Attenzione ai dispositivi anti-abbandono

VEICOLI AL CROCEVIA mer 15 aprile 2020
Veicoli al crocevia di La Redazione
3min
Dispositivo anti-abbandono ©http://www.datamanager.it/
Dispositivo anti-abbandono ©http://www.datamanager.it/

L'obbligo di usare a bordo dell'auto dispositivi antiabbandono per i bambini di età inferiore ai 4 anni pretende attrezzature adeguate. Dal 6 marzo viene sanzionato chi non rispetti la norma. In commercio ve n’è tanti: dai seggiolini che integrano il sistema di sicurezza a ‘device’ indipendenti come cuscinetti intelligenti da abbinare, grazie a tecnologie che servono ad avvisare i genitori nel caso in cui si dovessero dimenticare i figli nel veicolo.
Le sanzioni amministrative vanno da 83 a 333 euro e possono essere detratti 5 punti dal monte-patente; inoltre, nel caso in cui si dovesse commettere una seconda infrazione nell'arco di due anni, si può essere soggetti alla sospensione del permesso di guida da 15 gg. fino a 2 mesi. Occorre tenere presente che si può essere attinti se non ci si doti di un dispositivo per ogni bambino sotto i 4 anni presente in macchina; se il dispositivo utilizzato non è a norma; se necessita di un'applicazione e di una connessione ‘Bluetooth’ per funzionare correttamente (ed è disattivata sul proprio ‘smartphone’); se il dispositivo non è approvato dal produttore del seggiolino. I costi di questi sistemi sono di 250-300 euro nel caso di un seggiolino in cui sia integrata la soluzione antiabbandono, mentre il prezzo dei dispositivi indipendenti da abbinare si aggira tra i 50 e gli 80. Non bisogna dimenticare che c'è la possibilità di accedere al ‘bonus’ statale di 30 euro per l'acquisto, che può essere utilizzato anche come rimborso fino a esaurimento dei fondi pubblici. Il contributo può essere richiesto per un unico dispositivo, registrandosi sul sito del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.

Il dispositivo in esame (d.m. n. 122/2019) può essere integrato all'origine nel seggiolino; può essere una dotazione di base o un accessorio del veicolo (in questo caso deve essere compreso nel suo fascicolo di omologazione), o indipendente sia dal seggiolino che dall'auto. Il sistema deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente; deve dare un segnale di conferma nel momento dell'avvenuta attivazione; nel caso in cui si rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, deve essere in grado di attirare l'attenzione tempestivamente attraverso appositi segnali visivi ed acustici, percepibili all'interno o all'esterno del veicolo, deve poter attivare un sistema di comunicazione automatico per l'invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate; e, se alimentato da batteria, deve segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente.

Per svolgere le funzioni previste dalla legge nei dispositivi e nei seggiolini vengono impiegate diverse tecnologie. Per esempio il sensore di peso, che viene inserito in un cuscinetto dallo spessore molto ridotto da posizionare direttamente sul seggiolino oppure tra l'imbottitura del sedile e il seggiolino stesso. I sistemi possono essere dotati di una connessione via Bluetooth ad un'app per ‘smartphone’ oppure ad un ricevitore che va inserito nella presa accendisigari della macchina. Quest’ultimo fa scattare un allarme o invia notifiche al genitore quando la macchina viene spenta o quando ci si allontana dal sensore. Ci sono anche dispositivi a clip, mediamente meno costosi, che vanno agganciati alle cinture del seggiolino e devono essere attivati prima di mettersi in viaggio: se non vengono disattivati quando si scende dalla macchina, vengono inviate notifiche via app
oppure vengono emessi segnali d'allarme. La maggioranza dei dispositivi antiabbandono basati su applicazioni per smartphone permettono di
avvisare del pericolo il genitore che accompagna il bambino ed altri parenti in modo da minimizzare ulteriormente i rischi. C'è da osservare che sono ancora molto pochi i modelli di auto che integrano un sistema antiabbandono a norma di legge, mentre il mercato offre diverse soluzioni, sia che ci si voglia dotare di seggiolino provvisto di un sensore apposito sia di un dispositivo esterno. Occorre però fare attenzione, se si acquista un dispositivo realizzato da terzi, ovvero da un'azienda diversa rispetto a quella che ha prodotto il seggiolino: si può infatti incorrere nella sanzione se si ha un sistema non autorizzato dal produttore.

Claudio de Luca

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