Bollo auto e cartelle contestate, il tormentone molisano illustrato leggi alla mano

Corsi e ricorsi mar 01 ottobre 2019
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
2min
Bollo auto ©Web
Bollo auto ©Web

ABRUZZO. In questi giorni, è ritornata alla ribalta la faccenda dei ‘bolli’, la tassa di proprietà sui veicoli che ciascun automobilista deve versare ai sensi della legge. Sono stati veramente molti i destinatari di un “preavviso di fermo amministrativo” per non avere assolto al pagamento delle annualità dal 2008 al 2013. Purtroppo per i ‘fustigatori, la Commissione tributaria del Lazio (decisione n. 66/29 del 2008) ha chiaramente sottolineato, da tempo, che i termini di decadenza per la riscossione della tassa di proprietà si prescrivono con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il pagamento. Ricordo che la succitata decisione “capovolse” una sentenza di I grado di rigetto di un ricorso proposto da un automobilista, rifacendosi all’art. 5, c. 51, del d.l. n. 963 del 1982, poi convertito nella legge n. 53 del 1983. Come si ricorderà, “quella di circolazione” era divenuta “una tassa di possesso”.

Successivamente, con decorrenza 1° gennaio 1993, e per le sole Regioni a Statuto ordinario, essa era diventata regionale (articoli 23>27 del dlgs n. 504 del 1992); mentre, per quelle a Statuto speciale, era rimasta un tributo erariale. Occorre ancora dire che il d.l. n. 597 del 1985 (non convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall’art. 2 della legge n. 60 del 1986), modificando il c. 51 dell’art. 5, d.l. n. 953 del 1982, convertito nella legge n. 53 del 1983, ha stabilito che i termini utili per il recupero e la riscossione della tassa di proprietà dei veicoli sia triennale; e che, entro lo stesso periodo, deve essere fatto valere pure l’eventuale diritto al rimborso. Perciò il principio secondo cui il diritto dell’Amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte si prescriva entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento non è una novità; come pure tale non è quell’altro per cui le Regioni, cui la tassa è stata attribuita, non possono prorogare i termini di prescrizioni con proprie leggi. La stessa I Sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 3658 del 1997) aveva rilevato che il pagamento della tassa di possesso sugli autoveicoli deve avvenire entro il termine di tre anni, come previsto dall'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986, che rideterminò la modifica del precedente termine prescrizionale biennale, stabilito dal disposto dell’art. 5 del d.l. n. 953 del 1982.

Giova ricordare che la Corte costituzionale ha sempre bloccato le leggi regionali di proroga (tra le tante sentenze, va citata la n. 311 del 2003). E così, è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 24, c. 2, della Legge regionale campana n. 15 del 2002 laddove si stabiliva la proroga al 31 dicembre 2003 del termine scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche spettanti alla Regione relativamente all'anno 1999. La Corte ha pure stabilito che il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa (unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa), non ha mutato sostanzialmente, almeno fino ad ora, gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo, che non può definirsi “proprio” di una Regione, dal momento che la tassa è stata "attribuita" ad esse, ma non "istituita" dalle stesse.

Claudio de Luca

Vastoweb.com Testata giornalistica

Reg. Tribunale di Larino N. 01/2009 del 9/01/2009 - Num. iscrizione ROC:30703

Direttore Responsabile: Federico Cosenza

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 - 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

© Vastoweb.com. 2024 - tutti i diritti riservati.

Realizzato da Studio Weblab

Navigazione