Verbali e precauzioni dei destinatari

lun 20 gennaio 2020
Veicoli al crocevia di La Redazione
2min
Verbali ©allaguida.it
Verbali ©allaguida.it

Il rappresentante legale di una Snc, convenendo in giudizio un Comune, si è opposto rilevando che: 1) la citata Società non avrebbe violato le norme contestate del decreto Ronchi. In effetti, l’accertamento non pareva fondato su riscontri probatori ma su fondamenti meramente indiziari. Si concreterebbe, per ciò stesso, violazione dell’art. 3 della legge n. 689/1981 in tema di responsabilità personale; 2) il procedimento di applicazione della sanzione sarebbe stato attuato non in conformità ai contenuti dell’art. 8, disciplinante il caso di più violazioni di disposizioni che prevedano sanzioni amministrative.

Con riferimento alle argomentazioni, il Comune convenuto osservava che i contenuti dei verbali, contestati per violazioni amministrative diverse da quelle riferibili a norme contenute nel Cds, non possono essere impugnati dinanzi al Giudice se non quando trasfusi nell’ordinanza con cui, ritenuto fondato l’accertamento, l’Autorità competente a conoscerli ne avesse determinato la sanzione, ingiungendone il pagamento; oppure, ritenutolo infondato, ritenesse di doversi provvedere all’ archiviazione degli atti (Corte costituzionale, ord. n. 160/2002). Solo per le violazioni delle norme del Cds è ammessa l’immediata impugnazione del verbale, cosicché non sarà possibile generalizzare detta procedura agli accertamenti intervenuti in altra materia.

Dunque, secondo la Corte, il Giudice potrà essere adìto soltanto dopo che la competente Autorità amministrativa abbia avuto ad emanare un suo provvedimento definitivo, dal momento che la legge n. 689/1981 (articoli 16, 18 e 22) così dispone. Il procedimento rimane, per ciò stesso, articolato così come segue: contestazione immediata, o notifica, dell’illecito; possibilità di presentare memorie scritte, e scritti difensivi, entro 30 gg.; conseguente decisione dell’Autorità competente; possibilità di ricorrere al Giudice ordinario contro il provvedimento ingiuntivo. Con la succitata ordinanza, la Consulta stessa ha inteso chiarire la qualificazione giuridica dei vari passaggi, precisando che l’esercizio della facoltà di presentare scritti difensivi, e documenti, o chiedere di essere sentiti dalla competente Autorità non concreta un ricorso amministrativo, ma più semplicemente una forma di partecipazione del trasgressore al procedimento.

La fase delle deduzioni difensive non è, peraltro, presupposto necessario per la successiva opposizione davanti al Giudice, dal momento che pure chi non avesse svolto deduzioni difensive potrebbe comunque impugnare l’ingiunzione definitiva.

Questo significa, per la Corte costituzionale, che – se un trasgressore impugnasse il verbale (come nel caso della nostra Snc) – il Giudice non potrebbe fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Il verbale, in effetti, non è “ immediatamente lesivo di posizioni del soggetto cui viene attribuita la violazione né può costituire in alcun modo titolo esecutivo o comunque atto di irrogazione di sanzione, neppure cautelare “. In conclusione: non può prodursi opposizione ad un provvedimento che comunque non riveste qualificazione di titolo esecutivo, perché “ costituisce un mezzo per assegnare un termine agli stessi interessati per partecipare al procedimento con osservazioni, con scritti difensivi e presentazione di documentazione, ovvero per una sorta di composizione in via amministrativa (pagamento volontario in misura ridotta) “, senza mai assumere “ il valore di titolo per il pagamento con il decorso dei termini, dovendo sempre ed in ogni caso - salvo che non intervenga una cosiddetta composizione con pagamento volontario ridotto – intervenire una ordinanza – ingiunzione o ordinanza di archiviazione dell’Autorità competente “.

Nella sostanza l’opposizione presentata al Got dalla Snc è stata ritenuta inammissibile, non avendo l’attore provveduto a rivolgersi, per la richiesta di archiviazione, preliminarmente al competente organo comunale, entro 30 gg. dalla notificazione della violazione, costituendo detto ricorso avverso il processo verbale “ la necessaria condizione di procedibilità della tutela giurisdizionale “.

Claudio de Luca

Vastoweb.com Testata giornalistica

Reg. Tribunale di Larino N. 01/2009 del 9/01/2009 - Num. iscrizione ROC:30703

Direttore Responsabile: Federico Cosenza

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 - 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

© Vastoweb.com. 2024 - tutti i diritti riservati.

Realizzato da Studio Weblab

Navigazione