Un Comune non può riservare parcheggi agli amici degli amici

lun 16 marzo 2020
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
2min
Codice della strada ©motori.it
Codice della strada ©motori.it

La regolamentazione della sosta nei centri abitati compete al Sindaco che può riservare limitati spazi al parcheggio di determinati veicoli. Precedentemente, la materia era regolata più genericamente, offrendo una identica possibilità alla competente Autorità ogni volta che fossero sussistiti i cosiddetti “motivi di pubblico interesse”. Ma il vecchio Codice della strada aveva portato all’abuso perché si concedevano riserve soprattutto alle “caste”.

A tanto ha posto rimedio la disciplina del 1992, tuttora vigente, prevedendo la possibilità di serbarne, in numero limitato, ai veicoli di servizio della Polizia stradale, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Polizie provinciali e locali. Peraltro, gli arbitri commessi in nome del vecchio art. 4 addirittura entravano in conflitto con l’art. 59 del Regolamento di esecuzione. Questa norma di dettaglio restringeva la potestà del Sindaco sempre che non fossero sussistiti motivi di pubblico interesse. Di qui il ripensamento del legislatore che – per evitare equivoci - ha finito con l’ammettere al beneficio i veicoli delle Forze armate, della Polizia stradale, dei Vigili del fuoco e dei servizi di soccorso, limitatamente alle aree antistanti le rispettive sedi e per l’estensione strettamente indispensabile.

Ma vero è che pure la precedente disciplina condizionava l’emanazione del provvedimento alla sussistenza di un interesse determinato dall’esistenza di un bisogno collettivo da porre in relazione all’attività esercitata dalle persone o dagli enti cui i veicoli appartenevano e dalla necessità, per il concreto e diretto esercizio di questa, della libera e permanente disponibilità esclusiva di un apposito spazio destinato alla loro sosta.

Tale necessità doveva essere sempre valutata con riferimento ad un grado minimo di proporzione tra la estensione dello spazio riservato ed il numero dei veicoli. Di conseguenza, il provvedimento veniva dichiarato illegittimo nell’ipotesi in cui la sosta fosse dovuta servire al godimento delle persone per la loro privata utilità (o comodità) e non per il diretto ed immediato esercizio delle funzioni inerenti all’attività dell’ente, nonché
nell’ipotesi in cui l’estensione dello spazio riservato fosse palesemente esorbitante a fronte delle riconosciute esigenze pubbliche.

Oggi, il nuovo Codice riserva spazi di sosta unicamente ai veicoli degli organi di polizia stradale, dei Vigili del fuoco, dei Servizi di soccorso nonché di quelli utilizzati da persone con limitata, o impedita, capacità motoria, munite dello speciale contrassegno, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea. Perciò ogni altro spazio che sia stato destinato, sia pure con formale provvedimento sindacale, ad altre categorie di automobilisti (magistrati, sindaci, assessori, presidenti di commissione, direttori di agenzie delle entrate, etc.) sarebbe da ritenere illegittimo e, come tale, impugnabile per vizio. Legittima, invece, la sosta dei ‘taxi’ perché giustificata da un pubblico interesse, corrispondente al bisogno della collettività di disporre di pubblici mezzi di trasporto e di poterne fruire in luoghipredeterminati, ove sia sempre possibile reperirne.

Claudio de Luca

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