Uso del cellulare in auto e sorpasso

Ermellini lun 30 settembre 2019
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Uso del cellulare in auto e sorpasso ©https://www.laleggepertutti.it
Uso del cellulare in auto e sorpasso ©https://www.laleggepertutti.it

VASTO. La Corte di Cassazione ha respinto (decisione n. 10840/2019) l’opposizione di un tale che intendeva farsi annullare una sanzione dopo di essere stato pizzicato ad usare il cellulare mentre era alla guida. Secondo il ricorrente la contestazione dell’illecito sarebbe dovuta avvenire nell’immediato; ma gli Ermellini gli hanno dato Torto ritenendo che l'impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza, come indicato nel verbale di accertamento, fosse assolutamente congrua. Il conducente si era opposto, invocando l'art. 205 Cds, avverso un'ordinanza-ingiunzione con cui, dopo un primo ricorso avanzato nei confronti del verbale originario, era stato sanzionato per avere violato l'art. 173, cc. 2 e 3-bis usando l’apparecchio non in viva voce nè con auricolare mentre si trovava alla guida dell’autoveicolo. Al fine di sostenere la sua richiesta aveva dedotto la nullità dell'ordinanza (rigettata). Ed ecco perché aveva impugnato il provvedimento innanzi al Tribunale di Roma. Ma anche il Giudice di II grado aveva rigettato la sua istanza.

A questo punto il soccombente era ricorso in Cassazione, sottolineando che il Tribunale non aveva "esaminato la doglianza circa l'omessa motivazione sulla mancata immediata contestazione della pretesa infrazione di guida con uso di cellulare, che necessita di contestazione immediata, salva l'indicazione da parte del soggetto accertatore delle ragioni della sua impossibilità". Perciò sosteneva l'accampata "impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza, e nei modi regolamentari, perchè l’accertatore si riteneva impegnato nella regolazione della circolazione", ma ciò costituiva una motivazione meramente apparente e di stile. Ciò nonostante la Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato sul punto della necessaria contestazione immediata della violazione relativa all'uso del telefono durante la guida in quanto "il Tribunale ha esaminato la doglianza e ritenuto, alla stregua della complessiva documentazione, la regolarità del procedimento irrogativo della sanzione. Si tratta di motivazione congrua, non essendo il giudice abilitato a censurare le modalità organizzative del servizio di vigilanza nè a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della Pubblica amministrazione (Cass., n. 2206 del 2007)."

Sempre secondo la Cassazione (Sez IV penale, sentenza n. 32479 del 2019), il conducente - che si accinga a sorpassare - deve tenere conto che, se i veicoli sono a due ruote, mantengono un equilibrio instabile, ragion per cui occorre tenere una distanza laterale di sicurezza tale da tenere in conto le possibili oscillazioni (e le deviazioni) del mezzo sorpassato. Nella sostanza, qualora il conducente ritenga di non poter effettuare la manovra in sicurezza, dovrà desistere e attendere di trovarsi nelle condizioni di poterlo fare senza rischi. Nel caso di specie, durante la manovra dell'autocarro, nonostante non fosse avvenuto tra i due veicoli alcun contatto, la ragazza alla guida del motociclo ne aveva perso il controllo, rovinando a terra e finendo sotto il veicolo guidato dall'imputato, decedendo a seguito delle conseguenze derivate dall'incidente.

I Giudici hanno rilevato che l'autocarro non avrebbe potuto effettuare il sorpasso in quanto - in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni - il Cds pone un divieto espresso (art. 148, c. 12). Poi hanno ritenuto che l'imputato non avesse rispettato manco le regole poste dalla disciplina della circolazione, secondo cui il conducente che sorpassa un veicolo (od un altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia), dopo di avere fatto l'apposita segnalazione, debba portarsi alla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente, tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportandosi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Nel caso di specie, la distanza di sicurezza dalla moto, tenuta dal mezzo pesante dopo aver intrapreso la manovra, è stata ritenuta dai Giudici insufficiente ad assicurare alla conducente una qualsivoglia manovra di emergenza che avrebbe potuto rendersi necessaria in caso di turbativa della guida conseguente allo spostamento d'aria cagionato dalla stessa manovra stessa di sorpasso.

Claudio de Luca

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