cds.

Il trasgressore aveva circolato con un mezzo classificabile come ciclomotore a tre ruote senza che per lo stesso fosse stato rilasciato il certificato di idoneità tecnica; ragion per cui non può trovare accoglimento la presumibile tesi del ricorrente concernente la definizione del veicolo quale macchina posta al servizio della persona minorata. In effetti la questione deve essere esaminata alla luce di una normativa poco definita, racchiusa nel Titolo III Cds e nel Regolamento di attuazione (art. 196), oltre che nei decreti di recepimento della normativa europea. I veicoli per uso di bambini o di invalidi devono presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare il superamento dei limiti in appresso indicati: a) lunghezza massima 1,10 m; b) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra di loro 0,60 m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m; c) altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza (max) del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell’estremità anteriore del veicolo; d) sedile monoposto; e) massa in ordine di marcia 40 kg; f) potenza massima del motore 1 kw; g) velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore. Tale limite è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. La prova è effettuata su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa 70±5 kg).

Il superamento anche di uno solo dei limiti indicati comporta l’inclusione della macchina nei veicoli di cui al primo periodo dell’art. 46, c. 1, Cds. Se la descrizione dei veicoli riportata nel rapporto di sinistro stradale testimonia il superamento di più limiti tra quelli sopra indicati, avuto riguardo al fatto che la normativa europea concernente i ciclomotori ed i motoveicoli a 2, 3 o 4 ruote, recepita in Italia prima dal d. m. 5 aprile 1994 e poi dal d. m. 31 gennaio 2003, non si applica ai veicoli “destinati ad essere usati da minorati fisici” (altrimenti tali veicoli sarebbero assimilati ai ciclomotori per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 59 Cds), questi ultimi vanno considerati ‘atipici’, comunque soggetti alle norme di comportamento previste per tutti i veicoli. Se è vero che le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’art. 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, qualora si siano superato i limiti previsti dall’art. 196, si determina il passaggio nella categoria dei veicoli (atipici per il momento) e – quindi - non pare esistere la possibilità di circolare sui marciapiedi, dovendo invece occupare la carreggiata.

Tuttavia, la questione non può essere liquidata semplicemente secondo la generica previsione dell’art. 59, per quanto riguarda le formalità necessarie per la circolazione ed i requisiti del conducente (oltre che per il profilo assicurativo). Per fare un esempio, un veicolo a motore, che non sia stato omologato né immatricolato (quindi privo di una carta di circolazione dove sia annotata la classificazione e la destinazione), andrà ricondotto ad una delle categorie previste dal Cds per poter applicare o non applicare gli artt. 93, o 97, l’art. 115, 117, 72, 193 ecc.; in tal senso, un veicolo non immatricolato (e quindi non classificato dal DTTSIS) che abbia le caratteristiche di una macchina operatrice, sarà oggetto dei rigori dell’art. 114 ed il suo conducente dovrà possedere i requisiti dell’art. 115 e l’abilitazione dell’art. 124, oltre al fatto che dovrà essere assicurato. Parimenti, ai fini della circolazione stradale, il veicolo (e non la macchina) al servizio degli invalidi andrà ricondotto nella classificazione di cui al Titolo III, ferma restando una sua prima qualificazione di veicolo atipico.

Questo perché anche quest’ultimo deve rispettare le norme, comprese quelle del Titolo III e del Titolo IV, e ciò dovrà avvenire con riferimento alla classificazione desunta dalle caratteristiche tecniche dello stesso, ancorché non omologato o immatricolato. Il veicolo atipico risponde alle caratteristiche del ciclomotore (triciclo) e quindi, per circolare, deve rispettare le disposizioni dell’art. 97; il suo titolare deve essere maggiore degli anni 14 e deve aver conseguito il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, se non patentato; inoltre, deve essere assicurato, essendo azionato da un motore.

Claudio de Luca

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