Applicazione o revoca delle sanzioni: opportuno un provvedimento

IL REGOLAMENTO mar 12 novembre 2019
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Polizia Municipale ©Vastoweb
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Doverosamente la Polizia locale dovrebbe autoregolamentare l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza. Ciò allo scopo di assicurare uniformità di trattamento ai trasgressori che, non avendo effettuato il pagamento in misura ridotta, vengano assoggettati all’invio di un’ordinanza-ingiunzione di pagamento. Naturalmente essi rispondono seppure il fatto non sia doloso. Le violazioni ai Regolamenti comunali ed alle ordinanze dirigenziali sono sanzionate nel minimo e nel massimo edittale oppure con l’articolato dei regolamenti comunali, specifici per tipologia di illeciti e per materia. E’ evidente che un provvedimento al riguardo deve essere adottato da chi sia stato legittimato a provvedere in merito, alla luce dei contenuti del decreto sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali.

Ciò posto, la gestione dei procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative o dei ricorsi presentati in riferimento a violazioni di disposizioni di legge e di regolamenti comunali, rimane disciplinata così come segue: 1) archiviazione del verbale di violazione, quando risulti infondato l’accertamento, ovvero sia stata ravvisata l’incompletezza o la carenza nell’atto di elementi essenziali; 2) archiviazione del verbale di violazione, quando ricorrano i motivi indicati nell’art. 4 della legge n. 689/1981; 3) determinazione della somma dovuta per la violazione (tra il minimo ed il massimo edittale previsto) con ingiunzione del pagamento, assieme alle spese, all’autore dell’illecito ed alle persone coobbligate, quando siano state ritenute fondate le modalità dell’accertamento; 4) determinazione immediata della cessazione dell’attività, quando questa fosse condotta senza titolo di legittimazione; 5) revoca dell’autorizzazione amministrativa, quando ne ricorrano gli estremi previsti dalle singole disposizioni di legge; 6) sospensione dell’attività, entro 5 gg. dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, quando questa fosse condotta in violazione delle prescrizioni, per il tempo occorrente ad uniformarsi ad esse; e comunque per un periodo non inferiore alle 24 h e non superiore a 3 mesi; 7) revoca dell’ordine di sospensione quando l’interessato abbia dimostrato di avere ottemperato alle prescrizioni.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 100 Tulps e salvo che la violazione abbia riguardato precettistica posta a tutela della pubblica incolumità o dell’igiene, l’ordine di sospensione relativo alle attività ricettive, comunque esercitate, è disposto trascorsi 30 gg. dalla contestazione della violazione: a) quando si sia proceduto al sequestro, e fosse stata presentata l’opposizione. La decisione deve essere adottata entro il 10° giorno successivo alla sua proposizione; se non rigettata entro tale termine, s’intende accolta; b) determinazione del pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria (art. 26, legge n. 689/1981) su richiesta dell’interessato; c) ordinanza di sospensione della licenza per un periodo non superiore a 10 gg. quando sia stata accertata la violazione dell’art. 14, c. 2, della legge n. 283/1962; d) adozione del provvedimento di confisca delle merci, o del materiale relativo alla violazione accertata, quando tale sanzione accessoria sia prevista – o ammessa – dalle disposizioni di legge.

Per quanto sopra, il funzionario responsabile si atterrà ai seguenti criteri: fatto salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, l’adozione del provvedimento amministrativo previsto sub 1, 2 e 3, deve concludersi entro 9° gg. dalla ricezione del rapporto, o presentazione del ricorso, e comunque non prima dei termini previsti per il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16, legge n. 689/1981. Quando il comportamento antigiuridico sia cessato già con l’accertamento della violazione, la sospensione dell’attività viene determinata nella misura minima. L’ordinanza di sospensione dell’attività, se non ricorrano situazioni contingibili ed urgenti, è disposta dal primo venerdì della seconda settimana successiva a quella della ricezione del rapporto.

Alla prima violazione dell’art. 14, c. 2, della legge n. 283/1962, è applicata la sospensione della licenza di un giorno, a partire dal venerdì della 2^ settimana successiva a quella della ricezione del rapporto. Ove l’interessato abbia a reiterare il proprio comportamento, la sospensione sarà di 3 gg. Nel caso di confisca di merce deperibile, è consentita l’immediata vendita o la gratuita devoluzione ad Enti con fini sociali, ovvero la distruzione, ove non possano essere soddisfatte le precedenti soluzioni. Se l’importo di quanto confiscato non supera il valore di 600.00 euro, e trattasi di merce non deperibile, ne è consentita la gratuita devoluzione ad enti con scopi sociali oppure la relativa distruzione. Nel caso in cui l’importo del confiscato superi il valore sopra esposto, accertato con perizia di un tecnico eventualmente nominato, il funzionario-dirigente ne dispone la vendita a mezzo di idoneo istituto preposto a detta funzione. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si avrà riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della condotta illecita nonché alla personalità del trasgressore ed alle sue condizioni economiche.

Claudio de Luca

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