​Codice della strada: ritardato pagamento e Vigili "fuori centro"

lun 18 novembre 2019
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Multe ©www.bisceglie24.it
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Ritardato pagamento – Sono veramente tanti gli automobilisti che versano quanto previsto dalle sanzioni dopo i canònici 60 gg. previsti dal Cds per mettersi in regola con il pagamento in misura ridotta. Ciò nonostante, per distrazione o per furbizia (oppure perché le avvertenze poste nel corpo del verbale siano state considerate poco chiare), pagano ugualmente l’importo previsto come sanzione ridotta. In questi casi, a distanza di tempo, riceveranno a casa una cartella di pagamento, contenente la richiesta di effettuare di nuovo il versamento intero (vale a dire il doppio della sanzione ridotta), più gli interessi di mora ed il rimborso delle spese di invio del nuovo titolo. Bene spesso, la cifra richiesta non tiene conto di quanto già versato, non essendo obbligatorio, seppure alcune Polizie municipali lo facciano, agevolando il cittadino; ragion per cui l’automobilista dovrà pagare l’intero importo riportato in cartella e poi richiedere il rimborso della sanzione ridotta pagata a suo tempo. La procedura è contorta, ma non è irregolare. In forza della legge, il versamento di quanto corrisponde al minimo edittale può non essere preso in considerazione dal momento che l’infrazione si estingue soltanto se venga pagato tutto quanto sia dovuto.

Vigili fuori del centro urbano – Molti automobilisti si sorprendono quando vedano i “Berretti bianchi” operare al di fuori della cintura cittadina. Talvolta la sorpresa è “interessata” perché questi conducenti sono stati resi destinatari di una sanzione amministrativa e vogliono sapere se per davvero agli agenti di Polizia locale sia lecito operare pure su strade extraurbane. La risposta è affermativa. L’art. 12 Cds attribuisce ad essi le medesime competenze ascritte agli altri organi di polizia e, quindi, esclude che possano essere impiegati soltanto nei centri abitati. Ciò nonostante, sono ancora in tanti gli automobilisti che presentano una opposizione avverso i verbali redatti dai Vigili fuori città; ed in alcuni casi qualcuno ha finito con il volerne discutere persino in Cassazione (oggi in Tribunale), ma senza successo. In effetti, l’art.12 stabilisce che i Vigili urbani operano nell’ambito del territorio di competenza e che addirittura, nel caso di accordi tra Comuni vicini per servizi congiunti, possono agire tranquillamente persino in altri territori.

Quando il verbalizzante “vede male” – La parola del Vigile contro quella del trasgressore. Il primo sostiene che avete commesso un’infrazione e ne dà atto nel verbale; l’automobilista afferma che non è vero. Chi ha ragione? Secondo l’art. 2699 C.c. ha ragione il tutore dell’ordine locale perché è un pubblico ufficiale e perché gli atti da lui redatti hanno “fede privilegiata”. Ma se davvero avreste ragione voi? Per rimediare, potrebbe non essere sufficiente un semplice ricorso dal momento che il verbale vale sino a querela di falso (art. 2700 C.c.), per cui dovreste denunciare il Vigile per falso in atto pubblico commesso da p.u. Il reato è grave e prevede la reclusione sino a 10 anni. Però, se la vostra denuncia dovesse rivelarsi infondata, potreste essere a vostra volta denunciati per calunnia (reclusione sino a 6 anni). Quello appena descritto è un modo per evitare che la parola dei pubblici ufficiali possa essere posta in discussione troppo spesso e perché possano essere puniti, più pesantemente dei cittadini, se avessero attestato il falso. Tuttavia, quando si sia riusciti a dimostrare (con foto, con testimonianze tutte concordi, con perizie o con altri elementi oggettivi e precisi) che l’agente ha solo visto male, basta un semplice ricorso. Lo ha stabilito reiteratamente la Corte di Cassazione che, già da anni, ha escluso che la querela di falso deve essere sempre necessaria. Infatti, la Suprema ha da tempo affermato che il verbale non può fare fede delle valutazioni dell’agente, ma solo del fatto che il documento proviene da un pubblico ufficiale e che descrive fatti avvenuti in sua presenza, compiuti da lui o dichiarati da un estraneo.

Eredi – Se il trasgressore muore e non ha versato l’importo dovuto per un verbale, i suoi eredi possono stare tranquilli. L’art. 199 Cds dice che essi non sono obbligati a mettersi in regola in luogo del ‘de cuius’, perché l’infrazione si estingue con la morte.

Claudio de Luca

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